Raccolta Normativa
Indice del codice della proprietaą industriale
Capo III TUTELA GIURISDIZIONALE DEI DIRITTI DI PROPRIETA' INDUSTRIALE Sezione I Disposizioni processuali
|
Art. 117.
Validita' ed appartenenza
1. La registrazione e la brevettazione non pregiudicano l'esercizio
delle azioni circa la validita' e l'appartenenza dei diritti di
proprieta' industriale.
Art. 118.
Rivendica
1. Chiunque ne abbia diritto ai sensi del presente codice puo'
presentare una domanda di registrazione oppure una domanda di
brevetto.
2. Qualora con sentenza passata in giudicato si accerti che il
diritto alla registrazione oppure al brevetto spetta ad un soggetto
diverso da chi abbia depositato la domanda, questi puo', se il titolo
di proprieta' industriale non e' stato ancora rilasciato ed entro tre
mesi dal passaggio in giudicato della sentenza:
a) assumere a proprio nome la domanda di brevetto o la domanda di
registrazione, rivestendo a tutti gli effetti la qualita' di
richiedente;
b) depositare una nuova domanda di brevetto oppure di
registrazione la cui decorrenza, nei limiti in cui il contenuto di
essa non ecceda quello della prima domanda o si riferisca ad un
oggetto sostanzialmente identico a quello della prima domanda, risale
alla data di deposito o di priorita' della domanda iniziale, la quale
cessa comunque di avere effetti; depositare, nel caso del marchio,
una nuova domanda di registrazione la cui decorrenza, nei limiti in
cui il marchio contenuto in essa sia sostanzialmente identico a
quello della prima domanda, risale alla data di deposito o di
priorita' della domanda iniziale, la quale cessa comunque di avere
effetti;
c) ottenere il rigetto della domanda.
3. Se il brevetto e' stato rilasciato oppure la registrazione e'
stata effettuata a nome di persona diversa dall'avente diritto,
questi puo' in alternativa:
a) ottenere con sentenza il trasferimento a suo nome del brevetto
oppure dell'attestato di registrazione a far data dal momento del
deposito;
b) far valere la nullita' del brevetto o della registrazione
concessi a nome di chi non ne aveva diritto.
4. Decorso il termine di due anni dalla data di pubblicazione della
concessione del brevetto per invenzione, per modello di utilita', per
una nuova varieta' vegetale, oppure dalla pubblicazione della
concessione della registrazione della topografia dei prodotti a
semiconduttori, senza che l'avente diritto si sia valso di una delle
facolta' di cui al comma 3, la nullita' puo' essere fatta valere da
chiunque ne abbia interesse.
5. La norma del comma 4 non si applica alle registrazioni di
marchio e di disegni e modelli.
6. Salvo l'applicazione di ogni altra tutela, la registrazione di
nome a dominio aziendale concessa in violazione dell'articolo 22 o
richiesta in mala fede, puo' essere, su domanda dell'avente diritto,
revocata oppure a lui trasferita da parte dell'autorita' di
registrazione.
Art. 119.
Paternita'
1. L'Ufficio italiano brevetti e marchi non verifica l'esattezza
della designazione dell'inventore o dell'autore, ne' la
legittimazione del richiedente, fatte salve le verifiche previste
dalla legge o dalle convenzioni internazionali. Dinnanzi l'Ufficio
italiano brevetti e marchi si presume che il richiedente sia titolare
del diritto alla registrazione oppure al brevetto e sia legittimato
ad esercitarlo.
2. Una designazione incompleta od errata puo' essere rettificata
solanto su istanza corredata da una dichiarazione di consenso della
persona precedentemente designata e, qualora l'istanza non sia
presentata dal richiedente o dal titolare del brevetto o della
registrazione, anche da una dichiarazione di consenso di
quest'ultimo.
3. Se un terzo presenta all'Ufficio italiano brevetti e marchi una
sentenza esecutiva in base alla quale il richiedente o il titolare
del brevetto o della registrazione e' tenuto a designarlo come
inventore o come autore l'Ufficio, lo annota sul registro e ne da'
notizia nel Bollettino Ufficiale.
