Raccolta Normativa
Indice del testo unico degli enti locali
PARTE III
Associazioni degli enti locali
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Articolo 270
Contributi associativi
1. I contributi, stabiliti con delibera dagli organi statutari
competenti dell'Anci, dell'Upi, dell'Aiccre, dell'Uncem, della
Cispel, delle altre associazioni degli enti locali e delle loro
aziende con carattere nazionale che devono essere corrisposti dagli
enti associati possono essere riscossi con ruoli, formati ai sensi
del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, ed affidati ai
concessionari del servizio nazionale di riscossione. Gli enti
anzidetti hanno l'obbligo di garantire, sul piano nazionale, adeguate
forme di pubblicita' relative alle adesioni e ai loro bilanci
annuali.
2. La riscossione avviene mediante ruoli, anche in unica soluzione,
su richiesta dei consigli delle associazioni suddette, secondo le
modalita' stabilite nel decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.
3. Gli enti associati hanno diritto di recedere dalle associazioni
entro il 31 ottobre di ogni anno, con conseguente esclusione dai
ruoli dal 1^ gennaio dell'anno successivo.
Articolo 271
Sedi associative
1. Gli enti locali, le loro aziende e le associazioni dei comuni
presso i quali hanno sede sezioni regionali e provinciali dell'Anci,
dell'Upi, dell'Aiccre, dell'Uncem, della Cispel e sue federazioni,
possono con apposita deliberazione, da adottarsi dal rispettivo
consiglio, mettere a disposizione gratuita per tali sedi locali di
loro proprieta' ed assumere le relative spese di illuminazione,
riscaldamento, telefoniche e postali a carico del proprio bilancio.
2. Gli enti locali, le loro aziende e associazioni dei comuni possono
disporre il distacco temporaneo, a tempo pieno o parziale, di propri
dipendenti presso gli organismi nazionali e regionali dell'Anci,
dell'Upi, dell'Aiccre, dell'Uncem, della Cispel e sue federazioni, ed
autorizzarli a prestare la loro collaborazione in favore di tali
associazioni. I dipendenti distaccati mantengono la posizione
giuridica ed il corrispondente trattamento economico, a cui provvede
l'ente di appartenenza. Gli enti di cui sopra possono inoltre
autorizzare, a proprie spese, la partecipazione di propri dipendenti
a riunioni delle associazioni sopra accennate.
3. Le associazioni di cui al comma 2 non possono utilizzare piu' di
dieci dipendenti distaccati dagli enti locali o dalle loro aziende
presso le rispettive sedi nazionali e non piu' di tre dipendenti
predetti presso ciascuna sezione regionale.
Articolo 272
Attivita' delle associazioni nella cooperazione allo sviluppo
1. L'Anci e l'Upi possono essere individuate quali soggetti idonei a
realizzare programmi dei Ministero degli affari esteri relativi alla
cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo, di cui alla
legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, nonche' ai
relativi regolamenti di esecuzione. A tal fine il competente ufficio
del Ministero degli affari esteri e' autorizzata a stipulare apposite
convenzioni che prevedano uno stanziamento globale da utilizzare per
iniziative di cooperazione da attuarsi anche da parte dei singoli
associati.
2. I comuni e le province possono destinare un importo non superiore
allo 0.80 per cento della somma dei primi tre titoli delle entrate
correnti dei propri bilanci di previsione per sostenere programmi di
cooperazione allo sviluppo ed interventi di solidarieta'
internazionale.