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Codice proprieta' industriale: NORME RELATIVE ALL'ESISTENZA, ALL'AMBITO E ALL'ESERCIZIO DEI DIRITTI DI PROPRIETA' INDUSTRIALE

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Fonte: normattiva.it (I testi non hanno carattere di ufficialitą)

Indice del codice della proprietaą industriale
Capo II
NORME RELATIVE ALL'ESISTENZA, ALL'AMBITO E ALL'ESERCIZIO DEI DIRITTI
DI PROPRIETA' INDUSTRIALE
Sezione I
Marchi
                               Art. 7.
                     Oggetto della registrazione
  1.   Possono  costituire  oggetto  di  registrazione  come  marchio
d'impresa   tutti   i  segni  suscettibili  di  essere  rappresentati
graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i
disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della
confezione  di  esso,  le  combinazioni  o  le  tonalita' cromatiche,
purche' siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa
da quelli di altre imprese.

	        
	      
                               Art. 8.
              Ritratti di persone, nomi e segni notori
  1.  I ritratti di persone non possono essere registrati come marchi
senza  il  consenso  delle  medesime  e, dopo la loro morte, senza il
consenso  del  coniuge  e  dei figli; in loro mancanza o dopo la loro
morte,  dei  genitori e degli altri ascendenti, e, in mancanza o dopo
la  morte  anche  di  questi ultimi, dei parenti fino al quarto grado
incluso.
  2.   I  nomi  di  persona  diversi  da  quelli  di  chi  chiede  la
registrazione  possono essere registrati come marchi, purche' il loro
uso  non sia tale da ledere la fama, il credito o il decoro di chi ha
diritto di portare tali nomi. L'Ufficio italiano brevetti e marchi ha
tuttavia  la  facolta'  di  subordinare  la registrazione al consenso
stabilito  al comma 1. In ogni caso, la registrazione non impedira' a
chi abbia diritto al nome di farne uso nella ditta da lui prescelta.
  3.   Se   notori,  possono  essere  registrati  come  marchio  solo
dall'avente  diritto,  o con il consenso di questi, o dei soggetti di
cui  al comma 1: i nomi di persona, i segni usati in campo artistico,
letterario,  scientifico,  politico  o  sportivo,  le denominazioni e
sigle  di  manifestazioni e quelli di enti ed associazioni non aventi
finalita' economiche, nonche' gli emblemi caratteristici di questi.

	        
	      
                               Art. 9.
                           Marchi di forma
  1.  Non  possono  costituire  oggetto di registrazione come marchio
d'impresa i segni costituiti esclusivamente dalla forma imposta dalla
natura  stessa  del prodotto, dalla forma del prodotto necessaria per
ottenere  un  risultato  tecnico,  o  dalla  forma  che da' un valore
sostanziale al prodotto.

	        
	      
                              Art. 10.
                               Stemmi
  1.  Gli  stemmi  e  gli  altri  segni considerati nelle convenzioni
internazionali  vigenti  in  materia,  nei  casi  e  alle  condizioni
menzionati  nelle  convenzioni  stesse,  nonche'  i  segni contenenti
simboli,  emblemi  e  stemmi  che rivestano un interesse pubblico non
possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa, a
meno   che   l'autorita'  competente  non  ne  abbia  autorizzato  la
registrazione.
  2.  Trattandosi  di  marchio  contenente parole, figure o segni con
significazione  politica  o  di  alto  valore simbolico, o contenente
elementi  araldici, l'Ufficio italiano brevetti e marchi, prima della
registrazione,  invia  l'esemplare  del  marchio  e  quantaltro possa
occorrere  alle  amministrazioni pubbliche interessate, o competenti,
per  sentirne l'avviso, in conformita' a quanto e' disposto nel comma
4.
  3.   L'Ufficio  italiano  brevetti  e  marchi  ha  la  facolta'  di
provvedere ai termini del comma 2 in ogni caso in cui sussista dubbio
che  il  marchio possa essere contrario all'ordine pubblico o al buon
costume.
  4.  Se l'amministrazione interessata, o competente, di cui ai commi
2  e  3,  esprime  avviso  contrario  alla registrazione del marchio,
l'Ufficio italiano brevetti e marchi respinge la domanda.

	        
	      
                              Art. 11.
                         Marchio collettivo
  1.  I  soggetti che svolgono la funzione di garantire l'origine, la
natura  o  la  qualita'  di  determinati  prodotti o servizi, possono
ottenere  la registrazione per appositi marchi come marchi collettivi
ed  hanno  la  facolta'  di  concedere  l'uso  dei  marchi  stessi  a
produttori o commercianti.
  2.  I  regolamenti  concernenti  l'uso  dei  marchi  collettivi,  i
controlli  e le relative sanzioni devono essere allegati alla domanda
di   registrazione;  le  modificazioni  regolamentari  devono  essere
comunicate a cura dei titolari all'Ufficio italiano brevetti e marchi
per essere incluse tra i documenti allegati alla domanda.
  3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 sono applicabili anche ai marchi
collettivi stranieri registrati nel Paese di origine.
  4.  In  deroga all'articolo 13, comma 1, un marchio collettivo puo'
consistere  in  segni o indicazioni che nel commercio possono servire
per  designare  la  provenienza geografica dei prodotti o servizi. In
tal  caso,  peraltro,  l'Ufficio  italiano  brevetti  e  marchi  puo'
rifiutare,  con  provvedimento  motivato,  la  registrazione quando i
marchi   richiesti   possano   creare  situazioni  di  ingiustificato
privilegio  o  comunque  recare  pregiudizio  allo  sviluppo di altre
analoghe  iniziative  nella  regione.  L'Ufficio  italiano brevetti e
marchi   ha   facolta'   di   chiedere  al  riguardo  l'avviso  delle
amministrazioni   pubbliche,   categorie   e   organi  interessati  o
competenti.   L'avvenuta   registrazione   del   marchio   collettivo
costituito  da  nome geografico non autorizza il titolare a vietare a
terzi  l'uso  nel  commercio  del  nome stesso, purche' quest'uso sia
conforme   ai  principi  della  correttezza  professionale  e  quindi
limitato alla funzione di indicazione di provenienza.
  5.  I marchi collettivi sono soggetti a tutte le altre disposizioni
del presente codice in quanto non contrastino con la natura di essi.

	        
	      
                              Art. 12.
                               Novita'
  1.  Non sono nuovi, ai sensi dell'articolo 7, i segni che alla data
del deposito della domanda:
    a) consistano  esclusivamente in segni divenuti di uso comune nel
linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio;
    b) siano  identici  o simili ad un segno gia' noto come marchio o
segno distintivo di prodotti o servizi fabbricati, messi in commercio
o  prestati  da  altri per prodotti o servizi identici o affini, se a
causa  dell'identita'  o  somiglianza  tra i segni e dell'identita' o
affinita' fra i prodotti o i servizi possa determinarsi un rischio di
confusione  per  il pubblico, che puo' consistere anche in un rischio
di  associazione  fra  i  due  segni.  Si  considera altresi' noto il
marchio  che ai sensi dell'articolo 6-bis della Convenzione di Unione
di  Parigi  per la proprieta' industriale, testo riveduto a Stoccolma
il  14 luglio  1967, ratificato con legge 28 aprile 1976, n. 424, sia
notoriamente  conosciuto  presso  il  pubblico  interessato, anche in
forza della notorieta' acquisita nello Stato attraverso la promozione
del   marchio.   L'uso  precedente  del  segno,  quando  non  importi
notorieta' di esso, o importi notorieta' puramente locale, non toglie
la  novita',  ma il terzo preutente ha diritto di continuare nell'uso
del  marchio,  anche  ai  fini  della  pubblicita',  nei limiti della
diffusione  locale,  nonostante  la registrazione del marchio stesso.
L'uso  precedente  del segno da parte del richiedente o del suo dante
causa non e' di ostacolo alla registrazione;
    c) siano  identici  o  simili  a  un  segno gia' noto come ditta,
denominazione  o ragione sociale, insegna e nome a dominio aziendale,
adottato  da  altri,  se  a causa della identita' o somiglianza fra i
segni  e  dell'identita'  o  affinita'  fra  l'attivita' d'impresa da
questi  esercitata  ed i prodotti o servizi per i quali il marchio e'
registrato  possa  determinarsi  un  rischio  di  confusione  per  il
pubblico, che puo' consistere anche in un rischio di associazione fra
i   due  segni.  L'uso  precedente  del  segno,  quando  non  importi
notorieta'  di esso o importi notorieta' puramente locale, non toglie
la novita'. L'uso precedente del segno da parte del richiedente o dei
suo dante causa non e' di ostacolo alla registrazione;
    d) siano  identici  ad  un marchio gia' da altri registrato nello
Stato  o con efficacia nello Stato in seguito a domanda depositata in
data  anteriore  o  avente  effetto  da data anteriore in forza di un
diritto  di  priorita' o di una valida rivendicazione di preesistenza
per prodotti o servizi identici;
    e) siano identici o simili ad un marchio gia' da altri registrato
nello  Stato  o  con  efficacia  nello  Stato,  in  seguito a domanda
depositata  in  data  anteriore o avente effetto da data anteriore in
forza  di  un  diritto di priorita' o di una valida rivendicazione di
preesistenza  per  prodotti  o  servizi identici o affini, se a causa
dell'identita' o somiglianza fra i segni o dell'identita' o affinita'
fra  i  prodotti  o  i  servizi  possa  determinarsi  un  rischio  di
confusione  per  il pubblico, che puo' consistere anche in un rischio
di associazione fra i due segni;
    f) siano identici o simili ad un marchio gia' da altri registrato
nello  Stato  o  con  efficacia  nello  Stato,  in  seguito a domanda
depositata  in  data  anteriore o avente effetto da data anteriore in
forza  di  un  diritto di priorita' o di una valida rivendicazione di
preesistenza  per  prodotti  o  servizi  anche  non affini, quando il
marchio  anteriore  goda  nella  Comunita',  se  comunitario, o nello
Stato,  di rinomanza e quando l'uso di quello successivo senza giusto
motivo  trarrebbe  indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o
dalla  rinomanza  del  segno  anteriore o recherebbe pregiudizio agli
stessi;
    g) siano  identici  o  simili  ad  un  marchio  gia' notoriamente
conosciuto  ai  sensi dell'articolo 6-bis della Convenzione di Unione
di Parigi per la proprieta' industriale, per prodotti o servizi anche
non affini, quando ricorrono le condizioni di cui alla lettera g);
    h) nei  casi  di cui alle lettere d) ed e), non toglie la novita'
il  marchio anteriore che sia scaduto da oltre due anni ovvero tre se
si  tratta di un marchio collettivo o possa considerarsi decaduto per
non uso ai sensi dell'articolo 26 al momento della proposizione della
domanda o dell'eccezione di nullita'.
  2.  Ai  fini  previsti  al comma 1, lettere d), e) e f), le domande
anteriori  sono  assimilate  ai  marchi  anteriori  registrati, sotto
riserva della conseguente registrazione.

	        
	      
                              Art. 13.
                        Capacita' distintiva
  1.  Non  possono  costituire  oggetto di registrazione come marchio
d'impresa  i  segni  privi  di  carattere distintivo e in particolare
quelli  costituiti  esclusivamente  dalle  denominazioni generiche di
prodotti  o  servizi  o  da  indicazioni  descrittive  che ad essi si
riferiscono,  come  i  segni  che  in  commercio  possono  servire  a
designare  la  specie, la qualita', la quantita', la destinazione, il
valore, la provenienza geografica ovvero l'epoca di fabbricazione del
prodotto o della prestazione del servizio o altre caratteristiche del
prodotto o servizio.
  2.  In  deroga  al  comma 1 e all'articolo 12, comma 1, lettera a),
possono  costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i
segni  che  prima  della domanda di registrazione, a seguito dell'uso
che ne sia stato fatto, abbiano acquistato carattere distintivo.
  3.  Il  marchio  non  puo' essere dichiarato o considerato nullo se
prima  della proposizione della domanda o dell'eccezione di nullita',
il  segno  che  ne  forma oggetto, a seguito dell'uso che ne e' stato
fatto, ha acquistato carattere distintivo.
  4.   Il   marchio   decade   se,  per  il  fatto  dell'attivita'  o
dell'inattivita'   del  suo  titolare,  sia  divenuto  nel  commercio
denominazione  generica  del  prodotto  o  comunque  servizio o abbia
perduto la sua capacita' distintiva.

	        
	      
                              Art. 14.
                              Liceita'
  1.  Non  possono  costituire  oggetto di registrazione come marchio
d'impresa:
    a) i  segni  contrari  alla  legge, all'ordine pubblico o al buon
costume;
    b) i  segni idonei ad ingannare il pubblico, in particolare sulla
provenienza  geografica, sulla natura o sulla qualita' dei prodotti o
servizi;
    c) i  segni  il  cui  uso  costituirebbe  violazione di un altrui
diritto   di  autore,  di  proprieta'  industriale  o  altro  diritto
esclusivo di terzi.
  2. Il marchio d'impresa decade:
    a) se  sia  divenuto idoneo ad indurre in inganno il pubblico, in
particolare  circa  la  natura, qualita' o provenienza dei prodotti o
servizi,  a  causa di modo e del contesto in cui viene utilizzato dal
titolare  o con il suo consenso, per i prodotti o servizi per i quali
e' registrato;
    b) se sia divenuto contrario alla legge, all'ordine pubblico o al
buon costume;
    c) per  omissione  da  parte  del titolare dei controlli previsti
dalle disposizioni regolamentari sull'uso del marchio collettivo.

	        
	      
                              Art. 15.
                     Effetti della registrazione
  1.  I diritti esclusivi considerati da questo codice sono conferiti
con la registrazione.
  2.  Gli  effetti  della prima registrazione decorrono dalla data di
deposito  della  domanda.  Trattandosi di rinnovazione gli effetti di
essa decorrono dalla data di scadenza della registrazione precedente.
  3.  Salvo  il  disposto  dell'articolo  20, comma 1, lettera c), la
registrazione  esplica  effetto  limitatamente  ai prodotti o servizi
indicati nella registrazione stessa ed ai prodotti o servizi affini.
  4.  La  registrazione  dura  dieci  anni  a  partire  dalla data di
deposito della domanda, salvo il caso di rinuncia del titolare.
  5. La rinuncia diviene efficace con la sua annotazione nel registro
dei  marchi  di  impresa  e  di  essa  deve  essere  data notizia nel
Bollettino ufficiale.

	        
	      
                              Art. 16.
                            Rinnovazione
  1.  La  registrazione  puo'  essere rinnovata per lo stesso marchio
precedente,  con riguardo allo stesso genere di prodotti o di servizi
secondo  la classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi
risultante  dall'Accordo  di  Nizza,  testo  di Ginevra del 13 maggio
1977, ratificato con legge 27 aprile 1982, n. 243.
  2. La rinnovazione si effettua per periodi di dieci anni.
  3.  La  rinnovazione della registrazione di un marchio che e' stato
oggetto  di  trasferimento  per  una  parte dei prodotti o servizi e'
effettuata separatamente dai rispettivi titolari.
  4.  Restano  immutate la decorrenza e la durata degli effetti della
registrazione   per   i  marchi  registrati  presso  l'Organizzazione
mondiale della proprieta' intellettuale di Ginevra.