Art. 120.(8)
Giurisdizione e competenza
(( 1. Le azioni in materia di proprieta' industriale i cui titoli
sono concessi o in corso di concessione si propongono avanti
l'autorita' giudiziaria dello Stato, qualunque sia la cittadinanza,
il domicilio o la residenza delle parti. Se l'azione di nullita' o
quella di contraffazione sono proposte quando il titolo non e' stato
ancora concesso, la sentenza puo' essere pronunciata solo dopo che
l'Ufficio italiano brevetti e marchi ha provveduto sulla domanda di
concessione, esaminandola con precedenza rispetto a domande
presentate in data anteriore. Il giudice, tenuto conto delle
circostanze, dispone la sospensione del processo, per una o piu'
volte, fissando con il medesimo provvedimento l'udienza in cui il
processo deve proseguire )).
2. Le azioni previste al comma 1 si propongono davanti
all'autorita' giudiziaria del luogo in cui il convenuto ha la
residenza o il domicilio e, se questi sono sconosciuti, del luogo in
cui il convenuto ha la dimora, salvo quanto previsto nel comma 3.
Quando il convenuto non ha residenza, ne' domicilio ne' dimora nel
territorio dello Stato, le azioni sono proposte davanti all'autorita'
giudiziaria del luogo in cui l'attore ha la residenza o il domicilio.
Qualora ne' l'attore, ne' il convenuto abbiano nel territorio dello
Stato residenza, domicilio o dimora e' competente l'autorita'
giudiziaria di Roma.
3. L'indicazione di domicilio effettuata con la domanda di
registrazione o di brevettazione e annotata nel registro vale come
elezione di domicilio esclusivo, ai fini della determinazione della
competenza e di ogni notificazione di atti di procedimenti davanti ad
autorita' giurisdizionali ordinarie o amministrative. Il domicilio
cosi' eletto puo' essere modificato soltanto con apposita istanza di
sostituzione da annotarsi sul registro a cura dell'Ufficio italiano
brevetti e marchi.
4. La competenza in materia di diritti di proprieta' industriale
appartiene ai tribunali espressamente indicati a tale scopo dal
decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168.
5. Per tribunali dei marchi e dei disegni e modelli comunitari ai
sensi dell'articolo 91 del regolamento (CE) n. 40/94 e dell'articolo
80 del regolamento (CE) n. 2002/6 si intendono quelli di cui al comma
4.
6. Le azioni fondate su fatti che si assumono lesivi del diritto
dell'attore possono essere proposte anche dinanzi all'autorita'
giudiziaria dotata ci sezione specializzata nella cui circoscrizione
i fatti sono stati commessi.
Art. 121 (2)
Ripartizione dell'onere della prova
1. L'onere di provare la nullita' o la decadenza del titolo di
proprieta' industriale incombe in ogni caso a chi impugna il titolo.
Salvo il disposto dell'articolo 67 l'onere di provare la
contraffazione incombe al titolare. La prova della decadenza del
marchio per non uso puo' essere fornita con qualsiasi mezzo comprese
le presunzioni semplici.
2. Qualora una parte abbia fornito seri indizi della fondatezza
delle proprie domande ed abbia individuato documenti, elementi o
informazioni detenuti dalla controparte che confermino tali indizi,
essa puo' ottenere che il giudice ne disponga l'esibizione oppure che
richieda le informazioni alla controparte. Puo' ottenere altresi' che
il giudice ordini (( alla controparte )) di fornire gli elementi per
l'identificazione dei soggetti implicati nella produzione e
distribuzione dei prodotti o dei servizi che costituiscono violazione
dei diritti di proprieta' industriale.
(( 2-bis. In caso di violazione commessa su scala commerciale
mediante atti di pirateria di cui all'articolo 114, il giudice puo'
anche disporre, su richiesta di parte, l'esibizione della
documentazione bancaria, finanziaria e commerciale che si trovi in
possesso della controparte. ))
3. Il giudice, nell'assumere i provvedimenti di cui sopra, adotta
le misure idonee a garantire la tutela delle informazioni riservate,
sentita la controparte.
