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Codice proprieta' industriale: TUTELA GIURISDIZIONALE DEI DIRITTI DI PROPRIETA' INDUSTRIALE

Raccolta Normativa

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Fonte: normattiva.it (I testi non hanno carattere di ufficialitą)

Indice del codice della proprietaą industriale
Capo III
TUTELA GIURISDIZIONALE DEI DIRITTI DI PROPRIETA' INDUSTRIALE
Sezione I
Disposizioni processuali
                              Art. 117.
                      Validita' ed appartenenza
  1. La registrazione e la brevettazione non pregiudicano l'esercizio
delle  azioni  circa  la  validita'  e  l'appartenenza dei diritti di
proprieta' industriale.

	        
	      
                              Art. 118.
                              Rivendica
  1.  Chiunque  ne  abbia  diritto  ai sensi del presente codice puo'
presentare  una  domanda  di  registrazione  oppure  una  domanda  di
brevetto.
  2.  Qualora  con  sentenza  passata  in giudicato si accerti che il
diritto  alla  registrazione oppure al brevetto spetta ad un soggetto
diverso da chi abbia depositato la domanda, questi puo', se il titolo
di proprieta' industriale non e' stato ancora rilasciato ed entro tre
mesi dal passaggio in giudicato della sentenza:
    a) assumere a proprio nome la domanda di brevetto o la domanda di
registrazione,   rivestendo  a  tutti  gli  effetti  la  qualita'  di
richiedente;
    b) depositare   una   nuova   domanda   di   brevetto  oppure  di
registrazione  la  cui  decorrenza, nei limiti in cui il contenuto di
essa  non  ecceda  quello  della  prima  domanda o si riferisca ad un
oggetto sostanzialmente identico a quello della prima domanda, risale
alla data di deposito o di priorita' della domanda iniziale, la quale
cessa  comunque  di  avere effetti; depositare, nel caso del marchio,
una  nuova  domanda di registrazione la cui decorrenza, nei limiti in
cui  il  marchio  contenuto  in  essa  sia sostanzialmente identico a
quello  della  prima  domanda,  risale  alla  data  di  deposito o di
priorita'  della  domanda  iniziale, la quale cessa comunque di avere
effetti;
    c) ottenere il rigetto della domanda.
  3.  Se  il  brevetto e' stato rilasciato oppure la registrazione e'
stata  effettuata  a  nome  di  persona  diversa dall'avente diritto,
questi puo' in alternativa:
    a) ottenere con sentenza il trasferimento a suo nome del brevetto
oppure  dell'attestato  di  registrazione  a far data dal momento del
deposito;
    b) far  valere  la  nullita'  del  brevetto o della registrazione
concessi a nome di chi non ne aveva diritto.
  4. Decorso il termine di due anni dalla data di pubblicazione della
concessione del brevetto per invenzione, per modello di utilita', per
una   nuova  varieta'  vegetale,  oppure  dalla  pubblicazione  della
concessione  della  registrazione  della  topografia  dei  prodotti a
semiconduttori,  senza che l'avente diritto si sia valso di una delle
facolta'  di  cui al comma 3, la nullita' puo' essere fatta valere da
chiunque ne abbia interesse.
  5.  La  norma  del  comma  4  non  si applica alle registrazioni di
marchio e di disegni e modelli.
  6.  Salvo  l'applicazione di ogni altra tutela, la registrazione di
nome  a  dominio  aziendale concessa in violazione dell'articolo 22 o
richiesta  in mala fede, puo' essere, su domanda dell'avente diritto,
revocata   oppure   a  lui  trasferita  da  parte  dell'autorita'  di
registrazione.

	        
	      
                              Art. 119.
                             Paternita'
  1.  L'Ufficio  italiano  brevetti e marchi non verifica l'esattezza
della    designazione    dell'inventore   o   dell'autore,   ne'   la
legittimazione  del  richiedente,  fatte  salve le verifiche previste
dalla  legge  o  dalle convenzioni internazionali. Dinnanzi l'Ufficio
italiano brevetti e marchi si presume che il richiedente sia titolare
del  diritto  alla registrazione oppure al brevetto e sia legittimato
ad esercitarlo.
  2.  Una  designazione  incompleta od errata puo' essere rettificata
solanto  su  istanza corredata da una dichiarazione di consenso della
persona  precedentemente  designata  e,  qualora  l'istanza  non  sia
presentata  dal  richiedente  o  dal  titolare  del  brevetto o della
registrazione,   anche   da   una   dichiarazione   di   consenso  di
quest'ultimo.
  3.  Se un terzo presenta all'Ufficio italiano brevetti e marchi una
sentenza  esecutiva  in  base alla quale il richiedente o il titolare
del  brevetto  o  della  registrazione  e'  tenuto  a designarlo come
inventore  o  come  autore l'Ufficio, lo annota sul registro e ne da'
notizia nel Bollettino Ufficiale.

	        
	      
                            Art. 120.(8)
                     Giurisdizione e competenza
  ((  1.  Le azioni in materia di proprieta' industriale i cui titoli
sono  concessi  o  in  corso  di  concessione  si  propongono  avanti
l'autorita'  giudiziaria  dello Stato, qualunque sia la cittadinanza,
il  domicilio  o  la residenza delle parti. Se l'azione di nullita' o
quella  di contraffazione sono proposte quando il titolo non e' stato
ancora  concesso,  la  sentenza puo' essere pronunciata solo dopo che
l'Ufficio  italiano  brevetti e marchi ha provveduto sulla domanda di
concessione,   esaminandola   con   precedenza   rispetto  a  domande
presentate   in  data  anteriore.  Il  giudice,  tenuto  conto  delle
circostanze,  dispone  la  sospensione  del  processo, per una o piu'
volte,  fissando  con  il  medesimo provvedimento l'udienza in cui il
processo deve proseguire )).
  2.   Le   azioni   previste   al  comma  1  si  propongono  davanti
all'autorita'  giudiziaria  del  luogo  in  cui  il  convenuto  ha la
residenza  o il domicilio e, se questi sono sconosciuti, del luogo in
cui  il  convenuto  ha  la dimora, salvo quanto previsto nel comma 3.
Quando  il  convenuto  non ha residenza, ne' domicilio ne' dimora nel
territorio dello Stato, le azioni sono proposte davanti all'autorita'
giudiziaria del luogo in cui l'attore ha la residenza o il domicilio.
Qualora  ne'  l'attore, ne' il convenuto abbiano nel territorio dello
Stato   residenza,  domicilio  o  dimora  e'  competente  l'autorita'
giudiziaria di Roma.
  3.   L'indicazione  di  domicilio  effettuata  con  la  domanda  di
registrazione  o  di  brevettazione e annotata nel registro vale come
elezione  di  domicilio esclusivo, ai fini della determinazione della
competenza e di ogni notificazione di atti di procedimenti davanti ad
autorita'  giurisdizionali  ordinarie  o amministrative. Il domicilio
cosi'  eletto puo' essere modificato soltanto con apposita istanza di
sostituzione  da  annotarsi sul registro a cura dell'Ufficio italiano
brevetti e marchi.
  4.  La  competenza  in materia di diritti di proprieta' industriale
appartiene  ai  tribunali  espressamente  indicati  a  tale scopo dal
decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168.
  5.  Per  tribunali dei marchi e dei disegni e modelli comunitari ai
sensi  dell'articolo 91 del regolamento (CE) n. 40/94 e dell'articolo
80 del regolamento (CE) n. 2002/6 si intendono quelli di cui al comma
4.
  6.  Le  azioni  fondate su fatti che si assumono lesivi del diritto
dell'attore  possono  essere  proposte  anche  dinanzi  all'autorita'
giudiziaria  dotata ci sezione specializzata nella cui circoscrizione
i fatti sono stati commessi.