	        
	      
                              Art. 17.
                    Registrazione internazionale
  1.   Rimangono  ferme,  per  la  registrazione  dei  marchi  presso
l'Organizzazione  mondiale  della proprieta' intellettuale di Ginevra
(OMPI),   le   disposizioni   vigenti   ai  sensi  delle  convenzioni
internazionali.
  2.  I  marchi  internazionali  registrati  presso  l'Organizzazione
mondiale  della  proprieta'  intellettuale (OMPI) di Ginevra, in base
all'Accordo  di  Madrid,  concernente la registrazione internazionale
dei  marchi,  testo  di  Stoccolma del 14 luglio 1967, ratificato con
legge  28 aprile  1976, n. 424, ed al relativo Protocollo, adottato a
Madrid il 27 giugno 1989, ratificato con legge 12 marzo 1996, n. 169,
recanti  la  designazione dell'Italia quale Paese in cui si chiede la
protezione,  devono  rispondere  ai  requisiti  previsti per i marchi
nazionali dal presente codice.
  3. L'Ufficio italiano brevetti e marchi effettua l'esame dei marchi
internazionali  designanti  l'Italia  conformemente alle disposizioni
applicabili alle domande di marchi nazionali.

	        
	      
                              Art. 18.
                        Protezione temporanea
  1.  Entro  i  limiti  ed alle condizioni indicate nel comma 2, puo'
essere  accordata,  mediante  decreto  del  Ministro  delle attivita'
produttive,  una  protezione  temporanea  ai nuovi marchi apposti sui
prodotti  o  sui  materiali inerenti alla prestazione dei servizi che
figurano  in  esposizioni  nazionali  o  internazionali, ufficiali od
ufficialmente  riconosciute,  tenute  nel territorio dello Stato o in
uno Stato estero che accordi reciprocita' di trattamento.
  2.   La  protezione  temporanea  fa  risalire  la  priorita'  della
registrazione,  a  favore  del  titolare  o  del suo avente causa, al
giorno  della  consegna  del  prodotto  o del materiale inerente alla
prestazione  del servizio per l'esposizione, ed ha effetto sempre che
la  domanda di registrazione sia depositata entro sei mesi dalla data
della  consegna  ed,  in  ogni caso, non oltre sei mesi dalla data di
apertura dell'esposizione.
  3.  Nel  caso  di esposizione tenuta in uno Stato estero, se ivi e'
stabilito  un  termine  piu'  breve, la domanda di registrazione deve
essere depositata entro questo termine.
  4.  Tra  piu'  marchi  identici  o  simili  per  prodotti o servizi
identici  o  affini presentati per l'esposizione nello stesso giorno,
la priorita' spetta al marchio per il quale e' stata depositata prima
la domanda di registrazione.
  5.  Le  date  di  cui  ai  commi  2,  3  e 4 devono essere indicate
dall'interessato e menzionate nell'attestato di registrazione, previa
la loro verifica da parte dell'Ufficio italiano brevetti e marchi.

	        
	      
                              Art. 19.
                     Diritto alla registrazione
  1.  Puo'  ottenere  una  registrazione per marchio d'impresa chi lo
utilizzi   o  si  proponga  di  utilizzarlo,  nella  fabbricazione  o
commercio  di  prodotti  o nella prestazione di servizi della propria
impresa  o di imprese di cui abbia il controllo o che ne facciano uso
con il suo consenso.
  2.  Non  puo' ottenere una registrazione per marchio di impresa chi
abbia fatto la domanda in mala fede.
  3.  Anche  le  amministrazioni  dello  Stato,  delle regioni, delle
province e dei comuni possono ottenere registrazioni di marchio.

	        
	      
                              Art. 20.
                Diritti conferiti dalla registrazione
  1.   I  diritti  del  titolare  del  marchio  d'impresa  registrato
consistono  nella  facolta'  di  fare  uso  esclusivo del marchio. Il
titolare  ha  il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso,
di usare nell'attivita' economica:
    a) un segno identico al marchio per prodotti o servizi identici a
quelli per cui esso e' stato registrato;
    b) un segno identico o simile al marchio registrato, per prodotti
o  servizi identici o affini, se a causa dell'identita' o somiglianza
fra  i  segni  e dell'identita' o affinita' fra i prodotti o servizi,
possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che puo'
consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni;
    c) un  segno identico o simile al marchio registrato per prodotti
o servizi anche non affini, se il marchio registrato goda nello stato
di  rinomanza  e  se  l'uso del segno senza giusto motivo consente di
trarre  indebitamente  vantaggio  dal  carattere  distintivo  o dalla
rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi.
  2.  Nei  casi menzionati al comma 1 il titolare del marchio puo' in
particolare vietare ai terzi di apporre il segno sui prodotti o sulle
loro  confezioni; di offrire i prodotti, di immetterli in commercio o
di  detenerli  a  tali  fini,  oppure  di offrire o fornire i servizi
contraddistinti   dal   segno;  di  importare  o  esportare  prodotti
contraddistinti  dal  segno  stesso;  di  utilizzare  il  segno nella
corrispondenza commerciale e nella pubblicita'.
  3.  Il  commerciante puo' apporre il proprio marchio alle merci che
mette  in vendita, ma non puo' sopprimere il marchio del produttore o
del commerciante da cui abbia ricevuto i prodotti o le merci.

	        
	      
                              Art. 21.
                 Limitazioni del diritto di marchio
  1.  I  diritti  di  marchio  d'impresa registrato non permettono al
titolare di vietare ai terzi l'uso nell'attivita' economica:
    a) del loro nome e indirizzo;
    b) di  indicazioni  relative  alla  specie,  alla  qualita', alla
quantita', alla destinazione, al valore, alla provenienza geografica,
all'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio
o ad altre caratteristiche del prodotto o del servizio;
    c) del  marchio  d'impresa  se esso e' necessario per indicare la
destinazione di un prodotto o servizio, in particolare come accessori
o  pezzi  di  ricambio,  purche' l'uso sia conforme ai principi della
correttezza professionale.
  2. Non e' consentito usare il marchio in modo contrario alla legge,
ne',  in  specie,  in modo da ingenerare un rischio di confusione sul
mercato  con  altri  segni  conosciuti  come  distintivi  di imprese,
prodotti  o  servizi  altrui,  o  da  indurre  comunque in inganno il
pubblico,  in particolare circa la natura, qualita' o provenienza dei
prodotti  o  servizi,  a  causa  del modo e del contesto in cui viene
utilizzato,  o  da  ledere un altrui diritto di autore, di proprieta'
industriale, o altro diritto esclusivo di terzi.
  3.  E' vietato a chiunque di fare uso di un marchio registrato dopo
che  la  relativa  registrazione e' stata dichiarata nulla, quando la
causa di nullita' comporta la illiceita' dell'uso del marchio.

	        
	      
                              Art. 22.
                  Unitarieta' dei segni distintivi
  1. E' vietato adottare come ditta, denominazione o ragione sociale,
insegna  e  nome  a  dominio  aziendale  un  segno  uguale  o  simile
all'altrui  marchio  se,  a causa dell'identita' o dell'affinita' tra
l'attivita'  di  impresa  dei  titolari di quei segni ed i prodotti o
servizi  per  i  quali  il marchio e' adottato, possa determinarsi un
rischio di confusione per il pubblico che puo' consistere anche in un
rischio di associazione fra i due segni.
  2. Il divieto di cui al comma 1 si estende all'adozione come ditta,
denominazione  o  ragione sociale, insegna e nome a dominio aziendale
di  un  segno uguale o simile ad un marchio registrato per prodotti o
servizi  anche non affini, che goda nello Stato di rinomanza se l'uso
del  segno  senza  giusto  motivo  consente  di  trarre indebitamente
vantaggio  dal  carattere  distintivo o dalla rinomanza del marchio o
reca pregiudizio agli stessi.

	        
	      
                              Art. 23.
                      Trasferimento del marchio
  1.  Il  marchio  puo'  essere trasferito per la totalita' o per una
parte dei prodotti o servizi per i quali e' stato registrato.
  2.  Il  marchio  puo' essere oggetto di licenza anche non esclusiva
per  la  totalita' o per parte dei prodotti o dei servizi per i quali
e'  stato  registrato  e  per la totalita' o per parte del territorio
dello  Stato,  a condizione che, in caso di licenza non esclusiva, il
licenziatario  si  obblighi  espressamente  ad  usare  il marchio per
contraddistinguere  prodotti o servizi eguali a quelli corrispondenti
messi  in  commercio  o  prestati  nel  territorio dello Stato con lo
stesso marchio dal titolare o da altri licenziatari.
  3.  Il  titolare  del  marchio d'impresa puo' far valere il diritto
all'uso  esclusivo  del  marchio  stesso  contro il licenziatario che
violi  le  disposizioni  del  contratto di licenza relativamente alla
durata;  al  modo  di  utilizzazione  del  marchio,  alla  natura dei
prodotti  o servizi per i quali la licenza e' concessa, al territorio
in  cui  il  marchio  puo'  essere usato o alla qualita' dei prodotti
fabbricati e dei servizi prestati dal licenziatario.
  4.  In ogni caso, dal trasferimento e dalla licenza del marchio non
deve  derivare  inganno  in quei caratteri dei prodotti o servizi che
sono essenziali nell'apprezzamento del pubblico.

	        
	      
                              Art. 24.
                           Uso del marchio
  1.  A  pena  di  decadenza  il  marchio deve formare oggetto di uso
effettivo da parte del titolare o con il suo consenso, per i prodotti
o  servizi  per  i quali e' stato registrato, entro cinque anni dalla
registrazione,  e  tale  uso  non  deve essere sospeso per un periodo
ininterrotto  di  cinque  anni,  salvo  che  il  mancato  uso non sia
giustificato da un motivo legittimo.
  2.  Ai fini di cui al presente articolo sono equiparati all'uso del
marchio  l'uso  dello stesso in forma modificata che non ne alteri il
carattere  distintivo,  nonche' l'apposizione nello Stato del marchio
sui  prodotti  o  sulle  loro confezioni ai fini dell'esportazione di
essi.
  3.  Salvo il caso di diritti acquistati sul marchio da terzi con il
deposito  o  con  l'uso,  la  decadenza  non puo' essere fatta valere
qualora  fra la scadenza del quinquennio di non uso e la proposizione
della  domanda  o  dell'eccezione di decadenza sia iniziato o ripreso
l'uso  effettivo  del  marchio.  Tuttavia  se  il titolare effettua i
preparativi  per  l'inizio o per la ripresa dell'uso del marchio solo
dopo  aver  saputo che sta per essere proposta la domanda o eccezione
di   decadenza,   tale   inizio   o  ripresa  non  vengono  presi  in
considerazione   se  non  effettuati  almeno  tre  mesi  prima  della
proposizione  della  domanda  o  eccezione di decadenza; tale periodo
assume peraltro rilievo solo se decorso successivamente alla scadenza
del quinquennio di mancato uso.
  4.  Inoltre,  neppure  avra'  luogo  la decadenza per non uso se il
titolare  del  marchio non utilizzato sia titolare, in pari tempo, di
altro o altri marchi simili tuttora in vigore di almeno uno dei quali
faccia  effettiva  utilizzazione  per  contraddistinguere  gli stessi
prodotti o servizi.

	        
	      
                              Art. 25.
                              Nullita'
  1. Il marchio e' nullo:
    a) se  manca  di  uno dei requisiti previsti nell'articolo 7 o se
sussista uno degli impedimenti previsti dall'articolo 12;
    b) se  e'  in contrasto con il disposto degli articoli 9, 10, 13,
14, comma 1, e 19, comma 2;
    c) se e' in contrasto con il disposto dell'articolo 8;
    d) nel caso dell'articolo 118, comma 3, lettera b).

	        
	      
                              Art. 26.
                              Decadenza
  1. Il marchio decade:
    a) per volgarizzazione ai sensi dell'articolo 13, comma 4;
    b) per  illiceita'  sopravvenuta ai sensi dell'articolo 14, comma
2;
    c) per non uso ai sensi dell'articolo 24.

	        
	      
                              Art. 27.
                    Decadenza e nullita' parziale
  1.  Se  i motivi di decadenza o di nullita' di un marchio d'impresa
sussistono  soltanto per una parte dei prodotti o servizi per i quali
il  marchio  e'  registrato,  la decadenza o nullita' riguardano solo
questa parte dei prodotti o servizi.

	        
	      
                              Art. 28.
                           Convalidazione
  1.   Il  titolare  di  un  marchio  d'impresa  anteriore  ai  sensi
dell'articolo  12  e  il titolare di un diritto di preuso che importi
notorieta' non puramente locale, i quali abbiano, durante cinque anni
consecutivi,  tollerato,  essendone a conoscenza, l'uso di un marchio
posteriore  registrato  uguale  o  simile,  non  possono domandare la
dichiarazione  di nullita' del marchio posteriore ne' opporsi all'uso
dello  stesso per i prodotti o servizi in relazione ai quali il detto
marchio e' stato usato sulla base del proprio marchio anteriore o del
proprio  preuso, salvo il caso in cui il marchio posteriore sia stato
domandato  in  mala fede. Il titolare del marchio posteriore non puo'
opporsi all'uso di quello anteriore o alla continuazione del preuso.
  2.  La  disciplina  del comma 1 si applica anche al caso di marchio
registrato in violazione degli articoli 8 e 14, comma 1, lettera c).

	        
	      
Sezione II
Indicazioni geografiche
                              Art. 29.
                        Oggetto della tutela
  1.  Sono  protette le indicazioni geografiche e le denominazioni di
origine  che  identificano  un  paese,  una  regione o una localita',
quando  siano adottate per designare un prodotto che ne e' originario
e   le  cui  qualita',  reputazione  o  caratteristiche  sono  dovute
esclusivamente  o  essenzialmente  all'ambiente geografico d'origine,
comprensivo dei fattori naturali, umani e di tradizione.

	        
	      
                              Art. 30.
                               Tutela
  1.   Salva   la  disciplina  della  concorrenza  sleale,  salve  le
convenzioni  internazionali  in  materia e salvi i diritti di marchio
anteriormente  acquisiti in buona fede, e' vietato, quando sia idoneo
ad  ingannare  il  pubblico,  l'uso  di  indicazioni geografiche e di
denominazioni  di  origine,  nonche'  l'uso  di qualsiasi mezzo nella
designazione   o   presentazione  di  un  prodotto  che  indichino  o
suggeriscano che il prodotto stesso proviene da una localita' diversa
dal  vero  luogo  di  origine,  oppure  che  il  prodotto presenta le
qualita'  che  sono  proprie  dei  prodotti  che  provengono  da  una
localita' designata da un indicazione geografica.
  2.  La  tutela  di  cui al comma 1 non permette di vietare ai terzi
l'uso  nell'attivita'  economica  del  proprio  nome  o  del nome del
proprio  dante causa nell'attivita' medesima, salvo che tale nome sia
usato in modo da ingannare il pubblico.

	        
	      
Sezione III
Disegni e modelli
                              Art. 31.
                     Oggetto della registrazione
  1.  Possono  costituire  oggetto  di  registrazione  come disegni e
modelli  l'aspetto  dell'intero  prodotto  o  di  una sua parte quale
risulta,  in  particolare,  dalle  caratteristiche  delle  linee, dei
contorni,  dei  colori,  della  forma,  della  struttura superficiale
ovvero  dei materiali del prodotto stesso ovvero del suo ornamento, a
condizione che siano nuovi ed abbiano carattere individuale.
  2.   Per  prodotto  si  intende  qualsiasi  oggetto  industriale  o
artigianale,  compresi  tra  l'altro  i  componenti che devono essere
assemblati  per  formare  un  prodotto  complesso, gli imballaggi, le
presentazioni,  i  simboli grafici e caratteri tipografici, esclusi i
programmi per elaboratore.
  3.  Per  prodotto  complesso si intende un prodotto formato da piu'
componenti che possono essere sostituiti, consentendo lo smontaggio e
un nuovo montaggio del prodotto.

	        
	      
                              Art. 32.
                             La novita'
  1.  Un  disegno  o  modello  e'  nuovo  se nessun disegno o modello
identico  e' stato divulgato anteriormente alla data di presentazione
della  domanda  di  registrazione,  ovvero,  qualora si rivendichi la
priorita',  anteriormente  alla  data  di  quest'ultima.  I disegni o
modelli   si   reputano   identici  quando  le  loro  caratteristiche
differiscono soltanto per dettagli irrilevanti.