4. Il giudice desume argomenti di prova dalle risposte che le parti
danno e di rifiuto ingiustificato di ottemperare agli ordini.
5. Nella materia di cui al presente codice il consulente tecnico
d'ufficio puo' ricevere i documenti inerenti ai quesiti posti dal
giudice anche se non ancora prodotti in causa, rendendoli noti a
tutte le parti. Ciascuna parte puo' nominare piu' di un consulente.
Art. 121-bis (2)
(( Diritto d'informazione ))
(( 1. L'Autorita' giudiziaria sia nei giudizi cautelari che di
merito puo' ordinare, su istanza giustificata e proporzionata del
richiedente, che vengano fornite informazioni sull'origine e sulle
reti di distribuzione di merci o di prestazione di servizi che
violano un diritto di cui alla presente legge da parte dell'autore
della violazione e da ogni altra persona che:
a) sia stata trovata in possesso di merci oggetto di violazione
di un diritto, su scala commerciale; sia stata sorpresa a utilizzare
servizi oggetto di violazione di un diritto, su scala commerciale;
b) sia stata sorpresa a fornire su scala commerciale servizi
utilizzati in attivita' di violazione di un diritto;
c) sia stata indicata dai soggetti di cui alle lettere a) o b)
come persona implicata nella produzione, fabbri-cazione o
distribuzione di tali prodotti o nella fornitura di tali servizi.
2. Le informazioni di cui al comma 1 possono tra l'altro
comprendere il nome e indirizzo dei produttori, dei fabbricanti, dei
distributori, dei fornitori e degli altri precedenti detentori dei
prodotti o dei servizi, nonche' dei grossisti e dei dettaglianti,
nonche' informazioni sulle quantita' prodotte, fabbricate,
consegnate, ricevute o ordinate, nonche' sul prezzo dei prodotti o
servizi in questione.
3. Le informazioni vengono acquisite tramite interrogatorio dei
soggetti di cui al comma 1.
4. Il richiedente deve fornire l'indicazione specifica delle
persone da interrogare e dei fatti sui quali ognuna di esse deve
essere interrogata.
5. Il giudice, ammesso l'interrogatorio, richiede ai soggetti di
cui al comma 1 le informazioni indicate dalla parte; puo' altresi'
rivolgere loro, d'ufficio o su istanza di parte, tutte le domande che
ritiene utili per chiarire le circostanze sulle quali si svolge
l'interrogatorio.
6. Si applicano gli articoli 249, 250, 252, 255 e 257, primo comma,
del codice di procedura civile. ))
Art. 122.(8)
Legittimazione all'azione di nullita' e di decadenza
((1. Fatto salvo il disposto dell'articolo 118, comma 4, l'azione
diretta ad ottenere la dichiarazione di decadenza o di nullita' di un
titolo di proprieta' industriale puo' essere esercitata da chiunque
vi abbia interesse e promossa d'ufficio dal pubblico ministero. In
deroga all'articolo 70 del codice di procedura civile l'intervento
del pubblico ministero non e' obbligatorio )). ((8))
2 L'azione diretta ad ottenere la dichiarazione di nullita' di un
marchio per la sussistenza di diritti anteriori oppure perche' l'uso
del marchio costituirebbe violazione di un altrui diritto di autore,
di proprieta' industriale o altro diritto esclusivo di terzi, oppure
perche' il marchio costituisce violazione del diritto al nome oppure
al ritratto oppure perche' la registrazione del marchio e' stata
effettuata a nome del non avente diritto, puo' essere esercitata
soltanto dal titolare dei diritti anteriori e dal suo avente causa o
dall'avente diritto.