	        
	      
                            Art. 121 (2)
                 Ripartizione dell'onere della prova
  1.  L'onere  di  provare  la  nullita' o la decadenza del titolo di
proprieta'  industriale incombe in ogni caso a chi impugna il titolo.
Salvo   il   disposto   dell'articolo   67   l'onere  di  provare  la
contraffazione  incombe  al  titolare.  La  prova della decadenza del
marchio  per non uso puo' essere fornita con qualsiasi mezzo comprese
le presunzioni semplici.
  2.  Qualora  una  parte  abbia fornito seri indizi della fondatezza
delle  proprie  domande  ed  abbia  individuato documenti, elementi o
informazioni  detenuti  dalla controparte che confermino tali indizi,
essa puo' ottenere che il giudice ne disponga l'esibizione oppure che
richieda le informazioni alla controparte. Puo' ottenere altresi' che
il  giudice ordini (( alla controparte )) di fornire gli elementi per
l'identificazione   dei   soggetti   implicati   nella  produzione  e
distribuzione dei prodotti o dei servizi che costituiscono violazione
dei diritti di proprieta' industriale.
  ((  2-bis.  In  caso  di  violazione  commessa su scala commerciale
mediante  atti  di pirateria di cui all'articolo 114, il giudice puo'
anche   disporre,   su   richiesta   di   parte,  l'esibizione  della
documentazione  bancaria,  finanziaria  e commerciale che si trovi in
possesso della controparte. ))
  3.  Il  giudice, nell'assumere i provvedimenti di cui sopra, adotta
le  misure idonee a garantire la tutela delle informazioni riservate,
sentita la controparte.
  4. Il giudice desume argomenti di prova dalle risposte che le parti
danno e di rifiuto ingiustificato di ottemperare agli ordini.
  5.  Nella  materia  di cui al presente codice il consulente tecnico
d'ufficio  puo'  ricevere  i  documenti inerenti ai quesiti posti dal
giudice  anche  se  non  ancora  prodotti in causa, rendendoli noti a
tutte le parti. Ciascuna parte puo' nominare piu' di un consulente.

	        
	      
                          Art. 121-bis (2)
                    (( Diritto d'informazione ))

  ((  1.  L'Autorita'  giudiziaria  sia  nei giudizi cautelari che di
merito  puo'  ordinare,  su  istanza giustificata e proporzionata del
richiedente,  che  vengano  fornite informazioni sull'origine e sulle
reti  di  distribuzione  di  merci  o  di  prestazione di servizi che
violano  un  diritto  di cui alla presente legge da parte dell'autore
della violazione e da ogni altra persona che:
    a)  sia  stata trovata in possesso di merci oggetto di violazione
di  un diritto, su scala commerciale; sia stata sorpresa a utilizzare
servizi oggetto di violazione di un diritto, su scala commerciale;
    b)  sia  stata  sorpresa  a  fornire su scala commerciale servizi
utilizzati in attivita' di violazione di un diritto;
    c)  sia  stata  indicata dai soggetti di cui alle lettere a) o b)
come   persona   implicata   nella   produzione,   fabbri-cazione   o
distribuzione di tali prodotti o nella fornitura di tali servizi.
  2.   Le  informazioni  di  cui  al  comma  1  possono  tra  l'altro
comprendere  il nome e indirizzo dei produttori, dei fabbricanti, dei
distributori,  dei  fornitori  e degli altri precedenti detentori dei
prodotti  o  dei  servizi,  nonche' dei grossisti e dei dettaglianti,
nonche'    informazioni   sulle   quantita'   prodotte,   fabbricate,
consegnate,  ricevute  o  ordinate, nonche' sul prezzo dei prodotti o
servizi in questione.
  3.  Le  informazioni  vengono  acquisite tramite interrogatorio dei
soggetti di cui al comma 1.
  4.  Il  richiedente  deve  fornire  l'indicazione  specifica  delle
persone  da  interrogare  e  dei  fatti sui quali ognuna di esse deve
essere interrogata.
  5.  Il  giudice,  ammesso l'interrogatorio, richiede ai soggetti di
cui  al  comma  1 le informazioni indicate dalla parte; puo' altresi'
rivolgere loro, d'ufficio o su istanza di parte, tutte le domande che
ritiene  utili  per  chiarire  le  circostanze  sulle quali si svolge
l'interrogatorio.
  6. Si applicano gli articoli 249, 250, 252, 255 e 257, primo comma,
del codice di procedura civile. ))

	        
	      
                            Art. 122.(8)
        Legittimazione all'azione di nullita' e di decadenza

  ((1.  Fatto  salvo il disposto dell'articolo 118, comma 4, l'azione
diretta ad ottenere la dichiarazione di decadenza o di nullita' di un
titolo  di  proprieta' industriale puo' essere esercitata da chiunque
vi  abbia  interesse  e promossa d'ufficio dal pubblico ministero. In
deroga  all'articolo  70  del codice di procedura civile l'intervento
del pubblico ministero non e' obbligatorio )). ((8))
  2  L'azione  diretta ad ottenere la dichiarazione di nullita' di un
marchio  per la sussistenza di diritti anteriori oppure perche' l'uso
del  marchio costituirebbe violazione di un altrui diritto di autore,
di  proprieta' industriale o altro diritto esclusivo di terzi, oppure
perche'  il marchio costituisce violazione del diritto al nome oppure
al  ritratto  oppure  perche'  la  registrazione del marchio e' stata
effettuata  a  nome  del  non  avente diritto, puo' essere esercitata
soltanto  dal titolare dei diritti anteriori e dal suo avente causa o
dall'avente diritto.
  3.  L'azione diretta ad ottenere la dichiarazione di nullita' di un
disegno  o  modello  per  la sussistenza dei diritti anteriori di cui
all'articolo  43,  comma  1,  lettera  d)  ed  e),  oppure perche' la
registrazione  e'  stata  effettuata  a  nome  del non avente diritto
oppure   perche'  il  disegno  o  modello  costituisce  utilizzazione
impropria  di  uno  degli elementi elencati nell'articolo 6-ter della
Convenzione  di  Unione  di Parigi per la protezione della proprieta'
industriale  -  testo di Stoccolma del 14 luglio 1967, ratificata con
legge  28  aprile  1976,  n.  424, o di disegni, emblemi e stemmi che
rivestano  un particolare interesse pubblico nello Stato, puo' essere
rispettivamente   esercitata   soltanto   dal  titolare  dei  diritti
anteriori  e dal suo avente causa o dall'avente diritto oppure da chi
abbia interesse all'utilizzazione.
  4.  L'azione  di decadenza o di nullita' di un titolo di proprieta'
industriale  e'  esercitata  in  contraddittorio  di tutti coloro che
risultano annotati nel registro quali aventi diritto.
  5.  Le  sentenze  che  dichiarano  la nullita' o la decadenza di un
titolo  di  proprieta'  industriale sono annotate nel registro a cura
dell'Ufficio italiano brevetti e marchi.
  6.  Una  copia  dell'atto  introduttivo  di ogni giudizio civile in
materia  di  ((  titoli  ))  di  proprieta'  industriale  deve essere
comunicata  all'Ufficio  italiano  brevetti  e  marchi, a cura di chi
promuove il giudizio.
  7.   Ove  alla  comunicazione  anzidetta  non  si  sia  provveduto,
l'autorita'  giudiziaria,  in  qualunque grado del giudizio, prima di
decidere nel merito, dispone che tale comunicazione venga effettuata.
  8.  Il cancelliere deve trasmettere all'Ufficio italiano brevetti e
marchi  copia  di  ogni  sentenza  in  materia  di  ((  titoli  )) di
proprieta' industriale.
----------------
AGGIORNAMENTO (8)
La  L. 23 luglio 2009, n. 99 ha disposto (con l'art. 19, comma 4) che
"Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche ai procedimenti
in corso alla data di entrata in vigore della presente legge".