	        
	      
                              Art. 33.
                        Carattere individuale
  1.  Un  disegno o modello ha carattere individuale se l'impressione
generale   che   suscita   nell'utilizzatore   informato   differisce
dall'impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi
disegno  o  modello  che  sia  stato  divulgato  prima  della data di
presentazione della domanda di registrazione o, qualora si rivendichi
la priorita', prima della data di quest'ultima.
  2.  Nell'accertare  il  carattere individuale di cui al comma 1, si
prende  in  considerazione  il margine di liberta' di cui l'autore ha
beneficiato nel realizzare il disegno o modello.

	        
	      
                              Art. 34.
                            Divulgazione
  1.  Ai  fini dell'applicazione degli articoli 32 e 33, il disegno o
modello  si  considera  divulgato  se  e'  stato  reso accessibile al
pubblico  per  effetto di registrazione o in altro modo, ovvero se e'
stato  esposto, messo in commercio o altrimenti reso pubblico, a meno
che tali eventi non potessero ragionevolmente essere conosciuti dagli
ambienti   specializzati  del  settore  interessato,  operanti  nella
Comunita', nel corso della normale attivita' commerciale, prima della
data  di  presentazione  della domanda di registrazione o, qualora si
rivendichi la priorita', prima della data di quest'ultima.
  2.  Il  disegno  o  modello  non  si  considera reso accessibile al
pubblico per il solo fatto di essere stato rivelato ad un terzo sotto
vincolo esplicito o implicito di riservatezza.
  3.  Ai  fini  dell'applicazione  degli  articoli 32  e  33,  non si
considera reso accessibile al pubblico il disegno o modello divulgato
dall'autore  o  dal  suo avente causa oppure da un qualsiasi terzo in
virtu'  di  informazioni  o  di  atti  compiuti dall'autore o dal suo
avente  causa  nei  dodici  mesi  precedenti la data di presentazione
della  domanda  di  registrazione  ovvero,  quando  si  rivendichi la
priorita', nei dodici mesi precedenti la data di quest'ultima.
  4. Non costituisce altresi' divulgazione, ai fini dell'applicazione
degli  articoli 32  e 33, il fatto che il disegno o modello sia stato
reso  accessibile  al  pubblico nei dodici mesi precedenti la data di
presentazione  della domanda o la data di priorita', se cio' risulti,
direttamente  o  indirettamente,  da  un abuso commesso nei confronti
dell'autore o del suo avente causa.
  5. Non e' presa altresi' in considerazione la divulgazione avvenuta
in  esposizioni ufficiali o ufficialmente riconosciute ai sensi della
Convenzione  concernente  le  esposizioni  internazionali,  firmata a
Parigi il 22 novembre 1928, e successive modificazioni.

	        
	      
                              Art. 35.
                         Prodotto complesso
  1.  Il disegno o modello applicato od incorporato nel componente di
un  prodotto  complesso  possiede  i  requisiti  della  novita' e del
carattere individuale soltanto:
    a) se   il   componente,   una  volta  incorporato  nel  prodotto
complesso,  rimane  visibile durante la normale utilizzazione e cioe'
durante  l'utilizzazione da parte del consumatore finale, esclusi gli
interventi di manutenzione, assistenza e riparazione;
    b) se  le  caratteristiche  visibili del componente possiedono di
per se' i requisiti di novita' e di individualita'.

	        
	      
                              Art. 36.
                          Funzione tecnica
  1.  Non  possono costituire oggetto di registrazione come disegni o
modelli  quelle  caratteristiche  dell'aspetto  del prodotto che sono
determinate unicamente dalla funzione tecnica del prodotto stesso.
  2.  Non  possono  formare  oggetto  di  registrazione per disegno o
modello  le  caratteristiche  dell'aspetto  del  prodotto  che devono
essere   necessariamente   riprodotte   nelle  loro  esatte  forme  e
dimensioni  per  potere  consentire  al  prodotto in cui il disegno o
modello  e'  incorporato  o  al  quale e' applicato di essere unito o
connesso   meccanicamente   con  altro  prodotto,  ovvero  di  essere
incorporato in esso oppure intorno o a contatto con esso, in modo che
ciascun prodotto possa svolgere la propria finzione. Tuttavia possono
costituire   oggetto   di  registrazione  i  disegni  o  modelli  che
possiedono  i  requisiti  della  novita'  e del carattere individuale
quando  hanno  lo  scopo  di  consentire  l'unione  o  la connessione
multipla di prodotti intercambiabili in un sistema modulare.

	        
	      
                              Art. 37.
                       Durata della protezione
  1.  La  registrazione  del  disegno  o  modello  dura cinque anni a
decorrere dalla data di presentazione della domanda. Il titolare puo'
ottenere  la  proroga  della  durata per uno o piu' periodi di cinque
anni   fino   ad  un  massimo  di  venticinque  anni  dalla  data  di
presentazione della domanda di registrazione.

	        
	      
                              Art. 38.
                Diritto alla registrazione ed effetti
  1. I diritti esclusivi sui disegni e modelli sono attribuiti con la
registrazione.
  2.  Il  diritto  alla registrazione spetta all'autore del disegno o
modello ed ai suoi aventi causa.
  3.  Salvo  patto contrario, la registrazione per disegni e modelli,
che  siano  opera  di dipendenti, in quanto tale opera rientri tra le
loro  mansioni, spetta al datore di lavoro, fermo restando il diritto
del  dipendente  di  essere  riconosciuto  come  autore del disegno o
modello   e   di   fare   inserire  il  suo  nome  nell'attestato  di
registrazione.
  4.  Gli  effetti della registrazione decorrono dalla data in cui la
domanda  con  la  relativa  documentazione  e'  resa  accessibile  al
pubblico.
  5.  L'Ufficio  italiano  brevetti  e marchi pone a disposizione del
pubblico la domanda di registrazione con le riproduzioni grafiche o i
campioni  e  le  eventuali  descrizioni  dopo il deposito, purche' il
richiedente  non  abbia escluso nella domanda l'accessibilita' per un
periodo  che  non  puo'  essere superiore a trenta mesi dalla data di
deposito o da quella di priorita'.
  6.  Nei  confronti  delle  persone  alle  quali  la  domanda con la
riproduzione del disegno o modello e l'eventuale descrizione e' stata
notificata  a  cura  del richiedente, gli effetti della registrazione
decorrono dalla data di tale notifica.

	        
	      
                              Art. 39.
                       Registrazione multipla
  1.  Con  una  sola domanda puo' essere chiesta la registrazione per
piu  disegni  e  modelli,  purche'  destinati  ad  essere  attuati  o
incorporati   in   oggetti   inseriti  nella  medesima  classe  della
classificazione  internazionale  dei  disegni  e  modelli, formata ai
sensi delle disposizioni di cui all'Accordo di Locarno dell'8 ottobre
1968,  e  successive  modificazioni,  ratificato  con legge 22 maggio
1974, n. 348.
  2. Salvo il disposto del comma 1 e dell'articolo 40, non e' ammessa
la   domanda   concernente   piu'   registrazioni   ovvero  una  sola
registrazione  per  piu'  disegni  e  modelli.  Se  la domanda non e'
ammissibile    l'Ufficio    italiano   brevetti   e   marchi   invita
l'interessato,  assegnandogli  un termine, a limitare la domanda alla
parte  ammissibile,  con  facolta'  di  presentare,  per  i rimanenti
disegni e modelli, altrettante domande che avranno effetto dalla data
della prima domanda.
  3.  La registrazione concernente piu' modelli o disegni puo' essere
limitata su istanza del titolare ad uno o piu' di essi.
  4.  La  domanda o la registrazione concernente un disegno o modello
che  non  presenta i requisiti di validita', su istanza del titolare,
puo'  essere  mantenuta  in  forma  modificata, se l'Ufficio italiano
brevetti  e  marchi  verifica  che in tale forma il disegno o modello
conserva  la  sua identita'. La modificazione puo' risultare altresi'
da  parziale  rinuncia  da  parte  del  titolare  o dalla annotazione
sull'attestato  di  registrazione  di  una  sentenza  che dichiari la
parziale nullita' della registrazione stessa.

	        
	      
                              Art. 40.
                     Registrazione contemporanea
  1.  Se un disegno o modello possiede i requisiti di registrabilita'
ed  al  tempo  stesso  accresce  l'utilita'  dell'oggetto al quale si
riferisce,  possono essere chiesti contemporaneamente il brevetto per
modello  di  utilita'  e  la  registrazione per disegno o modello, ma
l'una  e  l'altra  protezione  non possono venire cumulate in un solo
titolo.
  2. Se la domanda di registrazione comprende un oggetto la cui forma
o disegno gli conferisca carattere nuovo e individuale e nello stesso
tempo   ne  accresca  l'utilita',  e'  applicabile  la  procedura  di
limitazione di cui all'articolo 39, comma 2, apportando le necessarie
modifiche.

	        
	      
                              Art. 41.
               Diritti conferiti dal disegno o modello
  1.  La registrazione di un disegno o modello conferisce al titolare
il  diritto  esclusivo  di  utilizzarlo  e  di  vietare  a  terzi  di
utilizzarlo senza il suo consenso.
  2.   Costituiscono   in   particolare   atti  di  utilizzazione  la
fabbricazione,  l'offerta,  la  commercializzazione,  l'importazione,
l'esportazione o l'impiego di un prodotto in cui il disegno o modello
e'  incorporato o al quale e' applicato, ovvero la detenzione di tale
prodotto per tali fini.
  3.  I diritti esclusivi conferiti dalla registrazione di un disegno
o  modello si estendono a qualunque disegno o modello che non produca
nell'utilizzatore informato una impressione generale diversa.
  4. Nel determinare l'estensione della protezione si tiene conto del
margine  di  liberta'  dell'autore  nella realizzazione del disegno o
modello.

	        
	      
                              Art. 42.
           Le limitazioni del diritto su disegno o modello
  1.  I  diritti  conferiti dalla registrazione del disegno o modello
non si estendono:
    a) agli   atti   compiuti  in  ambito  privato  e  per  fini  non
commerciali;
    b) agli atti compiuti a fini di sperimentazione;
    c) agli  atti  di  riproduzione  necessari per le citazioni o per
fini  didattici,  purche'  siano  compatibili  con  i  principi della
correttezza    professionale,    non    pregiudichino   indebitamente
l'utilizzazione  normale  del  disegno  o  modello  e sia indicata la
fonte.
  2.  I diritti esclusivi conferiti dalla registrazione del disegno o
modello non sono esercitabili riguardo:
    a) all'arredo  e  alle  installazioni  dei  mezzi  di locomozione
navale   e   aerea   immatricolati   in   altri   Paesi  che  entrano
temporaneamente nel territorio dello Stato;
    b) all'importazione  nello Stato di pezzi di ricambio e accessori
destinati alla riparazione dei mezzi di trasporto di cui alla lettera
a);
    c) all'esecuzione   delle  riparazioni  sui  mezzi  di  trasporto
predetti.

	        
	      
                              Art. 43.
                              Nullita'
  1. La registrazione e' nulla:
    a) se  il  disegno  o  modello non e' registrabile ai sensi degli
articoli 31, 32, 33, 34, 35 e 36;
    b) se  il disegno o modello e' contrario all'ordine pubblico o al
buon  costume;  il  disegno  o  modello  non  puo' essere considerato
contrario  all'ordine pubblico o al buon costume per il solo fatto di
essere vietato da una disposizione di legge o amministrativa;
    c) se  il  titolare  della  registrazione  non  aveva  diritto di
ottenerla  e  l'autore non si sia avvalso delle facolta' accordategli
dall'articolo 118;
    d) se  il  disegno  o  modello  e'  in conflitto con un disegno o
modello   precedente  che  sia  stato  reso  noto  dopo  la  data  di
presentazione  della  domanda  o,  quando si rivendichi la priorita',
dopo  la data di quest'ultima, ma il cui diritto esclusivo decorre da
una   data  precedente  per  effetto  di  registrazione  comunitaria,
nazionale o internazionale ovvero per effetto della relativa domanda;
    e) se  il  disegno o modello e' tale che il suo uso costituirebbe
violazione  di  un  segno  distintivo ovvero di un'opera dell'ingegno
protetta dal diritto d'autore;
    f) se il disegno o modello costituisce utilizzazione impropria di
uno  degli elementi elencati nell'articolo 6-ter della Convenzione di
Unione di Parigi per la protezione della proprieta' industriale testo
di Stoccolma del 14 luglio 1967, ratificato con legge 28 aprile 1976,
n.  424,  ovvero  di  segni,  emblemi  e  stemmi  diversi  da  quelli
contemplati   da  detto  articolo  e  che  rivestono  un  particolare
interesse pubblico nello Stato.
  2.  La nullita' della registrazione del disegno o modello che forma
oggetto  di diritti anteriori ai sensi del comma 1, lettere d) ed e),
puo'  essere  promosa  unicamente  dal titolare di tali diritti o dai
suoi aventi causa.
  3.  La  nullita'  della  registrazione  del  disegno  o modello che
costituisce  utilizzazione  impropria  di uno degli elementi elencati
nell'articolo  6-ter  della  Convenzione  di  Unione di Parigi per la
protezione   industriale  ovvero  di  segni,  emblemi  e  stemmi  che
rivestono  un particolare interesse pubblico nello Stato, puo' essere
fatta valere unicamente dall'interessato alla utilizzazione.

	        
	      
                             Art. 44 (3)
 Durata del diritto di utilizzazione economica per diritto d'autore

  1.  I  diritti  di  utilizzazione  economica  dei disegni e modelli
industriali  protetti  ai  sensi dell'articolo 2, primo comma, numero
10,  della  legge  22  aprile  1941,  n.  633,  durano  tutta la vita
dell'autore e sino al termine del (( settantesimo )) anno solare dopo
la sua morte o dopo la morte dell'ultimo dei coautori.
  2.  Il  Ministero per i beni e le attivita' culturali comunica, con
cadenza  periodica,  all'Ufficio  italiano  brevetti  e marchi i dati
relativi alle opere depositate ai sensi dell'articolo 103 della legge
22  aprile  1941, n. 633, con riferimento al titolo, aula descrizione
dell'oggetto  ed  all'autore,  al nome, al domicilio del titolare dei
diritti,  alla  data  della  pubblicazione,  nonche'  ad  ogni  altra
annotazione o trascrizione.
  3.  L'Ufficio  italiano  brevetti  e marchi annota i dati di cui al
comma  2  nel Bollettino ufficiale, pubblicato ai sensi dell'articolo
189 del presente codice.

	        
	      
Sezione IV
Invenzioni
                              Art. 45.
                        Oggetto del brevetto
  1.  Possono  costituire  oggetto  di  brevetto  per  invenzione  le
invenzioni  nuove che implicano un'attivita' inventiva e sono atte ad
avere un'applicazione industriale.
  2.  Non  sono  considerate  come invenzioni ai sensi del comma 1 in
particolare:
    a) le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici;
    b) i  piani,  i principi ed i metodi per attivita' intellettuali,
per gioco o per attivita' commerciale ed i programmi di elaboratore;
    c) le presentazioni di informazioni.
  3. Le disposizioni del comma 2 escludono la brevettabilita' di cio'
che  in  esse  e'  nominato  solo  nella  misura in cui la domanda di
brevetto  o  il  brevetto concerna scoperte, teorie, piani, principi,
metodi,  programmi  e  presentazioni  di  informazioni considerati in
quanto tali.
  4.  Non  sono  considerati  come  invenzioni ai sensi del comma 1 i
metodi  per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o
animale  e  i  metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale.
Questa  disposizione  non si applica ai prodotti, in particolare alle
sostanze  o  alle  miscele  di  sostanze, per l'attuazione di uno dei
metodi nominati;
  5. Non possono costituire oggetto di brevetto le razze animali ed i
procedimenti essenzialmente biologici per l'ottenimento delle stesse.
Questa  disposizione non si applica ai procedimenti microbiologici ed
ai prodotti ottenuti mediante questi procedimenti.

