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T.U. Enti Locali: PARTE III - Associazioni degli enti locali

 
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Indice del testo unico degli enti locali
PARTE III

Associazioni degli enti locali
                            Articolo 270
                       Contributi associativi

1.  I  contributi,  stabiliti  con  delibera  dagli  organi statutari
competenti   dell'Anci,   dell'Upi,  dell'Aiccre,  dell'Uncem,  della
Cispel,  delle  altre  associazioni  degli  enti  locali e delle loro
aziende  con  carattere nazionale che devono essere corrisposti dagli
enti  associati  possono  essere riscossi con ruoli, formati ai sensi
del  decreto  legislativo  26  febbraio  1999,  n. 46, ed affidati ai
concessionari   del  servizio  nazionale  di  riscossione.  Gli  enti
anzidetti hanno l'obbligo di garantire, sul piano nazionale, adeguate
forme  di  pubblicita'  relative  alle  adesioni  e  ai  loro bilanci
annuali.

2.  La  riscossione avviene mediante ruoli, anche in unica soluzione,
su  richiesta  dei  consigli  delle associazioni suddette, secondo le
modalita' stabilite nel decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.

3.  Gli  enti  associati hanno diritto di recedere dalle associazioni
entro  il  31  ottobre  di  ogni anno, con conseguente esclusione dai
ruoli dal 1^ gennaio dell'anno successivo.

	        
	      
                            Articolo 271
                          Sedi associative

1.  Gli  enti  locali,  le  loro aziende e le associazioni dei comuni
presso  i quali hanno sede sezioni regionali e provinciali dell'Anci,
dell'Upi,  dell'Aiccre,  dell'Uncem,  della Cispel e sue federazioni,
possono  con  apposita  deliberazione,  da  adottarsi  dal rispettivo
consiglio,  mettere  a  disposizione gratuita per tali sedi locali di
loro  proprieta'  ed  assumere  le  relative  spese di illuminazione,
riscaldamento, telefoniche e postali a carico del proprio bilancio.

2. Gli enti locali, le loro aziende e associazioni dei comuni possono
disporre  il distacco temporaneo, a tempo pieno o parziale, di propri
dipendenti  presso  gli  organismi  nazionali  e regionali dell'Anci,
dell'Upi, dell'Aiccre, dell'Uncem, della Cispel e sue federazioni, ed
autorizzarli  a  prestare  la  loro  collaborazione in favore di tali
associazioni.   I   dipendenti  distaccati  mantengono  la  posizione
giuridica  ed il corrispondente trattamento economico, a cui provvede
l'ente  di  appartenenza.  Gli  enti  di  cui  sopra  possono inoltre
autorizzare,  a proprie spese, la partecipazione di propri dipendenti
a riunioni delle associazioni sopra accennate.

3.  Le  associazioni di cui al comma 2 non possono utilizzare piu' di
dieci  dipendenti  distaccati  dagli enti locali o dalle loro aziende
presso  le  rispettive  sedi  nazionali  e non piu' di tre dipendenti
predetti presso ciascuna sezione regionale.

	        
	      
                            Articolo 272
    Attivita' delle associazioni nella cooperazione allo sviluppo

1.  L'Anci e l'Upi possono essere individuate quali soggetti idonei a
realizzare  programmi dei Ministero degli affari esteri relativi alla
cooperazione  dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo, di cui alla
legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, nonche' ai
relativi  regolamenti di esecuzione. A tal fine il competente ufficio
del Ministero degli affari esteri e' autorizzata a stipulare apposite
convenzioni  che prevedano uno stanziamento globale da utilizzare per
iniziative  di  cooperazione  da  attuarsi anche da parte dei singoli
associati.

2.  I comuni e le province possono destinare un importo non superiore
allo  0.80  per  cento della somma dei primi tre titoli delle entrate
correnti  dei propri bilanci di previsione per sostenere programmi di
cooperazione    allo   sviluppo   ed   interventi   di   solidarieta'
internazionale.

	        
	      

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