	        
	      
                              Art. 123.
                        Efficacia erga omnes
  1.  Le  decadenze  o  le  nullita'  anche  parziali di un titolo di
proprieta'  industriale hanno efficacia nei confronti di tutti quando
siano dichiarate con sentenza passata in giudicato.

	        
	      
                            Art. 124 (2)
              (( Misure correttive e sanzioni civili ))

  ((  1.  Con  la sentenza che accerta la violazione di un diritto di
proprieta'  industriale  possono  essere  disposti l'inibitoria della
fabbricazione,  del  commercio  e  dell'uso  delle  cose  costituenti
violazione del diritto, e l'ordine di ritiro definitivo dal commercio
delle  medesime  cose  nei  confronti di chi ne sia proprietario o ne
abbia  comunque  la disponibilita'. L'inibitoria e l'ordine di ritiro
definitivo  dal  commercio  possono  essere  emessi anche contro ogni
intermediario,  che  sia  parte  del  giudizio ed i cui servizi siano
utilizzati per violare un diritto di proprieta' industriale. ))
  2.  Pronunciando  l'inibitoria,  il  giudice puo' fissare una somma
dovuta  per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata
e per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento.
  ((  3.  Con  la sentenza che accerta la violazione di un diritto di
proprieta'  industriale  puo' essere ordinata la distruzione di tutte
le  cose  costituenti  la  violazione,  se non vi si oppongono motivi
particolari,  a  spese  dell'autore della violazione. Non puo' essere
ordinata la distruzione della cosa e l'avente diritto puo' conseguire
solo  il  risarcimento  dei danni, se la distruzione della cosa e' di
pregiudizio   all'economia   nazionale.  Se  i  prodotti  costituenti
violazione  dei  diritti di proprieta' industriale sono suscettibili,
previa adeguata modifica, di una utilizzazione legittima, puo' essere
disposto  dal  giudice,  in  luogo del ritiro definitivo o della loro
distruzione,   il   loro   ritiro   temporaneo   dal  commercio,  con
possibilita'  di  reinserimento a seguito degli adeguamenti imposti a
garanzia del rispetto del diritto. ))
  4.  Con  la  sentenza  che  accerta  la  violazione  dei diritti di
proprieta' industriale, puo' essere ordinato che gli oggetti prodotti
importati o venduti in violazione del diritto e i mezzi specifici che
servono  univocamente  a  produrli  o ad attuare il metodo o processo
tutelato  siano  assegnati  in  proprieta'  al  titolare  del diritto
stesso, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.
  5.   E'   altresi'  in  facolta'  del  giudice,  su  richiesta  del
proprietario  degli oggetti o dei mezzi di produzione di cui al comma
4,  tenuto  conto  della  residua  durata  del  titolo  di proprieta'
industriale  o  delle  particolari  circostanze del caso, ordinare il
sequestro,  a spese dell'autore della violazione, fino all'estinzione
del  titolo, degli oggetti e dei mezzi di produzione. In quest'ultimo
caso, il titolare del diritto di proprieta' industriale puo' chiedere
che  gli  oggetti sequestrati gli siano aggiudicati al prezzo che, in
mancanza  di  accordo  tra  le  parti,  verra'  stabilito dal giudice
dell'esecuzione, sentito, occorrendo, un perito.
  6.  Delle  cose  costituenti  violazione  del diritto di proprieta'
industriale  non  si puo' disporre la rimozione o la distruzione, ne'
puo'  esserne  interdetto  l'uso  quando appartengono a chi ne fa uso
personale   o   domestico.   ((   Nell'applicazione   delle  sanzioni
l'autorita'  giudiziaria tiene conto della necessaria proporzione tra
la  gravita'  delle  violazioni e le sanzioni, nonche' dell'interesse
dei terzi. ))
  7.   Sulle   contestazioni  che  sorgono  nell'eseguire  le  misure
menzionate  in  questo  articolo decide, con ordinanza non soggetta a
gravame,  sentite le parti, assunte informazioni sommarie, il giudice
che ha emesso la sentenza recante le misure anzidette.

	        
	      
                            Art. 125 (2)
        (( Risarcimento del danno e restituzione dei profitti
                  dell'autore della violazione )).

  (( 1. Il risarcimento dovuto al danneggiato e' liquidato secondo le
disposizioni  degli  articoli  1223,  1226  e 1227 del codice civile,
tenuto  conto  di  tutti gli aspetti pertinenti, quali le conseguenze
economiche  negative,  compreso il mancato guadagno, del titolare del
diritto  leso,  i benefici realizzati dall'autore della violazione e,
nei  casi  appropriati, elementi diversi da quelli economici, come il
danno morale arrecato al titolare del diritto dalla violazione.
  2.  La  sentenza che provvede sul risarcimento dei danni puo' farne
la  liquidazione  in  una  somma  globale stabilita in base agli atti
della  causa  e  alle  presunzioni che ne derivano. In questo caso il
lucro  cessante e' comunque determinato in un importo non inferiore a
quello  dei  canoni  che  l'autore  della  violazione  avrebbe dovuto
pagare,  qualora avesse ottenuto una licenza dal titolare del diritto
leso.
  3.  In  ogni  caso  il  titolare  del diritto leso puo' chiedere la
restituzione  degli utili realizzati dall'autore della violazione, in
alternativa  al risarcimento del lucro cessante o nella misura in cui
essi eccedono tale risarcimento. ))

	        
	      
                              Art. 126.
                    Pubblicazione della sentenza
  1.  L'autorita' giudiziaria puo' ordinare che l'ordinanza cautelare
o  la  sentenza  che  accerta la violazione dei diritti di proprieta'
industriale  sia  pubblicata  integralmente  o  in sunto o nella sola
parte  dispositiva,  tenuto  conto della gravita' dei fatti, in uno o
piu' giornali da essa indicati, a spese del soccombente.

	        
	      
                           Art. 127 (2)(8)
                  Sanzioni penali e amministrative
  1.  Salva  l'applicazione  degli articoli 473, 474 e 517 del codice
penale,  chiunque  fabbrica,  vende, espone, adopera industrialmente,
introduce   nello  Stato  oggetti  in  violazione  di  un  titolo  di
proprieta'  industriale  valido  ai  sensi  delle  norme del presente
codice,  e'  punito, a querela di parte, con la multa fino a 1.032,91
euro. ((8))
  1-bis.  Chiunque si rifiuti senza giustificato motivo di rispondere
alle  domande  del  giudice  ai  sensi  dell'articolo  121-bis ovvero
fornisce  allo  stesso  false  informazioni  e'  punito  con  le pene
previste dall'articolo 372 del codice penale, ridotte della meta'.
  2.  Chiunque  appone,  su  un  oggetto,  parole  o  indicazioni non
corrispondenti  al  vero,  tendenti  a  far credere che l'oggetto sia
protetto  da  brevetto,  disegno  o modello oppure topografia o a far
credere  che il marchio che lo contraddistingue sia stato registrato,
e' punito con la sanzione amministrativa da 51,65 euro a 516,46 euro.
  3.  Salvo che il fatto costituisca reato, e' punito con la sanzione
amministrativa fino a 2.065,83 euro, anche quando non vi sia danno al
terzo,  chiunque  faccia  uso  di  un marchio registrato, dopo che la
relativa  registrazione e' stata dichiarata nulla, quando la causa di
nullita' comporta la illiceita' dell'uso del marchio, oppure sopprima
il  marchio del produttore o del commerciante da cui abbia ricevuto i
prodotti o le merci a fini commerciali.
--------------
AGGIORNAMENTO (8)
  La  L.  23 luglio 2009, n. 99, ha disposto (con l'art. 15, comma 2)
che  "Con  effetto dalla data di entrata in vigore delle disposizioni
di  cui  al  comma  1,  lettera e), all'articolo 127 del codice della
proprieta'  industriale,  di  cui  al decreto legislativo 10 febbraio
2005, n. 30, il comma 1 e' abrogato."