	        
	      
                              Art. 46.
                             La novita'
  1.  Un'invenzione  e'  considerata  nuova  se non e' compresa nello
stato della tecnica.
  2.  Lo stato della tecnica e' costituito da tutto cio' che e' stato
reso  accessibile al pubblico nel territorio dello Stato o all'estero
prima della data del deposito della domanda di brevetto, mediante una
descrizione  scritta od orale, una utilizzazione o un qualsiasi altro
mezzo.
  3. E'  pure  considerato come compreso nello stato della tecnica il
contenuto  di  domande di brevetto nazionale o di domande di brevetto
europeo  o  internazionali  designanti e aventi effetto per l'Italia,
cosi'  come  sono  state depositate, che abbiano una data di deposito
anteriore  a  quella  menzionata  nel  comma  2  e  che  siano  state
pubblicate o rese accessibili al pubblico anche in questa data o piu'
tardi.
  4.   Le   disposizioni  dei  commi  1,  2  e  3  non  escludono  la
brevettabilita'  di  una  sostanza  o di una composizione di sostanze
gia'  compresa  nello stato della tecnica, purche' in funzione di una
nuova utilizzazione.

	        
	      
                            Art. 47. (8)
                     Divulgazioni non opponibili
  1.   Per   l'applicazione   dell'articolo   46,   una  divulgazione
dell'invenzione  non  e'  presa in considerazione se si e' verificata
nei  sei  mesi  che  precedono  la  data di deposito della domanda di
brevetto e risulta direttamente o indirettamente da un abuso evidente
ai danni del richiedente o del suo dante causa.
  2. Non e' presa altresi' in considerazione la divulgazione avvenuta
in  esposizioni ufficiali o ufficialmente riconosciute ai sensi della
Convenzione  concernente  le  esposizioni  internazionali,  firmata a
Parigi il 22 novembre 1928, e successive modificazioni.
  3. Per le invenzioni per le quali si e' rivendicata la priorita' ai
sensi  delle convenzioni internazionali, la sussistenza del requisito
della  novita'  deve  valutarsi  con riferimento alla data alla quale
risale la priorita'.
  ((3-bis.  Per i brevetti di invenzione e per i modelli di utilita',
il  deposito  nazionale  in  Italia da' luogo al diritto di priorita'
anche  rispetto  a  una  successiva  domanda  nazionale depositata in
Italia,  in  relazione a elementi gia' contenuti nella domanda di cui
si rivendica la priorita' )).

	        
	      
                              Art. 48.
                         Attivita' inventiva
  1. Un'invenzione   e'   considerata  come  implicante  un'attivita'
inventiva  se,  per una persona esperta del ramo, essa non risulta in
modo  evidente  dallo  stato della tecnica. Se lo stato della tecnica
comprende  documenti  di  cui  al  comma  3, dell'articolo 46, questi
documenti  non  sono  presi  in  considerazione  per  l'apprezzamento
dell'attivita' inventiva.

	        
	      
                              Art. 49.
                           Industrialita'
  1.  Un'invenzione  e'  considerata  atta  ad  avere un'applicazione
industriale  se il suo oggetto puo' essere fabbricato o utilizzato in
qualsiasi genere di industria, compresa quella agricola.

	        
	      
                              Art. 50.
                              Liceita'
  1. Non  possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni la cui
attuazione e' contraria all'ordine pubblico o al buon costume.
  2.  L'attuazione  di  un'invenzione  non  puo'  essere  considerata
contraria  all'ordine pubblico o al buon costume per il solo fatto di
essere vietata da una disposizione di legge o amministrativa.

	        
	      
                              Art. 51.
                       Sufficiente descrizione
  1. Alla   domanda   di   concessione  di  brevetto  per  invenzione
industriale  debbono unirsi la descrizione e i disegni necessari alla
sua intelligenza.
  2.  L'invenzione  deve  essere  descritta  in modo sufficientemente
chiaro  e  completo  perche'  ogni  persona  esperta  del  ramo possa
attuarla e deve essere contraddistinta da un titolo corrispondente al
suo oggetto.
  3.  Se  un'invenzione  riguarda un procedimento microbiologico o un
prodotto    ottenuto    mediante    tale   procedimento   e   implica
l'utilizzazione di un microrganismo non accessibile al pubblico e che
non  puo' essere descritto in modo tale da permettere ad ogni persona
esperta  del  ramo di attuare l'invenzione, nella domanda di brevetto
si dovranno osservare, quanto alla descrizione, le norme previste nel
regolamento.

	        
	      
                              Art. 52.
                           Rivendicazioni
  1.  La  descrizione deve iniziare con un riassunto che ha solo fini
di   informazione   tecnica   e  deve  concludersi  con  una  o  piu'
rivendicazioni  in  cui  sia  indicato,  specificamente,  cio' che si
intende debba formare oggetto del brevetto.
  2. I  limiti  della  protezione  sono  determinati dal tenore delle
rivendicazioni;  tuttavia,  la  descrizione  e  i  disegni servono ad
interpretare le rivendicazioni.
  3.  La  disposizione  del  comma  2  deve  essere intesa in modo da
garantire   nel  contempo  un'equa  protezione  al  titolare  ed  una
ragionevole sicurezza giuridica ai terzi.

	        
	      
                              Art. 53.
                     Effetti della brevettazione
  1.  I diritti esclusivi considerati da questo codice sono conferiti
con la concessione del brevetto.
  2.  Gli effetti del brevetto decorrono dalla data in cui la domanda
con  la  descrizione  e  gli eventuali disegni e' resa accessibile al
pubblico.
  3. Decorso il termine di diciotto mesi dalla data di deposito della
domanda  oppure  dalla  data di priorita', ovvero dopo novanta giorni
dalla  data di deposito della domanda se il richiedente ha dichiarato
nella domanda stessa di volerla rendere immediatamente accessibile al
pubblico,  l'Ufficio  italiano  brevetti e marchi pone a disposizione
del pubblico la domanda con gli allegati.
  4.  Nei  confronti  delle  persone  alle  quali  la  domanda con la
descrizione  e  gli  eventuali disegni e' stata notificata a cura del
richiedente,  gli  effetti  del  brevetto  per invenzione industriale
decorrono dalla data di tale notifica.

	        
	      
                              Art. 54.
              Effetti della domanda di brevetto europeo
  1.  La  protezione  conferita  dalla domanda di brevetto europeo ai
sensi  dell'articolo  67, paragrafo 1, della Convenzione sul brevetto
europeo  del  5 ottobre 1973, ratificata con legge 26 maggio 1978, n.
260,  decorre  dalla  data  in  cui  il  titolare medesimo abbia resa
accessibile  al  pubblico,  tramite  l'Ufficio  italiano  brevetti  e
marchi, una traduzione in lingua italiana delle rivendicazioni ovvero
l'abbia  notificata  direttamente  al  presunto  contraffattore.  Gli
effetti  della  domanda  di  brevetto  europeo sono considerati nulli
dall'origine  quando  la domanda stessa sia stata ritirata o respinta
ovvero quando la designazione dell'Italia sia stata ritirata.

	        
	      
                              Art. 55.
       Effetti della designazione o dell'elezione dell'Italia
  1.  La  domanda  internazionale depositata ai sensi del Trattato di
cooperazione  in  materia di brevetti, ratificato con legge 26 maggio
1978,  n. 260, e contenente la designazione o l'elezione dell'Italia,
equivale  ad  una  domanda  di brevetto europeo nella quale sia stata
designata   l'Italia   e  ne  produce  gli  effetti  ai  sensi  della
Convenzione  sul  brevetto europeo del 5 ottobre 1973, ratificata con
legge  26 maggio  1978,  n.  260  e  delle  norme di attuazione dello
stesso.

	        
	      
                              Art. 56.
               Diritti conferiti dal brevetto europeo
  1.  Il  brevetto  europeo  rilasciato  per  l'Italia conferisce gli
stessi  diritti  ed  e'  sottoposto  allo  stesso regime dei brevetti
italiani  a  decorrere dalla data in cui e' pubblicata nel Bollettino
europeo  dei  brevetti  la  menzione  della concessione del brevetto.
Qualora  a  seguito della procedura di opposizione esso sia mantenuto
in  forma  modificata,  i  limiti  della  protezione stabiliti con la
concessione e mantenuti sono confermati a decorrere dalla data in cui
e' pubblicata la menzione della decisione concernente l'opposizione.
  2. Le contraffazioni sono valutate in conformita' alla legislazione
italiana in materia.
  3.  Il titolare deve fornire all'Ufficio italiano brevetti e marchi
una  traduzione  in  lingua  italiana del testo del brevetto concesso
dall'Ufficio  europeo  nonche'  del  testo  del brevetto mantenuto in
forma modificata a seguito della procedura di opposizione.
  4.  La  traduzione,  dichiarata  perfettamente  conforme  al  testo
originale  dal  titolare del brevetto ovvero dal suo mandatario, deve
essere  depositata  entro  tre  mesi  dalla  data  di  ciascuna delle
pubblicazioni di cui al comma 1.
  5. In caso di inosservanza alle disposizioni di cui ai commi 3 e 4,
il  brevetto  europeo e' considerato, fin dall'origine, senza effetto
in Italia.

	        
	      
                              Art. 57.
       Testo della domanda o del brevetto europeo che fa fede
  1.  Il  testo  della  domanda  di  brevetto  europeo o del brevetto
europeo,  redatto nella lingua di procedura davanti l'Ufficio europeo
dei   brevetti,  fa  fede  per  quanto  concerne  l'estensione  della
protezione,  salvo  il  disposto dell'articolo 70, paragrafo 2, della
Convenzione  sul  brevetto europeo del 5 ottobre 1973, ratificata con
legge 26 maggio 1978, n. 260.
  2. Tuttavia la traduzione in lingua italiana degli atti relativi al
deposito  della  domanda  ed alla concessione del brevetto europeo e'
considerata   facente   fede  nel  territorio  dello  Stato,  qualora
conferisca  una  protezione meno estesa di quella conferita dal testo
redatto nella lingua di procedura dell'Ufficio europeo dei brevetti.
  3.  La  disposizione  di  cui al comma 2 non si applica nel caso di
azione di nullita'.
  4.  Una traduzione rettificata puo' essere presentata, in qualsiasi
momento,  dal  titolare  della domanda o del brevetto; essa esplica i
suoi  effetti  solo  dopo  che sia stata resa accessibile al pubblico
presso  l'Ufficio  italiano  brevetti  e  marchi ovvero notificata al
presunto contraffattore.
  5.  Chiunque,  in buona fede, abbia cominciato ad attuare in Italia
un'invezione  ovvero abbia fatto effettivi preparativi a questo scopo
senza che detta attuazione costituisca contraffazione della domanda o
del brevetto nel testo della traduzione inizialmente presentata, puo'
proseguire  a  titolo  gratuito lo sfruttamento dell'invenzione nella
sua  azienda  o  per  i  bisogni di essa anche dopo che la traduzione
rettificata ha preso effetto.

	        
	      
                              Art. 58.
          Trasformazione della domanda di brevetto europeo
  1.  La domanda di brevetto europeo, nella quale sia stata designata
l'italia, puo' essere trasformata in domanda di brevetto italiano per
invenzione industriale:
    a) nei  casi previsti dall'articolo 135, paragrafo 1, lettera a),
della Convenzione sul brevetto europeo del 5 ottobre 1973, ratificata
con legge 26 maggio 1978, n. 260;
    b) in  caso  di  inosservanza del termine di cui all'articolo 14,
paragrafo  2,  della  Convenzione  sul  brevetto  europeo,  quando la
domanda sia stata originariamente depositata in lingua italiana.
  2. E' consentita la trasformazione in domanda nazionale per modello
di  utilita'  di una domanda di brevetto europeo respinta, ritirata o
considerata  ritirata  o del brevetto europeo revocato il cui oggetto
abbia  i  requisiti  di  brevettabilita', previsti dalla legislazione
italiana per i modelli di utilita'.
  3.  A  coloro che richiedano la trasformazione di cui al comma 1 e'
consentito  chiedere contemporaneamente l'eventuale trasformazione in
domanda di modello di utilita' ai sensi dell'articolo 84.
  4.  Se  una regolare richiesta di trasformazione ai sensi dei commi
1,  2  e 3 e' stata trasmessa all'Ufficio italiano brevetti e marchi,
la  domanda di brevetto e' considerata come depositata in Italia alla
stessa  data  di deposito della domanda di brevetto europeo; gli atti
annessi a detta domanda che sono stati presentati all'Ufficio europeo
dei  brevetti  sono considerati come depositati in Italia alla stessa
data.

	        
	      
                              Art. 59.
 Preminenza del brevetto europeo in caso di cumulo delle protezioni
  1.  Qualora,  per la medesima invenzione un brevetto italiano ed un
brevetto  europeo  valido  in Italia siano stati concessi allo stesso
inventore o al suo avente causa con la medesima data di deposito o di
priorita',  il  brevetto italiano, nella misura in cui esso tutela la
stessa  invenzione  del  brevetto  europeo,  cessa di produrre i suoi
effetti alla data in cui:
    a) il termine per promuovere l'opposizione al brevetto europeo e'
scaduto senza che sia stata fatta opposizione;
    b) la procedura di opposizione si e' definitivamente conclusa con
il mantenimento in vigore del brevetto europeo;
    c) il  brevetto  italiano  e'  stato  rilasciato, se tale data e'
posteriore a quella di cui alle lettere a) o b).
  2.   Le  disposizioni  del  comma  1  rimangono  valide  anche  se,
successivamente, il brevetto europeo venga annullato o decada.
  3.  Alla  scadenza  dei  termini  di  cui  al comma 1, colui che ha
promosso  un  azione a tutela del brevetto italiano puo' chiederne la
conversione   nella  corrispondente  azione  a  tutela  del  brevetto
europeo, fatti salvi i diritti che scaturiscono dal brevetto italiano
per il periodo anteriore.

	        
	      
                              Art. 60.
                               Durata
  1.  Il  brevetto  per  invenzione  industriale  dura  venti  anni a
decorrere  dalla  data  di  deposito  della domanda e non puo' essere
rinnovato, ne' puo' esserne prorogata la durata.

	        
	      
                              Art. 61.
                      Certificato complementare
  1.  Ai  certificati  complementari  di protezione concessi ai sensi
della  legge 19 ottobre 1991, n. 349, si applica il regime giuridico,
con  gli  stessi  diritti  esclusivi  ed  obblighi,  del brevetto. Il
certificato  complementare  di  protezione produce gli stessi effetti
del  brevetto  al  quale si riferisce limitatamente alla parte o alle
parti  di  esso  relative  al medicamento oggetto dell'autorizzazione
all'immissione in commercio.
  2.   Gli  effetti  del  certificato  complementare  di  protezione,
decorrono  dal  momento  in cui il brevetto perviene al termine della
sua  durata  legale  e  si  estendono  per una durata pari al periodo
intercorso  tra  la  data del deposito della domanda di brevetto e la
data  del  decreto  con  cui  viene  concessa la prima autorizzazione
all'immissione in commercio del medicamento.
  3.  La durata del certificato complementare di protezione, non puo'
in  ogni caso essere superiore a diciotto anni a decorrere dalla data
in cui il brevetto perviene al termine della sua durata legale.
  4.  Al  fine di adeguare progressivamente la durata della copertura
brevettuale   complementare   a   quella   prevista  dalla  normativa
comunitaria,  le  disposizioni  di cui alla legge 19 ottobre 1991, n.
349,  ed  al regolamento CEE n. 1768/1992 del Consiglio del 18 giugno
1992,  trovano  attuazione  attraverso una riduzione della protezione
complementare  pari  a sei mesi per ogni anno solare, a decorrere dal
1° gennaio   2004,  fino  al  completo  allineamento  alla  normativa
europea.
  5.  Le  aziende che intendono produrre specialita' farmaceutiche al
di  fuori della copertura brevettuale possono avviare la procedura di
registrazione del prodotto contenente il principio attivo in anticipo
di  un  anno  rispetto  alla  scadenza  della  copertura  brevettuale
complementare del principio attivo.