3. L'azione diretta ad ottenere la dichiarazione di nullita' di un
disegno o modello per la sussistenza dei diritti anteriori di cui
all'articolo 43, comma 1, lettera d) ed e), oppure perche' la
registrazione e' stata effettuata a nome del non avente diritto
oppure perche' il disegno o modello costituisce utilizzazione
impropria di uno degli elementi elencati nell'articolo 6-ter della
Convenzione di Unione di Parigi per la protezione della proprieta'
industriale - testo di Stoccolma del 14 luglio 1967, ratificata con
legge 28 aprile 1976, n. 424, o di disegni, emblemi e stemmi che
rivestano un particolare interesse pubblico nello Stato, puo' essere
rispettivamente esercitata soltanto dal titolare dei diritti
anteriori e dal suo avente causa o dall'avente diritto oppure da chi
abbia interesse all'utilizzazione.
4. L'azione di decadenza o di nullita' di un titolo di proprieta'
industriale e' esercitata in contraddittorio di tutti coloro che
risultano annotati nel registro quali aventi diritto.
5. Le sentenze che dichiarano la nullita' o la decadenza di un
titolo di proprieta' industriale sono annotate nel registro a cura
dell'Ufficio italiano brevetti e marchi.
6. Una copia dell'atto introduttivo di ogni giudizio civile in
materia di (( titoli )) di proprieta' industriale deve essere
comunicata all'Ufficio italiano brevetti e marchi, a cura di chi
promuove il giudizio.
7. Ove alla comunicazione anzidetta non si sia provveduto,
l'autorita' giudiziaria, in qualunque grado del giudizio, prima di
decidere nel merito, dispone che tale comunicazione venga effettuata.
8. Il cancelliere deve trasmettere all'Ufficio italiano brevetti e
marchi copia di ogni sentenza in materia di (( titoli )) di
proprieta' industriale.
----------------
AGGIORNAMENTO (8)
La L. 23 luglio 2009, n. 99 ha disposto (con l'art. 19, comma 4) che
"Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche ai procedimenti
in corso alla data di entrata in vigore della presente legge".
Art. 123.
Efficacia erga omnes
1. Le decadenze o le nullita' anche parziali di un titolo di
proprieta' industriale hanno efficacia nei confronti di tutti quando
siano dichiarate con sentenza passata in giudicato.
Art. 124 (2)
(( Misure correttive e sanzioni civili ))
(( 1. Con la sentenza che accerta la violazione di un diritto di
proprieta' industriale possono essere disposti l'inibitoria della
fabbricazione, del commercio e dell'uso delle cose costituenti
violazione del diritto, e l'ordine di ritiro definitivo dal commercio
delle medesime cose nei confronti di chi ne sia proprietario o ne
abbia comunque la disponibilita'. L'inibitoria e l'ordine di ritiro
definitivo dal commercio possono essere emessi anche contro ogni
intermediario, che sia parte del giudizio ed i cui servizi siano
utilizzati per violare un diritto di proprieta' industriale. ))
2. Pronunciando l'inibitoria, il giudice puo' fissare una somma
dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata
e per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento.
(( 3. Con la sentenza che accerta la violazione di un diritto di
proprieta' industriale puo' essere ordinata la distruzione di tutte
le cose costituenti la violazione, se non vi si oppongono motivi
particolari, a spese dell'autore della violazione. Non puo' essere
ordinata la distruzione della cosa e l'avente diritto puo' conseguire
solo il risarcimento dei danni, se la distruzione della cosa e' di
pregiudizio all'economia nazionale. Se i prodotti costituenti
violazione dei diritti di proprieta' industriale sono suscettibili,
previa adeguata modifica, di una utilizzazione legittima, puo' essere
disposto dal giudice, in luogo del ritiro definitivo o della loro
distruzione, il loro ritiro temporaneo dal commercio, con
possibilita' di reinserimento a seguito degli adeguamenti imposti a
garanzia del rispetto del diritto. ))
4. Con la sentenza che accerta la violazione dei diritti di
proprieta' industriale, puo' essere ordinato che gli oggetti prodotti
importati o venduti in violazione del diritto e i mezzi specifici che
servono univocamente a produrli o ad attuare il metodo o processo
tutelato siano assegnati in proprieta' al titolare del diritto
stesso, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.