	        
	      
                              Art. 128.
                             Descrizione
  1.  Il  titolare  di  un  diritto industriale puo' chiedere che sia
disposta  la descrizione degli oggetti costituenti violazione di tale
diritto,  nonche'  dei  mezzi  adibiti alla produzione dei medesimi e
degli elementi di prova concernenti la denunciata violazione e la sua
entita'.
  2.  L'istanza  si  propone  con ricorso al Presidente della sezione
specializzata  del tribunale competente per il giudizio di merito, ai
sensi dell'articolo 120.
  3.  Il  Presidente  della  sezione  specializzata fissa con decreto
l'udienza  di  comparizione e stabilisce il termine perentorio per la
notificazione del decreto.
  4.  Lo  stesso giudice, sentite le parti e assunte, quando occorre,
sommarie  informazioni,  provvede con ordinanza non impugnabile e, se
dispone  la  descrizione, indica le misure necessarie da adottare per
garantire   la   tutela  delle  informazioni  riservate  e  autorizza
l'eventuale prelevamento di campioni degli oggetti di cui al comma 1.
Quando   la  convocazione  della  controparte  potrebbe  pregiudicare
l'attuazione  del  provvedimento,  provvede sull'istanza con decreto,
motivato, in deroga a quanto previsto al comma 3.
  5.  L'ordinanza  di accoglimento, ove la domanda sia stata proposta
prima  dell'inizio  della  causa  di  merito, deve fissare un termine
perentorio non superiore a trenta giorni per l'inizio del giudizio di
merito.
  6.  Il  provvedimento  perde  di  efficacia  se non e' eseguito nel
termine di cui all'articolo 675 del codice di procedura civile.
  7.  Si  applica  anche  alla  descrizione il disposto dell'articolo
669-undicies del codice di procedura civile.

	        
	      
                              Art. 129.
                              Sequestro
  1.  Il  titolare  di  un  diritto  di  proprieta'  industriale puo'
chiedere  il  sequestro  di alcuni o di tutti gli oggetti costituenti
violazione di tale diritto, nonche' dei mezzi adibiti alla produzione
dei  medesimi  e  degli  elementi  di prova concernenti la denunciata
violazione.  Sono  adottate  in  quest'ultimo caso le misure idonee a
garantire la tutela delle informazioni riservate.
  2.  Il  procedimento  di  sequestro e' disciplinato dalle norme del
codice di procedura civile, concernenti i procedimenti cautelari.
  3.  Salve  le  esigenze  della  giustizia penale non possono essere
sequestrati,  ma soltanto descritti, gli oggetti nei quali si ravvisi
la  violazione  di  un  diritto  di  proprieta'  industriale, finche'
figurino  nel  recinto  di  un esposizione, ufficiale o ufficialmente
riconosciuta,  tenuta nel territorio dello Stato, o siano in transito
da o per la medesima.

	        
	      
                              Art. 130.
                         Disposizioni comuni
  1.  La  descrizione  e  il  sequestro  vengono  eseguiti a mezzo di
ufficiale  giudiziario,  con l'assistenza, ove occorra, di uno o piu'
periti  ed  anche  con  l'impiego  di  mezzi tecnici di accertamento,
fotografici o di altra natura.
  2.  Gli  interessati  possono  essere autorizzati ad assistere alle
operazioni anche a mezzo di loro rappresentanti e ad essere assistiti
da tecnici di loro fiducia.
  3.  Decorso  il  termine  dell'articolo 675 del codice di procedura
civile,  possono  essere completate le operazioni di descrizione e di
sequestro  gia'  iniziate,  ma  non  possono  esserne  iniziate altre
fondate  sullo  stesso  provvedimento.  Resta  salva  la  facolta' di
chiedere   al   giudice   di   disporre  ulteriori  provvedimenti  di
descrizione o sequestro nel corso del procedimento di merito.
  4.  La  descrizione  e  il  sequestro  possono  concernere  oggetti
appartenenti  a  soggetti anche non identificati nel ricorso, purche'
si  tratti di oggetti prodotti, offerti, importati, esportati o messi
in  commercio  dalla  parte  nei  cui  confronti siano stati emessi i
suddetti  provvedimenti  e  purche' tali oggetti non siano adibiti ad
uso personale.
  5.  Il  verbale delle operazioni di sequestro e di descrizione, con
il  ricorso  ed il provvedimento, deve essere notificato al terzo cui
appartengono gli oggetti sui quali descrizione o sequestro sono stati
eseguiti,  entro  quindici  giorni  dalla  data  di conclusione delle
operazioni stesse a pena di inefficacia.

	        
	      
                            Art. 131 (2)
                             Inibitoria
  ((  1.  Il  titolare  di  un diritto di proprieta' industriale puo'
chiedere  che  sia  disposta  l'inibitoria  di  qualsiasi  violazione
imminente  del  suo  diritto  e del proseguimento o della ripetizione
delle  violazioni  in atto, ed in particolare puo' chiedere che siano
disposti  l'inibitoria  della fabbricazione, del commercio e dell'uso
delle  cose  costituenti violazione del diritto, e l'ordine di ritiro
dal  commercio  delle  medesime  cose  nei  confronti  di  chi ne sia
proprie-tario o ne abbia comunque la disponibilita', secondo le norme
del  codice di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari.
L'inibitoria  e  l'ordine  di  ritiro  dal  commercio  possono essere
chiesti, sugli stessi presupposti, contro ogni soggetto i cui servizi
siano utilizzati per violare un diritto di proprieta' industriale. ))
(( 1-bis. Se il giudice nel rilasciare il provvedimento cautelare non
stabilisce  il termine entro cui le parti devono iniziare il giudizio
di  merito,  quest'ultimo  deve  essere  iniziato entro il termine di
venti  giorni  lavorativi  o di trentuno giorni di calendario qualora
questi  rappresentino  un periodo piu' lungo. Il temine decorre dalla
pronuncia  dell'ordinanza se avvenuta in udienza o, altrimenti, dalla
sua comunicazione.
  1-ter.  Se  il  giudizio  di  merito  non  e'  iniziato nel termine
perentorio di cui al comma 1, ovvero se successivamente al suo inizio
si estingue, il provvedimento cautelare perde la sua efficacia.
  1-quater. Le disposizioni di cui al comma 1-ter non si applicano ai
provvedimenti di urgenza emessi ai sensi dell'articolo 700 del codice
di  procedura  civile ed agli altri provvedimenti cautelari idonei ad
anticipare  gli  effetti  della  sentenza  di  merito.  In  tali casi
ciascuna parte puo' iniziare il giudizio di merito. ))
  2.  Pronunciando  l'inibitoria,  il  giudice puo' fissare una somma
dovuta  per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata
e per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento.

	        
	      
                              Art. 132.
                Anticipazione della tutela cautelare
  1.  I  provvedimenti  di  cui  agli articoli 128, 129 e 131 possono
essere  concessi  anche in corso di brevettazione o di registrazione,
purche'  la domanda sia stata resa accessibile al pubblico oppure nei
confronti delle persone a cui la domanda sia stata notificata.

	        
	      
                              Art. 133.
                 Tutela cautelare dei nomi a dominio
  1.  L'Autorita'  giudiziaria puo' disporre, in via cautelare, oltre
all'inibitoria dell'uso del nome a dominio aziendale illegittimamente
registrato,  anche  il suo trasferimento provvisorio, subordinandolo,
se  ritenuto  opportuno, alla prestazione di idonea cauzione da parte
del beneficiario del provvedimento.

	        
	      
                          Art. 134 (4) (8)
                (( (Norme in materia di competenza).