	        
	      
                              Art. 62.
                           Diritto morale
  1.  Il  diritto  di essere riconosciuto autore dell'invenzione puo'
essere  fatto valere dall'inventore e, dopo la sua morte, dal coniuge
e  dai  discendenti fino al secondo grado; in loro mancanza o dopo la
loro  morte,  dai genitori e dagli altri ascendenti ed in mancanza, o
dopo  la  morte  anche  di  questi,  dai parenti fino al quarto grado
incluso.

	        
	      
                              Art. 63.
                        Diritti patrimoniali
  1.  I  diritti  nascenti  dalle  invenzioni  industriali, tranne il
diritto   di   essere   riconosciuto   autore,   sono   alienabili  e
trasmissibili.
  2.  Il  diritto  al  brevetto  per  invenzione  industriale  spetta
all'autore dell'invenzione e ai suoi aventi causa.

	        
	      
                              Art. 64.
                      Invenzioni dei dipendenti
  1.  Quando  l'invenzione  industriale  e'  fatta  nell'esecuzione o
nell'adempimento  di  un  contratto  o  di  un  rapporto  di lavoro o
d'impiego,  in cui l'attivita' inventiva e' prevista come oggetto del
contratto  o  del  rapporto  e  a  tale  scopo  retribuita, i diritti
derivanti  dall'invenzione  stessa  appartengono al datore di lavoro,
salvo  il  diritto  spettante  all'inventore  di esserne riconosciuto
autore.
  2.  Se  non  e'  prevista e stabilita una retribuzione, in compenso
dell'attivita'  inventiva,  e l'invenzione e' fatta nell'esecuzione o
nell'adempimento  di  un  contratto  o  di un rapporto di lavoro o di
impiego,  i  diritti derivanti dall'invenzione appartengono al datore
di  lavoro,  ma  all'inventore,  salvo  sempre  il  diritto di essere
riconosciuto  autore,  spetta, qualora il datore di lavoro ottenga il
brevetto,  un  equo  premio per la determinazione del quale si terra'
conto  dell'importanza  della protezione conferita all'invenzione dal
brevetto,  delle  mansioni  svolte  e  della  retribuzione  percepita
dall'inventore,   nonche'  del  contributo  che  questi  ha  ricevuto
dall'orginizzazione del datore di lavoro.
  3.  Qualora  non ricorrano le condizioni previste nei commi 1 e 2 e
si  tratti  di  invenzione  industriale  che  rientri  nel  campo  di
attivita' del datore di lavoro, quest'ultimo ha il diritto di opzione
per l'uso, esclusivo o non esclusivo dell'invenzione o per l'acquisto
del  brevetto, nonche' per la facolta' di chiedere od acquistare, per
la  medesima invenzione, brevetti all'estero verso corresponsione del
canone   del   prezzo,   da  fissarsi  con  deduzione  di  una  somma
corrispondente agli aiuti che l'inventore abbia comunque ricevuti dal
datore  di  lavoro  per pervenire all'invenzione. Il datore di lavoro
potra'  esercitare il diritto di opzione entro tre mesi dalla data di
ricevimento  della comunicazione dell'avvenuto deposito della domanda
di  brevetto.  I  rapporti costituiti con l'esercizio dell'opzione si
risolvono  di  diritto,  ove  non  venga  integralmente  pagato  alla
scadenza il corrispettivo dovuto.
  4.   Ferma   la   competenza   del   giudice   ordinario   relativa
all'accertamento  della  sussistenza  del diritto all'equo premio, al
canone  o  al prezzo, se non si raggiunga l'accordo circa l'ammontare
degli   stessi,   anche   se   l'inventore   e'   un   dipendente  di
amminisirazione  statale, alla determinazione dell'ammontare provvede
un  collegio  di arbitratori, composto di tre membri, nominati uno da
ciascuna  delle  parti ed il terzo nominato dai primi due, o, in caso
di   disaccordo,  dal  Presidente  della  sezione  specializzata  del
Tribunale competente dove il prestatore d'opera esercita abitualmente
le  sue  mansioni.  Si applicano in quanto compatibili le norme degli
articoli 806, e seguenti, del codice di procedura civile.
  5.  Il  collegio  degli  arbitratori  puo'  essere  adito  anche in
pendenza  del  giudizio di accertamento della sussistenza del diritto
all'equo   premio,   al   canone  o  al  prezzo,  ma,  in  tal  caso,
l'esecutivita'  della  sua  decisione  e'  subordinata a quella della
sentenza sull'accertamento del diritto. Il collegio degli arbitratori
deve  procedere  con  equo  apprezzamento.  Se  la  determinazione e'
manifestamente  iniqua  od  erronea  la  determinazione  e' fatta dal
giudice.
  6.  Agli  effetti  dei  commi  1, 2 e 3, si considera fatta durante
l'esecuzione  del  contratto  o  del  rapporto  di lavoro o d'impiego
l'invenzione  industriale  per la quale sia chiesto il brevetto entro
un  anno  da  quando  l'inventore  ha  lasciato  l'azienda  privata o
l'amministrazione  pubblica  nel  cui campo di attivita' l'invenzione
rientra.

	        
	      
                              Art. 65.
Invenzioni dei ricercatori delle universita' e degli enti pubblici di
                               ricerca
  1.  In  deroga  all'articolo  64,  quando  il  rapporto  di  lavoro
intercorre  con  un  universita'  o  con una pubblica amministrazione
avente  tra  i  suoi  scopi  istituzionali  finalita'  di ricerca, il
ricercatore    e'    titolare   esclusivo   dei   diritti   derivanti
dall'invenzione  brevettabile  di  cui  e'  autore.  In  caso di piu'
autori, dipendenti delle universita', delle pubbliche amministrazioni
predette   ovvero  di  altre  pubbliche  amministrazioni,  i  diritti
derivanti dall'invenzione appartengono a tutti in parti uguali, salvo
diversa pattuizione. L'inventore presenta la domanda di brevetto e ne
da' comunicazione all'amministrazione.
  2. Le Universita' e le pubbliche amministrazioni, nell'ambito della
loro autonomia, stabiliscono l'importo massimo del canone, relativo a
licenze  a  terzi  per  l'uso  dell'invenzione, spettante alla stessa
universita'   o   alla  pubblica  amministrazione  ovvero  a  privati
finanziatori  della  ricerca,  nonche'  ogni  ulteriore  aspetto  dei
rapporti reciproci.
  3.  In  ogni  caso, l'inventore ha diritto a non meno del cinquanta
per  cento dei proventi o dei canoni di sfruttamento dell'invenzione.
Nel  caso  in  cui  le universita' o le amministrazioni pubbliche non
provvedano alle determinazioni di cui al comma 2, alle stesse compete
il trenta per cento dei proventi o canoni.
  4.  Trascorsi  cinque  anni  dalla  data  di rilascio del brevetto,
qualora  l'inventore o i suoi aventi causa non ne abbiano iniziato lo
sfruttamento  industriale,  a  meno  che  cio'  non  derivi  da cause
indipendenti  dalla loro volonta', la pubblica amministrazione di cui
l'inventore  era  dipendente  al  momento  dell'invenzione acquisisce
automaticamente  un  diritto  gratuito,  non  esclusivo, di sfruttare
l'invenzione  e  i  diritti  patrimoniali ad essa connessi o di farli
sfruttare  da  terzi,  salvo  il  diritto  spettante all'inventore di
esserne riconosciuto autore.
  5.  Le  disposizioni  del  presente articolo non si applicano nelle
ipotesi  di  ricerche  finanziate,  in  tutto o in parte, da soggetti
privati  ovvero  realizzate  nell'ambito  di  specifici  progetti  di
ricerca  finanziati  da  soggetti  pubblici diversi dall'universita',
ente o amministrazione di appartenenza del ricercatore.

	        
	      
                              Art. 66.
                         Diritto di brevetto
  1.  I  diritti  di  brevetto  per invenzione industriale consistono
nella facolta' esclusiva di attuare l'invenzione e di trarne profitto
nel  territorio  dello  Stato,  entro  i  limiti  ed  alle condizioni
previste dal presente codice.
  2.  In  particolare,  il brevetto conferisce al titolare i seguenti
diritti esclusivi:
    a) se  oggetto del brevetto e' un prodotto, il diritto di vietare
ai terzi, salvo consenso del titolare, di produrre, usare, mettere in
commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto in questione;
    b) se  oggetto  del  brevetto  e'  un procedimento, il diritto di
vietare  ai  terzi,  salvo  consenso  del  titolare,  di applicare il
procedimento,  nonche'  di  usare,  mettere  in  commercio, vendere o
importare  a  tali  fini  il  prodotto  direttamente  ottenuto con il
procedimento in questione.

	        
	      
                              Art. 67.
                      Brevetto di procedimento
  1.  Nel  caso di brevetto di procedimento, ogni prodotto identico a
quello  ottenuto  mediante  il  procedimento  brevettato  si  presume
ottenuto,   salvo   prova   contraria,  mediante  tale  procedimento,
alternativamente:
    a) se il prodotto ottenuto mediante il procedimento e' nuovo;
    b) se  risulta  una  sostanziale  probabilita'  che  il  prodotto
identico  sia  stato  fabbricato  mediante  il  procedimento  e se il
titolare del brevetto non e' riuscito attraverso ragionevoli sforzi a
determinare il procedimento effettivamente attuato.
  2.  Ai fini della prova contraria, deve tenersi conto del legittimo
interesse  del  convenuto  in contraffazione alla protezione dei suoi
segreti di fabbricazione e commerciali.
  3.  Quando il titolare di un brevetto concernente un nuovo metodo o
processo  industriale  somministra  ad  altri  i  mezzi  univocamente
destinati  ad  attuare  l'oggetto  del brevetto, si presume che abbia
anche dato licenza di fare uso di tale metodo o processo, purche' non
esistano patti contrari.

	        
	      
                              Art. 68.
                 Limitazioni del diritto di brevetto
  1.  La facolta' esclusiva attribuita dal diritto di brevetto non si
estende, quale che sia l'oggetto dell'invenzione:
    a) agli   atti   compiuti   in  ambito  privato  ed  a  fini  non
commerciali,   ovvero   in   via   sperimentale   ancorche'   diretti
all'ottenimento,   anche   in   paesi  esteri,  di  un'autorizzazione
all'immissione   in   commercio  di  un  farmaco  ed  ai  conseguenti
adempimenti  pratici  ivi  compresi la preparazione e l'utilizzazione
delle  materie  prime  farmacologicamente  attive a cio' strettamente
necessarie;
    b) alla  preparazione  estemporanea,  e per unita', di medicinali
nelle  farmacie  su  ricetta medica ed ai medicinali cosi' preparati,
purche' non si utilizzino principi attivi realizzati industrialmente.
  2.  Il  brevetto  per  invenzione  industriale,  la  cui attuazione
implichi  quella  di  invenzioni  protette da precedenti brevetti per
invenzioni industriali ancora in vigore, non puo' essere attuato, ne'
utilizzato, senza il consenso dei titolari di questi ultimi.
  3.  Chiunque,  nel  corso  dei  dodici  mesi anteriori alla data di
deposito  della  domanda  di brevetto o alla data di priorita', abbia
fatto  uso  nella  propria azienda dell'invenzione puo' continuare ad
usarne  nei limiti del preuso. Tale facolta' e' trasferibile soltanto
insieme  all'azienda  in  cui l'invenzione viene utilizzata. La prova
del preuso e della sua estensione e' a carico del preutente.

	        
	      
                              Art. 69.
                         Onere di attuazione
  1.  L'invenzione  industriale  che  costituisce oggetto di brevetto
deve  essere attuata nel territorio dello Stato in misura tale da non
risultare in grave sproporzione con i bisogni del Paese.
  2.  Le  invenzioni  riguardanti  oggetti  che  per  la  prima volta
figurano  in  una esposizione ufficiale o ufficialmente riconosciuta,
tenuta  nel  territorio dello Stato, si considerano attuate da quando
gli  oggetti  vi  sono  introdotti fino alla chiusura della medesima,
purche'  siano  stati  esposti  almeno per dieci giorni o, in caso di
esposizione di piu' breve durata, per tutto il periodo di essa.
  3.  L'introduzione  o  la  vendita  nel  territorio  dello Stato di
oggetti  prodotti  in  Stati  diversi  da  quelli membri della Unione
europea  o  dello  Spazio  economico  europeo ovvero da quelli membri
dell'Organizzazione mondiale del commercio non costituisce attuazione
dell'invenzione.

	        
	      
                              Art. 70.
             Licenza obbligatoria per mancata attuazione
  1. Trascorsi tre anni dalla data di rilascio del brevetto o quattro
anni  dalla  data  di  deposito della domanda se questo termine scade
successivamente  al precedente, qualora il titolare del brevetto o il
suo  avente causa, direttamente o a mezzo di uno o piu' licenziatari,
non  abbia attuato l'invenzione brevettata, producendo nel territorio
dello  Stato  o importando oggetti prodotti in uno Stato membro della
Unione  europea  o dello Spazio economico europeo ovvero in uno Stato
membro  dell'Organizzazione  mondiale  del  commercio, ovvero l'abbia
attuata  in  misura  tale  da  risultare  in grave sproporzione con i
bisogni  del  Paese,  puo'  essere  concessa licenza obbligatoria per
l'uso  non  esclusivo  dell'invenzione  medesima,  a  favore  di ogni
interessato che ne faccia richiesta.
  2. La licenza obbligatoria di cui al comma 1 puo' ugualmente venire
concessa,  qualora  l'attuazione dell'invenzione sia stata, per oltre
tre  anni,  sospesa  o  ridotta  in misura tale da risultare in grave
sproporzione con i bisogni del Paese.
  3.  La  licenza  obbligatoria  non  viene  concessa se la mancata o
insufficiente   attuazione  e'  dovuta  a  cause  indipendenti  dalla
volonta'  del  titolare del brevetto o del suo avente causa. Non sono
comprese fra tali cause la mancanza di mezzi finanziari e, qualora il
prodotto  stesso sia diffuso all'estero, la mancanza di richiesta nel
mercato   interno   del   prodotto  brevettato  od  ottenuto  con  il
procedimento brevettato.
  4.  La  concessione  della  licenza  obbligatoria  non  esonera  il
titolare  del  brevetto  o  il suo avente causa dall'onere di attuare
l'invenzione.  Il brevetto decade, qualora l'invenzione non sia stata
attuata  entro due anni dalla data di concessione della prima licenza
obbligatoria  o  lo  sia  stata  in misura tale da risultare in grave
sproporzione con i bisogni del Paese.

	        
	      
                              Art. 71.
                         Brevetto dipendente
  1.  Puo'  essere  concessa  licenza  obbligatoria  se  l'invenzione
protetta  dal  brevetto non possa essere utilizzata senza pregiudizio
dei  diritti  relativi  ad  un  brevetto  concesso  in base a domanda
precedente. In tale caso, la licenza puo' essere concessa al titolare
del   brevetto   posteriore   nella  misura  necessaria  a  sfruttare
l'invenzione,  purche'  questa  rappresenti, rispetto all'oggetto del
precedente brevetto, un importante progresso tecnico di considerevole
rilevanza economica.
  2.  La  licenza cosi' ottenuta non e' cedibile se non unitamente al
brevetto   sull'invenzione   dipendente.  Il  titolare  del  brevetto
sull'invenzione  principale ha diritto, a sua volta, alla concessione
di  una  licenza  obbligatoria  a condizioni ragionevoli sul brevetto
dell'invenzione dipendente.