5. E' altresi' in facolta' del giudice, su richiesta del
proprietario degli oggetti o dei mezzi di produzione di cui al comma
4, tenuto conto della residua durata del titolo di proprieta'
industriale o delle particolari circostanze del caso, ordinare il
sequestro, a spese dell'autore della violazione, fino all'estinzione
del titolo, degli oggetti e dei mezzi di produzione. In quest'ultimo
caso, il titolare del diritto di proprieta' industriale puo' chiedere
che gli oggetti sequestrati gli siano aggiudicati al prezzo che, in
mancanza di accordo tra le parti, verra' stabilito dal giudice
dell'esecuzione, sentito, occorrendo, un perito.
6. Delle cose costituenti violazione del diritto di proprieta'
industriale non si puo' disporre la rimozione o la distruzione, ne'
puo' esserne interdetto l'uso quando appartengono a chi ne fa uso
personale o domestico. (( Nell'applicazione delle sanzioni
l'autorita' giudiziaria tiene conto della necessaria proporzione tra
la gravita' delle violazioni e le sanzioni, nonche' dell'interesse
dei terzi. ))
7. Sulle contestazioni che sorgono nell'eseguire le misure
menzionate in questo articolo decide, con ordinanza non soggetta a
gravame, sentite le parti, assunte informazioni sommarie, il giudice
che ha emesso la sentenza recante le misure anzidette.
Art. 125 (2)
(( Risarcimento del danno e restituzione dei profitti
dell'autore della violazione )).
(( 1. Il risarcimento dovuto al danneggiato e' liquidato secondo le
disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227 del codice civile,
tenuto conto di tutti gli aspetti pertinenti, quali le conseguenze
economiche negative, compreso il mancato guadagno, del titolare del
diritto leso, i benefici realizzati dall'autore della violazione e,
nei casi appropriati, elementi diversi da quelli economici, come il
danno morale arrecato al titolare del diritto dalla violazione.
2. La sentenza che provvede sul risarcimento dei danni puo' farne
la liquidazione in una somma globale stabilita in base agli atti
della causa e alle presunzioni che ne derivano. In questo caso il
lucro cessante e' comunque determinato in un importo non inferiore a
quello dei canoni che l'autore della violazione avrebbe dovuto
pagare, qualora avesse ottenuto una licenza dal titolare del diritto
leso.
3. In ogni caso il titolare del diritto leso puo' chiedere la
restituzione degli utili realizzati dall'autore della violazione, in
alternativa al risarcimento del lucro cessante o nella misura in cui
essi eccedono tale risarcimento. ))
Art. 126.
Pubblicazione della sentenza
1. L'autorita' giudiziaria puo' ordinare che l'ordinanza cautelare
o la sentenza che accerta la violazione dei diritti di proprieta'
industriale sia pubblicata integralmente o in sunto o nella sola
parte dispositiva, tenuto conto della gravita' dei fatti, in uno o
piu' giornali da essa indicati, a spese del soccombente.
Art. 127 (2)(8)
Sanzioni penali e amministrative
1. Salva l'applicazione degli articoli 473, 474 e 517 del codice
penale, chiunque fabbrica, vende, espone, adopera industrialmente,
introduce nello Stato oggetti in violazione di un titolo di
proprieta' industriale valido ai sensi delle norme del presente
codice, e' punito, a querela di parte, con la multa fino a 1.032,91
euro. ((8))
1-bis. Chiunque si rifiuti senza giustificato motivo di rispondere
alle domande del giudice ai sensi dell'articolo 121-bis ovvero
fornisce allo stesso false informazioni e' punito con le pene
previste dall'articolo 372 del codice penale, ridotte della meta'.