  1.  Sono  devoluti  alla  cognizione  delle  sezioni  specializzate
previste dal decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168:
    a) i procedimenti giudiziari in materia di proprieta' industriale
e  di  concorrenza  sleale, con esclusione delle sole fattispecie che
non  interferiscono,  neppure  indirettamente,  con  l'esercizio  dei
diritti  di  proprieta'  industriale,  nonche' in materia di illeciti
afferenti  all'esercizio  dei  diritti  di  proprieta' industriale ai
sensi  della  legge 10 ottobre 1990, n. 287, e degli articoli 81 e 82
del  Trattato  che istituisce la Comunita' europea, la cui cognizione
e'  del  giudice  ordinario,  e in generale in materie che presentano
ragioni  di  connessione,  anche  impropria, con quelle di competenza
delle sezioni specializzate;
    b)  le controversie nelle materie disciplinate dagli articoli 64,
65, 98 e 99 del presente codice;
    c) le controversie in materia di indennita' di espropriazione dei
diritti   di  proprieta'  industriale,  di  cui  conosce  il  giudice
ordinario;
    d)  le  controversie  che  abbiano ad oggetto i provvedimenti del
Consiglio  dell'ordine  di  cui  al capo VI di cui conosce il giudice
ordinario )).

	        
	      
                              Art. 135.
                       Commissione dei ricorsi
  1.  Contro  i provvedimenti dell'Ufficio italiano brevetti e marchi
che  respingono  totalmente  o parzialmente una domanda o istanza che
rifiutano la trascrizione oppure che impediscono il riconoscimento di
un diritto e negli alti casi previsti dal presente codice, e' ammesso
ricorso  entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di
ricevimento  della  comunicazione  del provvedimento alla Commissione
dei ricorsi.
  2.  La  Commissione  dei  ricorsi,  istituita  con regio decreto 29
giugno  1939,  n.  1127,  e' composta di un presidente, un presidente
aggiunto  e  di  otto  membri  scelti  fra  i magistrati di grado non
inferiore  a  quello  di  consigliere d'appello, sentito il Consiglio
superiore   della   magistratura,  o  tra  i  professori  di  materie
giuridiche delle universita' o degli istituti superiori dello Stato.
  3.  La  Commissione  si  articola  in  due  sezioni, presiedute dal
presidente  e  dal  preidente  aggiunto. Il presidente, il presidente
aggiunto  ed i membri della Commissione sono nominati con decreto del
Ministro  delle  attivita'  produttive,  durano  in  carica due anni.
L'incarico e' rinnovabile.
  4.  Alla  Commissione  di  cui  al comma 2 possono essere aggregati
tecnici  scelti  dal  presidente tra i professori delle universita' e
degli   istituti   superiori   e   tra  i  consulenti  in  proprieta'
industriale,  iscritti  all'Ordine  aventi  una comprovata esperienza
come  consulenti tecnici d'ufficio, per riferire su singole questioni
ad essa sottoposte. I tecnici aggregati non hanno voto deliberativo.
  5.  La  scelta dei componenti la Commissione anzidetta, nonche' dei
tecnici,  puo' cadere sia su funzionari in attivita' di servizio, sia
su  funzionari  a  riposo,  ferme le categorie di funzionari entro le
quali la scelta deve essere effettuata.
  6.  La Commissione dei ricorsi e' assistita da una segreteria i cui
componenti  sono nominati con lo stesso decreto di costituzione della
Commissione,  o  con  decreto  a parte. I componenti della segreteria
debbono essere scelti fra i funzionari dell'Ufficio italiano brevetti
e  marchi  ed  il  trattamento  economico  e'  quello stabilito dalla
vigente normativa legislativa, regolamentare o contrattuale.
  7.  La Commissione dei ricorsi ha funzione consultiva del Ministero
delle   attivita'   produttive   nella   materia   della   proprieta'
industriale.   Tale   funzione  viene  esercitata  su  richiesta  del
Ministero  delle attivita' produttive. Le sedute della Commissione in
sede  consultiva  non  sono valide se non sia presente la maggioranza
assoluta dei suoi membri aventi voto deliberativo.
  8.  I  compensi  per  i  componenti la Commissione, i componenti la
segreteria della Commissione ed i tecnici aggregati alla Commissione,
sono determinati con decreto del Ministro delle attivita' produttive,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

	        
	      