	        
	      
                              Art. 72.
                         Disposizioni comuni
  1.  Chiunque  domandi la concessione di una licenza obbligatoria ai
sensi degli articoli 70 e 71, deve provare di essersi preventivamente
rivolto  al  titolare  del brevetto e di non avere potuto ottenere da
questi una licenza contrattuale ad eque condizioni.
  2.  La  licenza  obbligatoria  puo' essere concessa soltanto contro
corresponsione,  da  parte del licenziatario ed a favore del titolare
del  brevetto  o dei suoi aventi causa, di un equo compenso e purche'
il  richiedente  la licenza fornisca le necessarie garanzie in ordine
ad   una  soddisfacente  attuazione  dell'invenzione  a  norma  delle
condizioni fissate nella licenza medesima.
  3.  La licenza obbligatoria non puo' essere concessa quando risulti
che  il  richiedente  abbia  contraffatto il brevetto, a meno che non
dimostri la sua buona fede.
  4.   La   licenza   obbligatoria   puo'  essere  concessa  per  uno
sfruttamento       dell'invenzione       diretto      prevalentemente
all'approvvigionamento del mercato interno.
  5.  La  licenza  obbligatoria  e' concessa per durata non superiore
alla  rimanente  durata  del brevetto e, salvo che vi sia il consenso
del  titolare  del  brevetto  o  del  suo  avente  causa, puo' essere
trasferita  soltanto  con  l'azienda  del licenziatario o con il ramo
particolare di questa nel quale la licenza stessa viene utilizzata.
  6.   La  concessione  della  licenza  obbligatoria  non  pregiudica
l'esercizio,   anche   da   parte   del   licenziatario,  dell'azione
giudiziaria  circa  la  validita'  del  brevetto  o  l'estensione dei
diritti che ne derivano.
  7.  Nel  decreto  di  concessione della licenza vengono determinati
l'ambito  la  durata, le modalita' per l'attuazione, le garanzie e le
altre   condizioni  alle  quali  e'  subordinata  la  concessione  in
relazione  allo  scopo  della  stessa,  la  misura  e le modalita' di
pagamento  del  compenso.  In  caso  di  opposizione,  la misura e le
modalita'   di  pagamento  del  compenso  sono  determinate  a  norma
dell'articolo 80.
  8.  Le  condizioni della licenza possono, con decreto del Ministero
delle  attivita'  produttive,  essere  variate su richiesta di ognuna
delle   parti   interessate,  qualora  sussistano  validi  motivi  al
riguardo.
  9. Per la modificazione del compenso si applica l'articolo 80.
  10. Nel caso in cui il titolare del brevetto per il quale sia stata
concessa  licenza  obbligatoria o il suo avente causa conceda a terzi
l'uso  del  brevetto medesimo a condizioni piu' vantaggiose di quelle
stabilite  per  la  licenza  obbligatoria,  le condizioni stesse sono
estese alla licenza obbligatoria, su istanza del licenziatario.

	        
	      
                              Art. 73.
                  Revoca della licenza obbligatoria
  1.  La  licenza  obbligatoria e' revocata con decreto del Ministero
delle  attivita'  produttive,  qualora  non  risultino  adempiute  le
condizioni  stabilite per l'attuazione dell'invenzione oppure qualora
il  titolare  della  licenza  non  abbia  provveduto al pagamento del
compenso nella misura e con le modalita' prescritte.
  2.  La  licenza  obbligatoria  e' altresi' revocata con decreto del
Ministero  delle  attivita' produttive se e quando le circostanze che
hanno   determinato   la   concessione  cessino  di  esistere  ed  e'
improbabile  che  tornino  a  verificarsi  oppure su istanza concorde
delle parti.
  3.  La  revoca  puo' essere richiesta dal titolare del brevetto con
istanza presentata all'Ufficio italiano brevetti e marchi, che ne da'
pronta   notizia   mediante   lettera   raccomandata  con  avviso  di
ricevimento  al  titolare della licenza obbligatoria, il quale, entro
sessanta  giorni  dalla  data di ricevimento della raccomandata, puo'
opporsi motivatamente alla revoca, con istanza presentata all'Ufficio
italiano   brevetti   e   marchi.   Si   applicano   le  disposizioni
dell'articolo 199, commi 3, 4, 5, 6 e 7.
  4.  In  caso  di  revoca,  colui che aveva ottenuto la licenza puo'
attuare  l'invenzione alle stesse condizioni, nei limiti del preuso o
in quelli che risultano da preparativi seri ed effettivi.

	        
	      
                              Art. 74.
                         Invenzioni militari
  1.   Le   disposizioni   relative   alla   concessione  di  licenza
obbligatoria per mancata o insufficiente attuazione delle invenzioni,
oppure  su  brevetto  dipendente,  non  si  applicano alle invenzioni
brevettate  appartenenti  all'amministrazione  militare  o  a  quelle
sottoposte dall'amministrazione militare al vincolo del segreto.

	        
	      
                              Art. 75.
             Decadenza per mancato pagamento dei diritti
  1.  Il  brevetto  per invenzione decade per mancato pagamento entro
sei   mesi  dalla  data  di  scadenza  del  diritto  annuale  dovuto,
subordinatamente  all'osservanza  delle disposizioni dei commi 2, 3 e
4.
  2.  Trascorso  il  mese di scadenza del diritto annuale e trascorsi
altresi'  inutilmente i successivi sei mesi nei quali il pagamento e'
ammesso  con l'applicazione di un diritto di mora, e comunque scaduto
il  termine  utile  per  il pagamento del diritto, l'Ufficio italiano
brevetti   e   marchi  notifica  all'interessato,  con  comunicazione
raccomandata,  che  non  risulta effettuato nel termine prescritto il
pagamento  del  diritto dovuto. L'Ufficio italiano brevetti e marchi,
dopo  trenta  giorni  dalla data di comunicazione anzidetta, da' atto
nel  registro  dei brevetti, con apposita annotazione, della avvenuta
decadenza  del  brevetto  per  mancato pagamento del diritto annuale,
pubblicando  poi  nel Bollettino ufficiale la notizia della decadenza
stessa.
  3.  Il  titolare  del  brevetto, ove provi di avere tempestivamente
effettuato  il pagamento, puo' chiedere, con ricorso alla Commissione
dei   ricorsi,  entro  sei  mesi  dalla  data  di  pubblicazione  del
Bollettino  ufficiale,  l'annullamento della anzidetta annotazione di
decadenza e la rettifica della pubblicazione. La Commissione procede,
udita  la  parte interessata o i suoi incaricati e tenute presenti le
loro  eventuali  osservazioni  scritte. Tanto della presentazione del
ricorso,  quanto  del  dispositivo  della sentenza, deve essere presa
nota  nel  registro  dei brevetti e pubblicata notizia nel Bollettino
ufficiale.
  4.  Intervenuta  la pubblicazione di cui al comma 2 e trascorsi sei
mesi dalla data di tale pubblicazione, ovvero se il ricorso sia stato
respinto,  il  brevetto si intende decaduto nei confronti di chiunque
dal  compimento  dell'ultimo  anno  per  il  quale  sia  stato pagato
utilmente il diritto.

	        
	      
                              Art. 76.
                              Nullita'
  1. Il brevetto e' nullo:
    a) se   l'invenzione   non   e'   brevettabile   ai  sensi  degli
articoli 45, 46, 48, 49, e 50;
    b) se,  ai  sensi dell'articolo 51, l'invenzione non e' descritta
in  modo  sufficientemente  chiaro e completo da consentire a persona
esperta di attuarla;
    c) se  l'oggetto del brevetto si estende oltre il contenuto della
domanda iniziale;
    d) se  il  titolare del brevetto non aveva diritto di ottenerlo e
l'avente  diritto  non  si  sia  valso  delle  facolta'  accordategli
dall'articolo 118.
  2.  Se  le  cause  di  nullita'  colpiscono  solo  parzialmente  il
brevetto,  la  relativa  sentenza  di  nullita' parziale comporta una
corrispondente limitazione del brevetto stesso.
  3.  Il  brevetto  nullo  puo'  produrre  gli  effetti di un diverso
brevetto  del  quale  contenga i requisiti di validita' e che sarebbe
stato  voluto dal richiedente, qualora questi ne avesse conosciuto la
nullita'.  La  domanda  di  conversione  puo' essere proposta in ogni
stato  e  grado del giudizio. La sentenza che accerta i requisiti per
la validita' dei diverso brevetto dispone la conversione del brevetto
nullo.  Il  titolare  del  brevetto  convertito,  entro  sei mesi dal
passaggio  in  giudicato  della  sentenza  di  conversione,  presenta
domanda  di  correzione del testo del brevetto. L'Ufficio, verificata
la  corrispondenza  del  testo alla sentenza, lo rende accessibile al
pubblico.
  4.  Qualora  la  conversione comporti il prolungamento della durata
originaria  del  brevetto nullo, i licenziatari e coloro che in vista
della   prossima  scadenza  avevano  compiuto  investimenti  seri  ed
effettivi  per  utilizzare  l'oggetto  del  brevetto hanno diritto di
ottenere licenza obbligatoria e gratuita non esclusiva per il periodo
di maggior durata.
  5. Il brevetto europeo puo' essere dichiarato nullo per l'Italia ai
sensi  del  presente  articolo  ed,  altresi',  quando  la protezione
conferita dal brevetto e' stata estesa.

	        
	      
                              Art. 77.
                       Effetti della nullita'
  1. La declaratoria di nullita' del brevetto ha effetto retroattivo,
ma non pregiudica:
    a) gli  atti  di esecuzione di sentenze di contraffazione passate
in giudicato gia' compiuti;
    b) i   contratti   aventi   ad   oggetto   l'invenzione  conclusi
anteriormente  al  passaggio  in  giudicato  della  sentenza  che  ha
dichiarato la nullita' nella misura in cui siano gia' stati eseguiti.
In questo caso, tuttavia, il giudice, tenuto conto delle circostanze,
puo' accordare un equo rimborso di importi gia' versati in esecuzione
del contratto;
    c) i pagamenti gia' effettuati ai sensi degli articoli 64 e 65, a
titolo di equo premio, canone o prezzo.

	        
	      
                              Art. 78.
                              Rinuncia
  1.  Il  titolare  puo'  rinunciare  al  brevetto  con atto ricevuto
dall'Ufficio italiano brevetti e marchi, da annotare sul registro dei
brevetti.
  2.  Qualora  in  relazione  al  brevetto  siano  trascritti  atti o
sentenze  che attribuiscano o accertino diritti patrimoniali di terzi
sul  brevetto  ovvero  domande  giudiziali  con  le  quali  si chiede
l'attribuzione o l'accertamento di tali diritti, la rinuncia e' senza
effetto se non accompagnata dal consenso scritto dei terzi medesimi.

	        
	      
                              Art. 79.
                             Limitazione
  1.  Il  brevetto puo' essere limitato su istanza del titolare, alla
quale  devono  unirsi  la  descrizione, le rivendicazioni e i disegni
modificati.
  2.  Ove  l'Ufficio italiano brevetti e marchi accolga l'istanza, il
richiedente  dovra'  provvedere  a versare nuovamente la tassa per la
pubblicazione  a  stampa  della descrizione e dei disegni, qualora si
fosse  gia'  provveduto  alla  stampa  del  brevetto  originariamente
concesso.
  3.  L'istanza di limitazione non puo' essere accolta se e' pendente
un  giudizio  di  nullita'  del brevetto e finche' non sia passata in
giudicato  la  relativa  sentenza.  Neppure  puo'  essere  accolta in
mancanza  del  consenso  dei  terzi  che  abbiano  trascritto  atti o
sentenze che attribuiscano o accertino diritti patrimoniali o domande
giudiziali  con le quali si chiede l'attribuzione o l'accertamento di
tali diritti.
  4.  L'Ufficio italiano brevetti e marchi pubblica sul Bollettino la
notizia della limitazione del brevetto.

	        
	      
                               Art. 80
                         Licenza di diritto
  1. Il  richiedente  o  il titolare del brevetto nella domanda o con
istanza  anche  del  mandatario  che  per-venga  all'Ufficio italiano
brevetti  e  marchi,  se  non  e'  trascritta licenza esclusiva, puo'
offrire al pubblico licenza per l'uso non esclusivo dell'invenzione.
  2.  Gli  effetti  della  licenza  decorrono  dalla notificazione al
titolare dell'accettazione dell'offerta, anche se non e' accettato il
compenso.
  3.  In  quest'ultimo  caso alla determinazione della misura e delle
modalita'   di   pagamento  del  compenso  provvede  un  collegio  di
arbitratori,  composto  di tre membri, nominati uno da ciascuno delle
parti  ed  il  terzo nominato dai primi due o, in caso di disaccordo,
dal  presidente  della  commissione  dei  ricorsi.  Il collegio degli
arbitratori   deve   procedere   con   equo   apprezzamento.   Se  la
determinazione  e'  manifestamente  iniqua  od  erronea oppure se una
delle   parti   rifiuta   di  nominare  il  proprio  arbitratore,  la
determinazione e' fatta dal giudice.
  4.  Il compenso puo' essere modificato negli stessi modi prescritti
nella  determinazione di quello originario, qualora si siano prodotti
o  rivelati  fatti  che  fanno  apparire manifestamente inadeguato il
compenso gia' fissato.
  5.  Il  richiedente  o  titolare  del brevetto che abbia offerto al
pubblico  licenza  sul  brevetto ha diritto alla riduzione alla meta'
dei diritti annuali.
  6.  La  riduzione di cui al comma e' concessa dall'Ufficio italiano
brevetti  e  marchi.  La  dichiarazione di offerta viene annotata nel
registro  dei  brevetti,  pubblicata  nel Bollettino e gli effetti di
essa perdurano finche' non e' revocata.

	        
	      
                              Art. 81.
     Licenza volontaria sui principi attivi mediata dal Ministro
  1.  E'  consentito  a  soggetti  terzi  che  intendano produrre per
l'esportazione  principi  attivi coperti da certificati complementari
di  protezione concessi ai sensi della legge 19 ottobre 1991, n. 349,
di  avviare  con  i  titolari  dei  certificati  suddetti,  presso il
Ministero  delle  attivita' produttive, una procedura per il rilascio
di  licenze  volontarie  non  esclusive a titolo oneroso nel rispetto
della legislazione vigente in materia.
  2. Le licenze di cui al comma 1 sono comunque valide unicamente per
l'esportazione  verso Paesi nei quali la protezione brevettuale e del
certificato complementare di protezione non esiste, e' scaduta ovvero
nei   quali  l'esportazione  del  principio  attivo  non  costituisce
contraffazione  del  relativo brevetto, in conformita' alle normative
vigenti nei Paesi di destinazione.
  3.  La  licenza cessa di avere effetto allo scadere del certificato
complementare a cui fa riferimento.

	        
	      
Sezione V
I modelli di utilita'
                              Art. 82.
                        Oggetto del brevetto
  1. Possono costituire oggetto di brevetto per modello di utilita' i
nuovi  modelli  atti a conferire particolare efficacia o comodita' di
applicazione  o  di  impiego  a macchine, o parti di esse, strumenti,
utensili  od  oggetti  di  uso  in  genere,  quali  i  nuovi  modelli
consistenti     in     particolari    conformazioni,    disposizioni,
configurazioni o combinazioni di parti.
  2.  Il brevetto per le macchine nel loro complesso non comprende la
protezione delle singole parti.
  3. Gli effetti del brevetto per modello di utilita' si estendono ai
modelli  che  conseguono  pari utilita', purche' utilizzino lo stesso
concetto innovativo.