                              Art. 136.
             Procedura avanti la Commissione dei Ricorsi
  1.  Il  ricorso  deve  essere notificato tanto all'Ufficio italiano
brevetti  e  marchi  quanto  ai  controinteressati  ai  quali  l'atto
direttamente  si  riferisce  entro  il  termine di sessanta giorni da
quello  in cui l'interessato ne abbia ricevuto la comunicazione, o ne
abbia  avuto  conoscenza, o, per gli atti di cui non sia richiesta la
comunicazione  individuale,  dal giorno in cui sia scaduto il termine
della  pubblicazione, se questa sia prevista da disposizioni di legge
o  di  regolamento,  salvo  l'obbligo  di  integrare con le ulteriori
notifiche  agli  altri  controinteressati,  che  siano ordinate dalla
Commissione  dei  ricorsi.  Il  ricorso,  con la prova delle avvenute
notifiche,  con copia del provvedimento impugnato ove in possesso del
ricorrente  e  con i documenti di cui il ricorrerte intenda avvalersi
in  giudizio,  deve  essere  depositato,  entro  il termine di trenta
giorni    dall'ultima    notifica,   presso   gli   uffici   di   cui
all'articolo 147  o  inviato  direttamente, per raccomandata postale,
alla  segreteria  della  Commissione  dei  ricorsi,  presso l'Ufficio
italiano brevetti e marchi.
  2.  Insieme al ricorso, deve presentarsi la prova del pagamento del
contributo unificato di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
  3.  All'originale  del  ricorso  devono essere unite tante copie in
carta  libera  quanti  sono  i  componenti  della  Commissione  e  le
controparti,  salva,  tuttavia,  la  facolta'  del  Presidente  della
Commissione  di  richiedere  agli  interessati  un numero maggiore di
copie.
  4.  La mancata produzione della copia del provvedimento impugnato e
della  documentazione  a  sostegno del ricorso non implica decadenza.
L'Ufficio  italiano  brevetti  e  marchi,  entro  trenta giorni dalla
scadenza  del  termine  cli  deposito  del  ricorso,  deve  produrre,
mediante  inserimento  in  apposito fascicolo tenuto dalla segreteria
della  Commissione,  l'eventuale  provvedimento impugnato nonche' gli
atti  ed i documenti in base ai quali l'atto e' stato emanato, quelli
in esso citati, e quelli che l'ufficio ritiene utili al giudizio.
  5.  Il Presidente della Commissione assegna il ricorso alla sezione
competente. Il Presidente o il Presidente aggiunto nomina un relatore
tra i componenti assegnati alla sezione e, ove si tratti di questioni
di  natura tecnica, puo' nominare anche uno o piu' relatori aggiunti,
scelti tra i tecnici aggregati.
  6.  Il  Presidente, o il relatore da lui delegato, fissa i termini,
non  superiori  in  ogni caso a sessanta giorni, per la presentazione
delle  memorie  e  delle repliche delle controparti e per il deposito
dei relativi documenti.
  7.  Scaduti  i  termini  di  cui  al  comma  6, la Commissione puo'
disporre  i  mezzi  istruttori  che  ritiene opportuni, stabilendo le
modalita'  della loro assunzione. Il Presidente, o il relatore da lui
delegato,  durante  il  corso dell'istruttoria, puo' sentire le parti
per   eventuali   chiarimenti.  Ove  i  mezzi  istruttori  non  siano
necessari,  o,  comunque,  dopo l'espletamento di essi, il Presidente
fissa la data per la discussione dinanzi alla Commissione.
  8.  Le  sezioni  della  Commissione,  quando  decidono sui ricorsi,
giudicano  con  l'intervento  di un Presidente e di due membri aventi
voto deliberativo.
  9.  La  Commissione  ha  facolta'  di chiedere all'Ufficio italiano
brevetti e marchi chiarimenti e documenti.
  10.  Il  ricorrente,  o  il suo mandatario se vi sia, che ne faccia
domanda  in  tempo  utile  e  comunque  almeno due giorni prima della
discussione  ha diritto di essere ammesso ad esporre oralmente le sue
ragioni.  Il  ricorrente  puo' stare in giudizio personalmente o puo'
farsi  assistere  da un legale ed anche da un tecnico. L'Ufficio puo'
costituirsi  in  giudizio  come  Amministrazione  resistente  con  un
proprio  funzionario.  Aperta  la  seduta,  il relatore riferisce sul
ricorso. Successivamente le parti, od i loro incaricati, espongono le
loro  ragioni  e, nel caso di richiesta dei membri della Commissione,
il direttore dell'Ufficio italiano brevetti e marchi o il funzionario
dello  stesso ufficio, da lui designato a rappresentarlo, fornisce le
notizie ed i documenti richiesti.
  11.  Ogni  interessato,  prima della chiusura della discussione del
ricorso,  puo'  presentare  alla Commissione memorie esplicative. Se,
durante   la   discussione,  emergono  fatti  nuovi  influenti  sulla
decisione essi devono essere contestati alle parti.
  12.   La  Commissione  ha  sempre  facolta'  di  disporre  i  mezzi
istruttori che creda opportuni ed ha altresi' facolta', in ogni caso,
di   ordinare   il   differimento  della  decisione,  o  anche  della
discussione, ad altra seduta.
  13. La Commissione decide dopo che le parti si sono allontanate.
  14.   La  Commissione  dei  ricorsi,  ove  ritenga  irricevibile  o
inammissibile  il ricorso, lo dichiara con sentenza; se riconosce che
il  ricorso  e'  infondato,  lo  rigetta con sentenza; se accoglie il
ricorso annulla l'atto in tutto o in parte.
  15.   Il  relatore,  od  un  altro  membro  della  Commissione,  e'
incaricato   di   redigere  la  sentenza  esponendo  i  motivi  della
decisione.
  16.  La  sentenza  e'  notificata, per raccomandata postale, a cura
della   segreteria  della  Commissione,  all'interessato  od  al  suo
mandatario,  se  nominato, ed e' pubblicata nel Bollettino ufficiale,
nella  sola parte dispositiva, salva la facolta' della Commissione di
disporre  che  le sentenze vengano pubblicate integralmente nel detto
bollettino  quando  riguardino  questioni  di  massima  e  quando  la
pubblicazione non possa recare pregiudizio.
  17.   Se   il   ricorrente,   allegando  un  pregiudizio  grave  ed
irreparabile  derivante  dall'esecuzione  dell'atto impugnato, ovvero
dal  comportamento  inerte  dell'Ufficio  italiano brevetti e marchi,
durante  il tempo necessario a giungere ad una decisione sul ricorso,
chiede  l'emanazione  di  misure  cautelari  che appaiono, secondo le
circostanze,  piu'  idonee  ad  assicurare interinalmente gli effetti
della  decisione sul ricorso, la Commissione dei ricorsi si pronuncia
sull'istanza con ordinanza emessa in Camera di Consiglio. Prima della
trattazione  della  domanda  cautelare, in caso di estrema gravita' e
urgenza,  tale  da non consentire neppure la dilazione fino alla data
della  Camera  di Consiglio, il ricorrente puo', contestualmente alla
domanda cautelare o con separata istanza notificata alle controparti,
chiedere  al Presidente della Commissione dei ricorsi, o alla sezione
cui   il   ricorso   e'   assegnato,  di  disporre  misure  cautelari
provvisorie.  Il  Presidente  provvede con decreto motivato, anche in
assenza   di  contraddittorio.  Il  decreto  e'  efficace  sino  alla
pronuncia del Collegio, a cui l'istanza cautelare e' sottoposta nella
prima  Camera  di Consiglio utile. In sede di decisione della domanda
cautelare,  la  Commissione dei ricorsi, accertata la completezza del
contraddittorio e dell'istruttoria e dove ne ricorrono i presupposti,
sentite  sul punto le parti costituite, puo' definire il giudizio nel
merito a norma dei precedenti commi.
  18.  La  domanda  di  revoca o modificazione delle misure cautelari
concesse  e  la  riproposizione della domanda cautelare respinta sono
ammissibili solo se motivate con riferimento a fatti sopravvenuti.
  19.   Nel   caso   in  cui  l'amministrazione  non  abbia  prestato
ottemperanza  alle  misure  cautelari  concesse, o vi abbia adempiuto
solo  parzialmente, la parte interessata puo', con istanza motivata e
notificata alle altre parti, chiedere alla Commissione dei ricorsi le
opportune disposizioni attuative. La Commissione dei ricorsi esercita
i  poteri  inerenti  al giudizio di ottemperanza al giudicato, di cui
all'articolo 27,  primo comma, n. 4), del testo unico delle leggi sul
Consiglio  di  Stato,  approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n.
1054,    e   successive   modificazioni,   e   dispone   l'esecuzione
dell'ordinanza  cautelare indicandone le modalita' e, ove occorra, il
soggetto che deve provvedere.

	        
	      
                              Art. 137.
 Esecuzione forzata e sequestro dei titoli di proprieta' industriale
  1. I diritti patrimoniali di proprieta' industriale possono formare
oggetto di esecuzione forzata.
  2.  All'esecuzione  si  applicano  le norme stabilite dal codice di
procedura civile per l'esecuzione sui beni mobili.
  3.  Il  pignoramento del titolo di proprieta' industriale si esegue
con  atto  notificato  al debitore, a mezzo di ufficiale giudiziario.
L'atto deve contenere:
    a) la  dichiarazione  di  pignoramento  del  titolo di proprieta'
industriale, previa menzione degli elementi atti ad identificarlo;
    b) la data del titolo e della sua spedizione in forma esecutiva;
    c) la somma per cui si procede all'esecuzione;
    d) il cognome, nome e domicilio, o residenza, del creditore e del
debitore;
    e) il cognome e nome dell'ufficiale giudiziario.
  4. Il debitore, dalla data della notificazione, assume gli obblighi
del  sequestratario  giudiziale del titolo di proprieta' industriale,
anche  per  quanto  riguarda gli eventuali frutti. I frutti, maturati
dopo  la  data della notificazione, derivanti dalla concessione d'uso
del  diritto  di  proprieta' industriale, si cumulano con il ricavato
della vendita, ai fini della successiva attribuzione.
  5.  Si  osservano,  nei  riguardi  della notificazione dell'atto di
pignoramento,  le  norme contenute nel codice di procedura civile per
la  notificazione  delle  citazioni.  Se  colui  al  quale  l'atto di
pignoramento  deve  essere notificato non abbia domicilio o residenza
nello  Stato,  ne' abbia in questo eletto domicilio, la notificazione
e'   eseguita   presso  l'Ufficio  italiano  brevetti  e  marchi.  In
quest'ultimo  caso, copia dell'atto e' affissa nell'Albo dell'Ufficio
ed inserita nel Bollettino ufficiale.
  6.  L'atto  di  pignoramento  del diritto di proprieta' industriale
deve  essere  trascritto,  a  pena  di inefficacia, entro otto giorni
dalla  notifica.  Avvenuta  la trascrizione dell'atto di pignoramento
del  diritto  di  proprieta'  industriale,  e finche' il pignoramento
stesso  spiega  effetto,  i  pignoramenti  successivamente trascritti
valgono   come  opposizione  sul  prezzo  di  vendita,  quando  siano
notificati al creditore procedente.
  7.   La  vendita  e  l'aggiudicazione  dei  diritti  di  proprieta'
industriale   pignorati   sono  fatte  con  le  corrispondenti  norme
stabilite dal codice di procedura civile in quanto applicabili, salve
le disposizioni particolari del presente codice.
  8.  La vendita del diritto di proprieta' industriale non puo' farsi
se  non  siano  trascorsi  almeno  trenta giorni dal pignoramento. Un
termine  di  venti giorni deve decorrere, per la vendita, dal decreto
di  fissazione  del  giorno  della vendita stessa. Il giudice, per la
vendita  e  l'aggiudicazione  dei  diritti di proprieta' industriale,
dispone  le  forme  speciali  che ritiene opportune nei singoli casi,
provvedendo  altresi' per l'annunzio della vendita al pubblico, anche
in  deroga  alle  norme  del  codice di procedura civile. All'uopo il
giudice  puo'  stabilire  che l'annunzio sia affisso nei locali della
Camera  di  commercio  ed  in quelli dell'Ufficio italiano brevetti e
marchi   e  pubblicato  nel  Bollettino  dei  diritti  di  proprieta'
industriale.
  9.  Il  verbale  di  aggiudicazione  deve contenere gli estremi del
diritto  di  proprieta' industriale giuste le risultanze dei relativi
titoli.
  10.  Il  creditore  istante, nell'esecuzione forzata sui diritti di
proprieta'  industriale,  deve  notificare  almeno dieci giorni prima
della  vendita,  ai  creditori  titolari  dei  diritti  di  garanzia,
trascritti,  l'atto  di  pignoramento  e il decreto di fissazione del
giorno  della  vendita.  Questi  ultimi  creditori devono depositare,
nella  cancelleria  dell'autorita'  giudiziaria  competente,  le loro
domande di collocazione con i documenti giustificativi entro quindici
giorni  dalla  vendita.  Chiunque  vi  abbia interesse puo' esaminare
dette domande e i documenti.
  11.  Trascorso il termine di quindici giorni, previsto nel comma 8,
il  giudice,  su  istanza  di  una delle parti, fissa l'udienza nella
quale  proporra' lo stato di graduazione e di ripartizione del prezzo
ricavato   dalla  vendita  e  dagli  eventuali  frutti.  Il  giudice,
nell'udienza,  accertata l'osservanza delle disposizioni del comma 8,
ove  le parti non si siano accordate sulla distribuzione del ricavato
dei  frutti,  procede  alla  graduazione  fra  i  creditori  ed  alla
destribuzione di tale ricavato dei frutti stessi, secondo le relative
norme  stabilite  nel  codice  di  procedura  civile per l'esecuzione
mobiliare.  I  crediti  con mora, eventuali o condizionati, diventano
esigibili secondo le norme del codice civile.
  12.  L'aggiudicatario  del  diritto  di  proprieta'  industriale ha
diritto  di ottenere che siano cancellate le trascrizioni dei diritti
di  garanzia sul titolo corrispondente, depositando, presso l'Ufficio
italiano  brevetti  e  marchi,  copia del verbale di aggiudicazione e
attestato  del  cancelliere  dell'avvenuto  versamento  del prezzo di
aggiudicazione,   osservate  le  norme  per  la  cancellazione  delle
trascrizioni.
  13.  I  diritti  di  proprieta'  industriale, ancorche' in corso di
concessione  o di registrazione, possono essere oggetto di sequestro.
Alla  procedura del sequestro si applicano le disposizioni in materia
di  esecuzione  forzata  stabilite  dal presente articolo ed altresi'
quelle sul sequestro, stabilite dal codice di procedura civile.
  14. Le controversie in materia di esecuzione forzata e di sequestro
dei   diritti   di   proprieta'  industriale  si  propongono  davanti
all'autorita'    giudiziaria   dello   Stato   competente   a   norma
dell'articolo 120.

	        
	      
                              Art. 138.
                            Trascrizione
  1.  Debbono  essere  resi  pubblici  mediante  trascrizione  presso
l'Ufficio italiano brevetti e marchi:
    a) gli   atti   fra  vivi,  a  titolo  oneroso  o  gratuito,  che
trasferiscono  in tutto o in parte, i diritti su titoli di proprieta'
industriale;
    b) gli   atti   fra  vivi,  a  titolo  oneroso  o  gratuito,  che
costituiscono,  modificano  o trasferiscono diritti personali o reali
di  godimento privilegi speciali o diritti di garanzia, costituiti ai
sensi dell'articolo 140 concernenti i titoli anzidetti;
    c) gli  atti  di  divisione,  di  societa',  di  transazione,  di
rinuncia, relativi ai diritti enunciati nelle lettere a) e b);
    d) il verbale di pignoramento;
    e) il verbale di aggiudicazione in seguito a vendita forzata;
    f) il  verbale  di sospensione della vendita di parte dei diritti
di   proprieta'   industriale  pignorati  per  essere  restituiti  al
debitore, a norma del codice di procedura civile;
    g) i decreti di espropriazione per causa di pubblica utilita';
    h) le  sentenze  che  dichiarano  l'esistenza degli atti indicati
nelle  lettere  a),  b)  e  c),  quando  tali  atti  non  siano stati
precedentemente  trascritti. Le sentenze che pronunciano la nullita',
l'annullamento,  la risoluzione, la rescissione, la revocazione di un
atto  trascritto  devono essere annotate in margine alla trascrizione
dell'atto  al quale si riferiscono. Possono inoltre essere trascritte
le  domande  giudiziali  dirette  ad  ottenere  le sentenze di cui al
presente  articolo. In tale caso gli effetti della trascrizione della
sentenza   risalgono  alla  data  della  trascrizione  della  domanda
giudiziale;
    i) i  testamenti  e  gli  atti che provano l'avvenuta successione
legittima e le sentenze relative;
    l)  le  sentenze  di  rivendicazione  di  diritti  di  proprieta'
industriale e le relative domande giudiziali;
    m) le  sentenze  che  dispongono  la  conversione  di  titoli  di
proprieta' industriale nulli e le relative domande giudiziali;
    n) le  domande  giudiziali dirette ad ottenere le sentenze di cui
al  presente  articolo.  In  tal  caso gli effetti della trascrizione
della  sentenza  risalgono alla data della trascrizione della domanda
giudiziale.
  2. La trascrizione e' soggetta al pagamento del diritto prescritto.
  3.  Per  ottenere  la  trascrizione, il richiedente deve presentare
apposita  nota  di  trascrizione,  sotto  forma di domanda, allegando
copia  autentica  dell'atto  pubblico  ovvero  l'originale o la copia
autentica  della scrittura privata autenticata ovvero qualsiasi altra
documentazione prevista dall'articolo 195.
  4.  L'Ufficio  italiano brevetti e marchi, esaminata la regolarita'
formale  degli atti, procede, senza ritardo, alla trascrizione con la
data di presentazione della domanda.
  5.  L'ordine  delle  trascrizioni  e'  determinato  dall'ordine  di
presentazione delle domande.
  6.  Le  omissioni  o  le  inesattezze  che  non inducano incertezza
assoluta  sull'atto  che  si  intende  trascrivere  o  sul  titolo di
proprieta'  industriale  a  cui  l'atto  si  riferisce non comportano
l'invalidita' della trascrizione.