	        
	      
                               Art. 83
                    Il diritto alla brevettazione
  1.  Il  diritto  al brevetto spetta all'autore del nuovo modello di
utilita' ed ai suoi aventi causa.

	        
	      
                              Art. 84.
                      Brevettazione alternativa
  1.   E'   consentito  a  chi  chiede  il  brevetto  per  invenzione
industriale,   ai   sensi   del   presente   codice,   di  presentare
contemporaneamente  domanda  di  brevetto per modello di utilita', da
valere  nel  caso  che la prima non sia accolta o sia accolta solo in
parte.
  2. Se la domanda ha per oggetto un modello anziche' un'invenzione o
viceversa, l'Ufficio italiano brevetti e marchi invita l'interessato,
assegnandogli  un  termine,  a modificare la domanda stessa, la quale
tuttavia ha effetto dalla data di presentazione originaria.
  3. Se la domanda di brevetto per modello di utilita' contiene anche
un'inverzione o viceversa, e' applicabile l'articolo 161.

	        
	      
                              Art. 85.
               Durata ed effetti della brevettazzione
  1.  Il  brevetto per modello di utilita' dura dieci anni dalla data
di presentazione della domanda.
  2.  I  diritti conferiti e la decorrenza degli effetti del brevetto
sono regolati conformemente all'articolo 53.

	        
	      
                              Art. 86.
                               Rinvio
  1.  Le disposizioni della sezione IV, sulle invenzioni industriali,
oltre che a tali invenzioni, spiegano effetto anche nella materia dei
modelli di utilita', in quanto applicabili.
  2.  In  particolare sono estese ai brevetti per modello di utilita'
le  disposizioni  in  materia  di invenzioni dei dipendenti e licenze
obbligatorie.

	        
	      
Sezione VI
Topografie dei prodotti a semiconduttori
                               Art. 87
                        Oggetto della tutela
  1. E' prodotto a semiconduttori ogni prodotto finito o intermedio:
    a) consistente  in  un  insieme  di  materiali  che comprende uno
strato di materiale semiconduttore;
    b) che   contiene   uno  o  piu'  strati  composti  di  materiale
conduttore,  isolante  o  semiconduttore, disposti secondo uno schema
tridimensionale prestabilito;
    c) destinato  a  svolgere,  esclusivamente  o  insieme  ad  altre
funzioni, una funzione elettronica.
  2.  La  topografia  di un prodotto a semiconduttori e' una serie di
disegni correlati, comunque fissati o codificati:
    a) rappresentanti  lo  schema tridimensionale degli strati di cui
si compone un prodotto a semiconduttori;
    b) nella  qual  serie  ciascuna  immagine riproduce in tutto o in
parte  una  superficie  del  prodotto  a semiconduttori in uno stadio
qualsiasi della sua fabbricazione.

	        
	      
                              Art. 88.
                       Requisiti della tutela
  1.  Possono  costituire  oggetto di diritti esclusivi le topografie
risultanti  dallo  sforzo  intellettuale creativo del loro autore che
non  siano comuni o familiari nell'ambito dell'industria dei prodotti
a semiconduttori.
  2.  Possono  costituire  oggetto  di  diritti  esclusivi  anche  le
topografie   risultanti  dalla  combinazione  di  elementi  comuni  o
familiari,  purche'  nell'insieme  soddisfino  ai requisiti di cui al
comma 1.

	        
	      
                              Art. 89.
                         Diritto alla tutela
  1.   I   diritti   esclusivi   sulle   topografie  dei  prodotti  a
semiconduttori che presentano i requisiti di proteggibilita' spettano
all'autore e ai suoi aventi causa.
  2. Qualora la topografia venga creata nell'ambito di un rapporto di
lavoro dipendente o di impiego, si applica l'articolo 64.
  3.   Qualora   la   topografia   venga   creata  nell'esecuzione  o
nell'adempimento  di  un contratto diverso da un contratto di lavoro,
il diritto alla tutela spetta, salvo che il contratto stesso disponga
diversamente, al committente la topografia.

	        
	      
                              Art. 90.
                        Contenuto dei diritti
  1.   I   diritti   esclusivi   sulle   topografie  dei  prodotti  a
semiconduttori consistono nella facolta' di:
    a) riprodurre   in   qualsiasi   modo   o   forma,  totalmente  o
parzialmente, la topografia;
    b) sfruttare  commercialmente,  ovvero  detenere  o distribuire a
scopo  di  commercializzazione,  ovvero importare una topografia o un
prodotto a semiconduttori in cui e' fissata la topografia.
  2.   Lo  sfruttamento  commerciale  e'  costituito  dalla  vendita,
l'affitto,  il  leasing  o  qualsiasi  altro  metodo di distribuzione
commerciale o l'offerta per tali scopi.

	        
	      
                              Art. 91.
                  Limitazione dei diritti esclusivi
  1. La tutela concessa alle topografie dei prodotti a semiconduttori
non   si   estende   ai   concetti,  processi,  sistemi,  tecniche  o
informazioni codificate, incorporati nelle topografie stesse.
  2. I diritti esclusivi di cui all'articolo 90 non si estendono alle
riproduzioni compiute in ambito privato, in via sperimentale, a scopo
di  insegnamento,  di analisi o di valutazione della topografia e dei
concetti, delle procedure, dei sistemi o delle tecniche incluse nella
topografia stessa.
  3.  I diritti esclusivi non possono essere esercitati nei confronti
di  topografie create da terzi sulla base di un'analisi o valutazione
effettuata  in  conformita'  al  comma  2,  qualora  tali  topografie
rispondano ai requisiti di proteggibilita'.

	        
	      
                              Art. 92.
                            Registrazione
  1.  La  topografia  dei prodotti a semiconduttori e' proteggibile a
condizione che:
    a) ne sia richiesta la registrazione in Italia ovvero, qualora la
topografia  sia  stata oggetto di precedente sfruttamento commerciale
ovunque nel mondo, ne sia richiesta la registrazione entro il termine
di  due anni dalla data di tale primo sfruttamento, purche' tale data
sia  precisata  in  apposita dichiarazione scritta. A tali effetti lo
sfruttamento  commerciale non comprende lo sfruttamento in condizioni
di   riservatezza  nel  quale  non  vi  sia  stata  alcuna  ulteriore
distribuzione  ai  terzi, a meno che lo sfruttamento della topografia
non   avvenga   secondo   le   condizioni   di  riservatezza  imposte
dall'adozione   di  misure  ritenute  necessarie  alla  tutela  degli
interessi  essenziali  della sicurezza nazionale e che si riferiscono
alla  produzione  o  al  commercio  di  armi,  munizioni  e materiale
bellico;
    b) al   momento   del  primo  sfruttamento  commerciale  o  della
richiesta  di  registrazione,  il  proprietario  della topografia sia
cittadino   o   persona  giuridica  italiana  o,  se  straniero,  sia
rispondente ai requisiti indicati nell'articolo 3 del capo I.
  2.  Il  diritto  di  richiedere la registrazione si estingue con il
decorso  di  quindici  anni  dalla  data  della  prima  fissazione  o
codificazione della topografia, ove essa non abbia formato oggetto di
sfruttamento  commerciale  in  una  qualsiasi  parte del mondo per lo
stesso  periodo.  A  tali  effetti  per  sfruttamento  commerciale si
intende  quello  non  comprensivo dello sfruttamento in condizione di
riservatezza  secondo  le  indicazioni contenute nel comma 1, lettera
a).

	        
	      
                              Art. 93.
                  Decorrenza e durata della tutela
  1.  I  diritti esclusivi di cui all'articolo 90 sorgono alla prima,
in ordine di tempo, delle date seguenti:
    a) alla  data del primo sfruttamento commerciale della topografia
in una qualsiasi parte del mondo;
    b) alla  data  in  cui  e' stata presentata nella debita forma la
domanda di registrazione.
  2.  I  diritti esclusivi di cui al comma 1 si estinguono dieci anni
dopo la prima, in ordine di tempo, delle seguenti date:
    a) la  fine dell'anno civile in cui la topografia e' stata per la
prima  volta  sfruttata  commercialmente  in  una qualsiasi parte del
mondo;
    b) la  fine  dell'anno  civile  in  cui e' stata presentata nella
debita forma la domanda di registrazione.
  3. Agli effetti del presente articolo, per sfruttamento commerciale
si intende quello non comprensivo dello sfruttamento in condizioni di
riservatezza secondo le indicazioni contenute nell'articolo 92, comma
1, lettera a).

	        
	      
                              Art. 94.
                         Menzione di riserva
  1.  La topografia, il prodotto a semiconduttori ed il suo involucro
esterno possono recare una menzione costituita da:
    a) il segno T racchiuso da un cerchio;
    b) la  data  in  cui  per  la  prima volta la topografia e' stata
oggetto di sfruttamento commerciale;
    c) il  nome, la denominazione o la sigla del titolare dei diritti
sulla topografia.
  2.  Tale  menzione prova l'avvenuta registrazione della topografia,
ovvero   la  rivendicazione  della  titolarita'  sulla  topografia  o
l'intenzione  di  chiedere  la  registrazione entro il termine di due
anni dalla data del primo sfruttamento commerciale.
  3. La menzione non puo' essere riportata su prodotti per i quali la
domanda  di  registrazione  non sia stata presentata entro i due anni
dalla data del primo sfruttamento commerciale ovunque nel mondo o sia
stata rifiutata definitivamente.

	        
	      
                              Art. 95.
                           Contraffazione
  1.  Costituisce  atto di contraffazione e di violazione dei diritti
esclusivi sulle topografie dei prodotti a semiconduttori l'esercizio,
senza  il  consenso del titolare, delle seguenti attivita', anche per
interposta persona:
    a) la  riproduzione in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo della
topografia;
    b) la  fissazione  con  qualsiasi  mezzo  della  topografia in un
prodotto a semiconduttori;
    c) l'utilizzazione,  l'importazione  e  la  detenzione  a fini di
commercializzazione,  nonche'  la commercializzazione o distribuzione
del prodotto a semiconduttori in cui e' fissata la topografia.
  2.  Non  costituiscono  atti  di  contraffazione l'importazione, la
distribuzione, la commercializzazione o l'utilizzazione di prodotti a
semiconduttori  contraffatti,  effettuati  senza sapere o senza avere
una  ragione  valida di ritenere l'esistenza dei diritti esclusivi di
cui all'articolo 90.
  3.  Nell'ipotesi  di  cui  al comma 2 e' consentita la prosecuzione
dell'attivita'  intrapresa, nei limiti dei contratti gia' stipulati e
delle  scorte  esistenti,  ma  il  titolare  dei diritti esclusivi ha
diritto  alla  corresponsione di un equo corrispettivo, a partire dal
momento  in  cui  abbia  adeguatamente avvisato l'acquirente in buona
fede  che la topografia e' stata riprodotta illegalmente. In mancanza
di  accordo  tra  le  parti,  per la determinazione e le modalita' di
pagamento  dell'equo  corrispettivo ragguagliato al prezzo di mercato
si  applicano le disposizioni previste alla sezione IV per la licenza
di diritto.

	        
	      
                              Art. 96.
               Risarcimento del danno ed equo compenso
  1.  Chiunque,  dopo  la  registrazione  della  topografia o dopo la
diffida  di  colui che ha presentato la domanda di registrazione, ove
accolta, pone in essere gli atti di cui all'articolo 95, e' tenuto al
risarcimento dei danni ai sensi delle disposizioni del capo III.
  2.  Se  gli  atti  di cui al comma 1 avvengono tra il primo atto di
sfruttamento  commerciale  del prodotto a semiconduttori con menzione
di  riserva  e  la registrazione della topografia, il responsabile e'
tenuto  a  corrispondere  solo  un  equo  compenso  al titolare della
topografia registrata.
  3.  Se  gli  atti  indicati  alle  lettere  a)  e  b)  del  comma 1
dell'articolo  95  avvengono  dopo  il  primo  atto  di  sfruttamento
commerciale  di  un  prodotto  a  semiconduttori  senza  menzione  di
riserva,  il  titolare  della  topografia registrata ha diritto ad un
equo  compenso e l'autore della contraffazione ha diritto di ottenere
una  licenza  ad  eque  condizioni  per  continuare  a  sfruttare  la
topografia nei limiti dell'uso fatto prima che essa fosse registrata.
Qualora  il titolare della registrazione si rifiuti di rilasciare una
licenza   contrattuale,  si  applicano,  in  quanto  compatibili,  le
disposizioni in materia di concessione di licenza obbligatoria di cui
alla  sezione  IV,  incluse quelle relative alla determinazione della
misura  e  delle  modalita'  di  pagamento  del  compenso  in caso di
opposizione.
  4.  Chi  ha  acquistato un prodotto a semiconduttori senza sapere o
senza  avere  una  ragione  valida  di  ritenere  che  il prodotto e'
tutelato  da  registrazione,  ha diritto a continuare lo sfruttamento
commerciale  del prodotto. Tuttavia, per gli atti compiuti dopo avere
saputo  o  avere  avuto valide ragioni per ritenere che il prodotto a
semiconduttori  e'  tutelato,  e'  dovuto  il  pagamento  di  un equo
compenso.  L'avente  causa  dell'acquirente  di cui al presente comma
conserva gli stessi diritti ed obblighi.
  5.  Agli effetti del presente articolo per sfruttamento commerciale
si intende quello non comprensivo dello sfruttamento in condizione di
riservatezza, secondo le indicazioni di cui all'articolo 92, comma 1.

	        
	      
                              Art. 97.
                    Nullita' della registrazione
  1.  La  domanda  diretta ad ottenere la dichiarazione giudiziale di
nullita' della registrazione della topografia puo' essere promossa in
qualsiasi momento e da chiunque vi abbia interesse, se e' omesso, non
sussiste o risulta assolutamente incerto uno dei seguenti requisiti:
    a) i requisiti di proteggibilita' di cui all'articolo 88;
    b) il  proprietario  della topografia non sia alcuno dei soggetti
indicati all'articolo 92, comma 1, lettera b);
    c) non  sia  stata  chiesta  la  registrazione in Italia entro il
termine  previsto  all'articolo  92,  comma  1, lettera a) e, qualora
trattisi  di  topografie il cui sfruttamento commerciale sia iniziato
nel  biennio  precedente  il  18 marzo 1989, la registrazione non sia
stata richiesta entro il 18 marzo 1990;
    d) non sia stata precisata la data del primo atto di sfruttamento
in apposita dichiarazione scritta;
    e) la   domanda   di   registrazione  non  presenta  i  requisiti
richiesti.

	        
	      
Sezione VII
Informazioni segrete
                              Art. 98.
                        Oggetto della tutela
  1.  Costituiscono  oggetto di tutela le informazioni aziendali e le
esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette
al legittimo controllo del detentore, ove tali informazioni:
    a) siano  segrete,  nel  senso  che  non siano nel loro insieme o
nella   precisa  configurazione  e  combinazione  dei  loro  elementi
generalmente  note  o  facilmente  accessibili  agli  esperti ed agli
operatori del settore;
    b) abbiano valore economico in quanto segrete;
    c) siano  sottoposte,  da  parte  delle  persone al cui legittimo
controllo  sono  soggette,  a  misure  da  ritenersi  ragionevolmente
adeguate a mantenerle segrete.
  2.  Costituiscono  altresi' oggetto di protezione i dati relativi a
prove   o  altri  dati  segreti,  la  cui  elaborazione  comporti  un
considerevole  impegno  ed  alla  cui  presentazione  sia subordinata
l'autorizzazione  dell'immissione  in  commercio di prodotti chimici,
farmaceutici o agricoli implicanti l'uso di nuove sostanze chimiche.