	        
	      
                              Art. 139.
                     Effetti della trascrizione
  1.  Gli  atti e le sentenze, tranne i testamenti e gli altri atti e
sentenze  indicati  alle  lettere  d),  i)  ed  l) dell'articolo 138,
finche'  non  siano  trascritti, non hanno effetto di fronte ai terzi
che  a  qualunque  titolo  hanno  acquistato  e legalmente conservato
diritti sul titolo di proprieta' industriale.
  2.  Nel  conflitto  di  piu'  acquirenti  dello  stesso  diritto di
proprieta'  industriale  dal  medesimo  titolare, e' preferito chi ha
trascritto per primo il suo titolo di acquisto.
  3. La trascrizione del verbale di pignoramento, finche' dura la sua
efficacia,  sospende  gli  effetti delle trascrizioni ulteriori degli
atti  e  delle  sentenze  anzidetti. Gli effetti di tali trascrizioni
vengono  meno  dopo  la  trascrizione  del verbale di aggiudicazione,
purche'  avvenga  entro  tre  mesi  dalla  data  della aggiudicazione
stessa.
  4.  I  testamenti  e  gli  atti  che  provano  l'avvenuta legittima
successione e le sentenze relative sono trascritti solo per stabilire
la continuita' dei trasferimenti.
  5.  Sono opponibili ai terzi gli atti che trasferiscono, in tutto o
in parte, ovvero modificano i diritti inerenti ad una domanda o ad un
brevetto  europeo,  a  condizione  che  siano  stati  trascritti  nel
Registro italiano dei brevetti europei.

	        
	      
                              Art. 140.
                         Diritti di garanzia
  1.  I  diritti  di  garanzia  sui  titoli di proprieta' industriale
devono essere costituiti per crediti di denaro.
  2.   Nel  concorso  di  piu'  diritti  di  garanzia,  il  grado  e'
determinato dall'ordine delle trascrizioni.
  3.  La  cancellazione delle trascrizioni dei diritti di garanzia e'
eseguita  in  seguito  alla  produzione  dell'atto  di  consenso  del
creditore   con   sottoscrizione   autenticata   ovvero   quando   la
cancellazione  sia  ordinata con sentenza passata in giudicato ovvero
in  seguito  al  soddisfacimento  dei diritti assistiti da garanzia a
seguito di esecuzione forzata.
  4.  Per la cancellazione e' dovuto lo stesso diritto prescritto per
la trascrizione.

	        
	      
                              Art. 141.
                           Espropriazione
  1.  Con  esclusione dei diritti sui marchi, i diritti di proprieta'
industriale,  ancorche' in corso di registrazione o di brevettazione,
possono  essere  espropriati  dallo Stato nell'interesse della difesa
militare del Paese o per altre ragioni di pubblica utilita'.
  2.  L'espropriazione  puo'  essere limitata al diritto di uso per i
bisogni  dello Stato, fatte salve le previsioni in materia di licenze
obbligatorie in quanto compatibili.
  3.   Con   l'espropriazione   anzidetta,   quando   sia  effettuata
nell'interesse  della  difesa militare del Paese e riguardi titoli di
proprieta'   industriale   di   titolari   italiani,   e'  trasferito
all'amministrazione  espropriante anche il diritto di chiedere titoli
di proprieta' industriale all'estero.

	        
	      
                              Art. 142.
                      Decreto di espropriazione
  1. L'espropriazione viene disposta per decreto del Presidente della
Repubblica,  su  proposta  del Ministro competente, di concerto con i
Ministri  delle attivita' produttive e dell'economia e delle finanze,
sentito  il  Consiglio dei ministri, se il provvedimento interessa la
difesa  militare  del  Paese  o, negli altri casi, la Commissione dei
ricorsi.
  2.   Il  decreto  di  espropriazione  nell'interesse  della  difesa
militare   del   Paese,  quando  viene  emanato  prima  della  stampa
dell'attestato  di  brevettazione  o di registrazione, puo' contenere
l'obbligo  e  stabilire la durata del segreto sull'oggetto del titolo
di proprieta' industriale.
  3.  La  violazione del segreto e' punita ai sensi dell'articolo 262
del codice penale.
  4.  Nel decreto di espropriazione e' fissata l'indennita' spettante
al  titolare del diritto di proprieta' industriale, determinata sulla
base  del  valore  di mercato dell'invenzione, sentita la Commissione
dei ricorsi.
  5.  Contro  i  decreti  di  espropriazione  per  causa  di pubblica
utilita'  e' ammesso il ricorso al Tribunale amministrativo regionale
competente   per  territorio  il  quale  provvede  con  giurisdizione
esclusiva  e  con  applicazione del rito speciale di cui all'articolo
23-bis, legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

	        
	      
                              Art. 143.
                    Indennita' di espropriazione
  1. Ove il titolare del diritto espropriato non accetti l'indennita'
fissata  ai  sensi dell'articolo 142 ed in mancanza di accordo fra il
titolare  e l'amministrazione procedente, l'indennita' e' determinata
da un collegio di arbitratori.
  2.  All'inventore  o all'autore, il quale provi di avere perduto il
diritto  di  priorita'  all'estero  per  il  ritardo  della decisione
negativa  del  Ministero in merito all'espropriazione, e' concesso un
equo  indennizzo,  osservate  le  norme  relative  all'indennita'  di
espropriazione.
  3.  I decreti di espropriazione devono essere annotati nel Registro
dei  titoli  di  proprieta'  industriale a cura dell'Ufficio italiano
brevetti e marchi.

	        
	      
Sezione II
Misure contro la pirateria
                              Art. 144.
                          Atti di pirateria
  1.  Agli  effetti delle norme contenute nella presente sezione sono
atti  di  pirateria  le  contraffazioni  e  le  usurpazioni di altrui
diritti  di  proprieta'  industriale,  realizzate dolosamente in modo
sistematico.

	        
	      
                          Art. 144-bis (2)
                    (( Sequestro conservativo ))

  (( 1. Quando la parte lesa faccia valere l'esistenza di circostanze
atte  a  pregiudicare  il soddisfacimento del risarcimento del danno,
l'autorita' giudiziaria puo' disporre, ai sensi dell'articolo 671 del
codice di procedura civile, il sequestro conservativo dei beni mobili
ed  immobili  del preteso autore della violazione, compreso il blocco
dei  suoi  conti  bancari  e  di altri beni fino alla concorrenza del
presumibile  ammontare del danno. A tale fine l'autorita' giudiziaria
puo'   disporre   la  comunicazione  della  documentazione  bancaria,
finanziaria   o   commerciale   oppure   autorizzare  l'accesso  alle
pertinenti informazioni. ))

	        
	      
                            Art. 145 (1)
         (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 14 MARZO 2005, N. 35,
             CONVERTITO CON L. 14 MAGGIO 2005, N. 80 ))

	        
	      
                              Art. 146.
                   Interventi contro la pirateria
  1.   Qualora   ne  abbia  notizia,  il  Ministero  delle  attivita'
produttive  segnala  alla  Procura  della  Repubblica, competente per
territorio, per le iniziative di sua competenza, i casi di pirateria.
  2.  Fatta  salva  la  repressione  dei reati e l'applicazione della
normativa  nazionale  e comunitaria vigente in materia, di competenza
dell'autorita' doganale, il Ministero delle attivita' produttive, per
il  tramite  del  Prefetto  della  provincia interessata e i sindaci,
limitatamente   al   territorio   comunale,  possono  disporre  anche
d'ufficio,  il  sequestro  amministrativo della merce contraffatta e,
decorsi tre mesi, previa autorizzazione dell'autorita' giudiziaria di
cui  al  comma  3,  procedere  alla  sua  distruzione,  a  spese  del
contravventore.  E'  fatta salva la facolta' di conservare i campioni
da utilizzare a fini giudiziari.
  3.  Competente ad autorizzare la distruzione e' il presidente della
sezione  specializzata di cui all'articolo 120, nel cui territorio e'
compiuto  l'atto  di  pirateria,  su  richiesta  dell'amministrazione
statale o comunale che ha disposto il sequestro.
  4.  L'opposizione avverso il provvedimento di distruzione di cui al
comma  2  e'  proposta nelle forme di cui agli articoli 22 e 23 della
legge  24 novembre  1981,  n.  689,  e  successive  modificazioni. Il
termine  per  ricorrere  decorre  dalla  data  di  notificazione  del
provvedimento  o  da  quella  della  sua pubblicazione, per estratto,
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

	        
	      

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