	        
	      
                              Art. 99.
                               Tutela
  1.  Salva  la  disciplina  della  concorrenza  sleale,  e'  vietato
rivelare  a terzi oppure acquisire od utilizzare le informazioni e le
esperienze aziendali di cui all'articolo 98.

	        
	      
Sezione VIII
Nuove varieta' vegetali
                              Art. 100.
                         Oggetto del diritto
  1.  Puo'  costituire  oggetto  del  diritto  su  una nuova varieta'
vegetale  un  insieme  vegetale  di  un taxon botanico del grado piu'
basso   conosciuto  che,  conformandosi  integralmente  o  meno  alle
condizioni  previste per il conferiniento del diritto di costitutore,
puo' essere:
    a) definito  in base ai caratteri risultanti da un certo genotipo
o da una certa combinazione di genotipi;
    b) distinto    da   ogni   altro   insieme   vegetale   in   base
all'espressione di almeno uno dei suddetti caratteri;
    c) considerato  come  un'entita  rispetto  alla  sua  idoneita' a
essere riprodotto in modo conforme.

	        
	      
                              Art. 101.
                             Costitutore
  1. Ai fini del presente codice si intende per costitutore:
    a) la persona che ha creato o che ha scoperto e messo a punto una
varieta';
    b) la   persona   che  e'  il  datore  di  lavoro  della  persona
sopraindicata o che ne ha commissionato il lavoro;
    c) l'avente  diritto  o  avente causa dai soggetti indicati nelle
lettere a) e b).

	        
	      
                              Art. 102.
                              Requisiti
  1.  Il  diritto  di  costitutore e' conferito quando la varieta' e'
nuova, distinta, omogenea e stabile.

	        
	      
                              Art. 103.
                               Novita'
  1.  La varieta' si reputa nuova quando, alla data di deposito della
domanda   di   costitutore,   il   materiale  di  riproduzione  o  di
moltiplicazione  vegetativa  o un prodotto di raccolta della varieta'
non  e' stato venduto, ne' altrimenti ceduto a terzi, dal costitutore
o con il suo consenso, ai fini dello sfruttamento della varieta':
    a) sul  territorio  italiano  da  oltre  un  anno  dalla  data di
deposito della domanda;
    b) in  qualsiasi altro Stato da oltre quattro anni o, nel caso di
alberi e viti, da oltre sei anni.

	        
	      
                              Art. 104.
                             Distinzione
  1.  La  varieta'  si  reputa  distinta  quando  si contraddistingue
nettamente  da  ogni  altra  varieta' la cui esistenza, alla data del
deposito della domanda, e' notoriamente conosciuta.
  2.   In   particolare  un'altra  varieta'  si  reputa  notoriamente
conosciuta quando:
    a) per  essa e' stata depositata, in qualsiasi Paese, una domanda
per  il  conferimento del diritto di costitutore o l'iscrizione in un
registro  ufficiale,  purche'  detta  domanda  abbia  come effetto il
conferimento  del  diritto di costitutore o l'iscrizione nel registro
ufficiale delle varieta';
    b) e' presente in collezioni pubbliche.

	        
	      
                              Art. 105.
                             Omogeneita'
  1.  La  varieta'  si  reputa  omogenea  quando  e' sufficientemente
uniforme  nei  suoi  caratteri  pertinenti  e rilevanti ai fini della
protezione,  con  riserva della variazione prevedibile in conseguenza
delle  particolarita' attinenti alla sua riproduzione sessuata e alla
sua moltiplicazione vegetativa.

	        
	      
                              Art. 106.
                             Stabilita'
  1.  La  varieta'  si reputa stabile quando i caratteri pertinenti e
rilevanti  ai  fini  della  protezione rimangono invariati in seguito
alle  successive  riproduzioni  o  moltiplicazioni  o,  in caso di un
particolare  ciclo  di  riproduzione  o moltiplicazione, alla fine di
ogni ciclo.

	        
	      
                              Art. 107.
                Contenuto del diritto del costitutore
  1.  E'  richiesta  l'autorizzazione  del costitutore per i seguenti
atti  compiuti  in  relazione  al  materiale  di  riproduzione  o  di
moltiplicazione della varieta' protetta:
    a) produzione o riproduzione;
    b) condizionamento a scopo di riproduzione o moltiplicazione;
    c) offerta  in  vendita,  vendita  o  qualsiasi  altra  forma  di
commercializzazione;
    d) esportazione o importazione;
    e) detenzione per uno degli scopi sopra elencati.
  2.  L'autorizzazione  del  costitutore  e'  richiesta  per gli atti
menzionati  al  comma  1  compiuti  in  relazione  al  prodotto della
raccolta, comprese piante intere e parti di piante, ottenuto mediante
utilizzazione  non  autorizzata  di  materiali  di  riproduzione o di
moltiplicazione  della  varieta'  protetta, a meno che il costitutore
non  abbia  potuto  esercitare  ragionevolmente il proprio diritto in
relazione al suddetto materiale di riproduzione o di moltiplicazione.
L'utilizzazione si presume non autorizzata salvo prova contraria.
  3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche:
    a) alle varieta' essenzialmente derivate dalla varieta' protetta,
quando  questa  non  sia,  a  sua  volta, una varieta' essenzialmente
derivata;
    b) alle varieta' che non si distinguono nettamente dalla varieta'
protetta conformemente al requisito della distinzione;
    c) alle varieta' la cui produzione necessita del ripetuto impiego
della varieta' protetta.
  4.  Ai  fini del comma 3, lettera a), si considera che una varieta'
e'  essenzialmente  derivata  da un'altra varieta', definita varieta'
iniziale, quando:
    a) deriva  prevalentemente  dalla  varieta'  iniziale  o  da  una
varieta'  che  a sua volta e' prevalentemente derivata dalla varieta'
iniziale, pur conservando le espressioni dei caratteri essenziali che
risultano  dal  genotipo  o  dalla  combinazione  dei  genotipi della
varieta' iniziale;
    b) si  distingue  nettamente dalla varieta' iniziale e, salvo per
quanto  concerne  le  differenze  generate dalla derivazione, risulta
conforme   alla  varieta'  iniziale  nell'espressione  dei  caratteri
essenziali  che  risultano  dal  genotipo  o  dalla  combinazione dei
genotipi della varieta' iniziale.
  5. Le varieta' essenzialmente derivate possono essere ottenute, tra
l'altro, mediante selezione di un mutante naturale o indotto o da una
variante  somaclonale, mediante selezione di una variante individuale
fra  piante della varieta' iniziale, mediante retroincroci o mediante
trasformazione attraverso l'ingegneria genetica.
  6. Durante il periodo compreso tra la pubblicazione della domanda e
la  concessione della privativa il costitutore ha diritto ad una equa
remunerazione  da  parte  di  colui  che,  nel  periodo  suddetto, ha
compiuto  gli  atti  che,  una volta conferito il diritto, richiedono
l'autorizzazione del costitutore.

	        
	      
                              Art. 108.
               Limitazioni del diritto del costitutore
  1.  Il  diritto  di  costitutore non si estende ad atti compiuti in
ambito  privato,  a  scopi non commerciali; ad atti compiuti a titolo
sperimentale;  ad  atti compiuti allo scopo di creare altre varieta',
nonche', ove non siano applicabili le disposizioni dell'articolo 107,
comma  3,  ad  atti  di  cui  allo  stesso articolo 107, commi 1 e 2,
compiuti rispetto a tali altre varieta'.
  2.  Fermo  quanto  disposto  dall'articolo  107,  comma 1, chiunque
intende    procedere    alla    moltiplicazione,   in   vista   della
certificazione,  di  materiale  proveniente  da  varieta'  oggetto di
privativa  per  nuova varieta' vegetale, e' tenuto a darne preventiva
comunicazione al titolare del diritto.

	        
	      
                              Art. 109.
                       Durata della protezione
  1.  Il  diritto  di costitutore, concesso a norma di questo codice,
dura venti anni a decorrere dalla data della sua concessione. Per gli
alberi  e  le  viti tale diritto dura trent'anni dalla data della sua
concessione.
  2.  Gli  effetti  della  privativa  decorrono  dalla data in cui la
domanda, corredata degli elementi descrittivi, e' resa accessibile al
pubblico.
  3.  Nei  confronti  delle  persone alle quali la domanda, corredata
degli   elementi   descrittivi,   e'  stata  notificata  a  cura  del
costitutore, gli effetti della privativa decorrono dalla data di tale
notifica.

	        
	      
                              Art. 110.
                           Diritto morale
  1.  Il  diritto  di  essere considerato autore della nuova varieta'
vegetale  puo'  essere fatto valere dall'autore stesso e, dopo la sua
morte,  dal  coniuge e dai discendenti fino al secondo grado; in loro
mancanza  o dopo la loro morte, dai genitori e dagli altri ascendenti
ed  in mancanza, o dopo la morte anche di questi, dai parenti fino al
quarto grado incluso.

	        
	      
                              Art. 111.
                        Diritti patrimoniali
  1.   I  diritti  nascenti  dalla  costituzione  di  nuove  varieta'
vegetali,  tranne  il  diritto  di  esserne riconosciuto autore, sono
alienabili e trasmissibili.
  2.  Qualora  la nuova varieta' vegetale venga creata nell'ambito di
un  rapporto di lavoro dipendente o di impiego, si applica l'articolo
64.

	        
	      
                              Art. 112.
                        Nullita' del diritto
  1. Il diritto di costitutore e' nullo se e' accertato che:
    a) le  condizioni  fissate  dalle  norme  sulla  novita'  e sulla
distinzione  non  erano  effettivamente  soddisfatte  al  momento del
conferimento del diritto di costitutore;
    b) le  condizioni  fissate  dalle norme sulla omogeneita' e sulla
stabilita'  non  sono state effettivamente soddisfatte al momento del
conferimento   del   diritto   di  costitutore,  ove  il  diritto  di
costitutore   e'   stato   conferito  essenzialmente  sulla  base  di
informazioni o documenti forniti dal costitutore;
    c) il  diritto  di costitutore e' stato conferito a chi non aveva
diritto   e   l'avente  diritto  non  si  sia  valso  delle  facolta'
accordategli dall'articolo 118.

	        
	      
                              Art. 113.
                        Decadenza del diritto
  1.  Il  diritto di costitutore decade quando viene accertato che le
condizioni  relative alla omogeneita' e alla stabilita' non sono piu'
effettivamente soddisfatte.
  2.  Il  diritto  decade  inoltre se il costitutore, previa messa in
mora da parte dell'amministrazione competente:
    a) non   presenta,   entro   il   termine  di  trenta  giorni  le
informazioni,  i  documenti  o  il  materiale  ritenuti  necessari al
controllo del mantenimento della varieta';
    b) non ha pagato i diritti dovuti per il mantenimento del proprio
diritto;
    c) non  propone,  in  caso  di  cancellazione della denominazione
della  varieta' successivamente al conferimento del diritto, un'altra
denominazione adeguata.
  3.  Nei casi previsti nel comma 2, lettere a) e c), la decadenza e'
dichiarata  dall'Ufficio  italiano brevetti e marchi, su proposta del
Ministero delle politiche agricole e forestali.

	        
	      
                              Art. 114.
                    Denominazione della varieta'
  1.   La  varieta'  deve  essere  designata  con  una  denominazione
destinata ad essere la sua designazione generica.
  2.  La  denominazione  deve permettere di identificare la varieta'.
Essa  non  puo'  consistere  unicamente  di  cifre, a meno che non si
tratti  di  una  prassi stabilita per designare talune varieta'. Essa
non  deve  essere  suscettibile  di  indurre  in  errore  o di creare
confusione   quanto  alle  sue  caratteristiche,  al  valore  o  alla
identita'  della  varieta'  o  alla  identita'  del  costitutore.  In
particolare, essa deve essere diversa da ogni altra denominazione che
designi,  sul  territorio  di  uno  Stato  aderente all'Unione per la
protezione   delle  nuove  varieta'  vegetali  (UPOV),  una  varieta'
preesistente  della  stessa specie vegetale o di una specie simile, a
meno  che quest'altra varieta' non esista piu' e la sua denominazione
non abbia assunto alcuna importanza particolare.
  3.   I   diritti   acquisiti   anteriormente   da  terzi  non  sono
pregiudicati.
  4.  La denominazione deve essere uguale a quella gia' registrata in
uno  degli  Stati  aderenti  all'Unione per la protezione delle nuove
varieta' vegetali (UPOV) per designare la stessa varieta'.
  5.  La denominazione depositata che risponde ai requisiti dei commi
1, 2, 3 e 4 e' registrata.
  6.  La  denominazione  depositata e registrata, nonche' le relative
variazioni  sono  comunicate  alle  autorita'  competenti degli Stati
aderenti all'UPOV.
  7.  La  denominazione  registrata  deve  essere  utilizzata  per la
varieta'  anche  dopo  l'estinzione del diritto di costitutore, nella
misura  in  cui,  conformemente  alle disposizioni di cui al comma 3,
diritti   acquisiti   anteriormente   non   si   oppongano   a   tale
utilizzazione.
  8.  E' consentito associare alla denominazione varietale un marchio
d'impresa,  un  nome commerciale o una simile indicazione, purche' la
denominazione   varietale   risulti,   in   ogni   caso,   facilmente
riconoscibile.

	        
	      
                              Art. 115.
               Licenze obbligatorie ed espropriazione
  1.  Il  diritto  di  costitutore  puo'  formare  oggetto di licenze
obbligatorie non esclusive soltanto per motivi di interesse pubblico.
  2.  Alle  licenze obbligatorie per mancata attuazione si applicano,
in  quanto compatibili alle disposizioni contenute in questa sezione,
le  norme  in materia di licenza obbligatoria di cui alla sezione IV,
incluse  quelle  relative  alla  determinazione  della misura e delle
modalita' di pagamento del compenso in caso di opposizione.
  3.  La  mancanza,  la  sospensione  o  la riduzione dell'attuazione
prevista  all'articolo  70 si verifica quando il titolare del diritto
di  costitutore o il suo avente causa, direttamente o a mezzo di piu'
licenziatari,   non  pone  a  disposizione  degli  utilizzatori,  nel
territorio   dello   Stato,   il   materiale  di  propagazione  e  di
moltiplicazione  della  varieta' vegetale protetta in misura adeguata
alle esigenze dell'economia nazionale.
  4.  Con  le stesse modalita' previste al comma 2, possono altresi',
indipendentemente   dalla  attuazione  dell'oggetto  del  diritto  di
costitutore,  essere concesse in qualunque momento mediante pagamento
di  equo  compenso  al  titolare  del diritto di costitutore, licenze
obbligatorie  speciali,  non  esclusive, per l'utilizzazione di nuove
varieta'  vegetali  protette  che  possono  servire all'alimentazione
umana o del bestiame, nonche' per usi terapeutici o per la produzione
di medicinali.
  5.  Le  licenze  previste  ai  commi  1,  2, 3 e 4 sono concesse su
conforme  parere  del Ministero delle politiche agricole e forestali,
che si pronuncia sulle condizioni prescritte per la concessione delle
licenze.
  6. Il decreto di concessione della licenza puo' prevedere l'obbligo
per   il   titolare   del  diritto  di  mettere  a  disposizione  del
licenziatario  il materiale di propagazione ovvero di moltiplicazione
necessario.
  7.  L'espropriazione  ha  luogo,  per  le  nuove varieta' vegetali,
sentito il Ministero delle politiche agricole e forestali.

	        
	      
                              Art. 116.
                               Rinvio
  1.  Sono  applicabili  alle nuove varieta' vegetali le disposizioni
della sezione IV, in quanto non contrastino con le disposizioni della
presente sezione.

	        
	      

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