2. Chiunque appone, su un oggetto, parole o indicazioni non
corrispondenti al vero, tendenti a far credere che l'oggetto sia
protetto da brevetto, disegno o modello oppure topografia o a far
credere che il marchio che lo contraddistingue sia stato registrato,
e' punito con la sanzione amministrativa da 51,65 euro a 516,46 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, e' punito con la sanzione
amministrativa fino a 2.065,83 euro, anche quando non vi sia danno al
terzo, chiunque faccia uso di un marchio registrato, dopo che la
relativa registrazione e' stata dichiarata nulla, quando la causa di
nullita' comporta la illiceita' dell'uso del marchio, oppure sopprima
il marchio del produttore o del commerciante da cui abbia ricevuto i
prodotti o le merci a fini commerciali.
--------------
AGGIORNAMENTO (8)
La L. 23 luglio 2009, n. 99, ha disposto (con l'art. 15, comma 2)
che "Con effetto dalla data di entrata in vigore delle disposizioni
di cui al comma 1, lettera e), all'articolo 127 del codice della
proprieta' industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio
2005, n. 30, il comma 1 e' abrogato."
Art. 128.
Descrizione
1. Il titolare di un diritto industriale puo' chiedere che sia
disposta la descrizione degli oggetti costituenti violazione di tale
diritto, nonche' dei mezzi adibiti alla produzione dei medesimi e
degli elementi di prova concernenti la denunciata violazione e la sua
entita'.
2. L'istanza si propone con ricorso al Presidente della sezione
specializzata del tribunale competente per il giudizio di merito, ai
sensi dell'articolo 120.
3. Il Presidente della sezione specializzata fissa con decreto
l'udienza di comparizione e stabilisce il termine perentorio per la
notificazione del decreto.
4. Lo stesso giudice, sentite le parti e assunte, quando occorre,
sommarie informazioni, provvede con ordinanza non impugnabile e, se
dispone la descrizione, indica le misure necessarie da adottare per
garantire la tutela delle informazioni riservate e autorizza
l'eventuale prelevamento di campioni degli oggetti di cui al comma 1.
Quando la convocazione della controparte potrebbe pregiudicare
l'attuazione del provvedimento, provvede sull'istanza con decreto,
motivato, in deroga a quanto previsto al comma 3.
5. L'ordinanza di accoglimento, ove la domanda sia stata proposta
prima dell'inizio della causa di merito, deve fissare un termine
perentorio non superiore a trenta giorni per l'inizio del giudizio di
merito.
6. Il provvedimento perde di efficacia se non e' eseguito nel
termine di cui all'articolo 675 del codice di procedura civile.
7. Si applica anche alla descrizione il disposto dell'articolo
669-undicies del codice di procedura civile.
Art. 129.
Sequestro
1. Il titolare di un diritto di proprieta' industriale puo'
chiedere il sequestro di alcuni o di tutti gli oggetti costituenti
violazione di tale diritto, nonche' dei mezzi adibiti alla produzione
dei medesimi e degli elementi di prova concernenti la denunciata
violazione. Sono adottate in quest'ultimo caso le misure idonee a
garantire la tutela delle informazioni riservate.
2. Il procedimento di sequestro e' disciplinato dalle norme del
codice di procedura civile, concernenti i procedimenti cautelari.
3. Salve le esigenze della giustizia penale non possono essere
sequestrati, ma soltanto descritti, gli oggetti nei quali si ravvisi
la violazione di un diritto di proprieta' industriale, finche'
figurino nel recinto di un esposizione, ufficiale o ufficialmente
riconosciuta, tenuta nel territorio dello Stato, o siano in transito
da o per la medesima.
Art. 130.
Disposizioni comuni
1. La descrizione e il sequestro vengono eseguiti a mezzo di
ufficiale giudiziario, con l'assistenza, ove occorra, di uno o piu'
periti ed anche con l'impiego di mezzi tecnici di accertamento,
fotografici o di altra natura.
2. Gli interessati possono essere autorizzati ad assistere alle
operazioni anche a mezzo di loro rappresentanti e ad essere assistiti
da tecnici di loro fiducia.
3. Decorso il termine dell'articolo 675 del codice di procedura
civile, possono essere completate le operazioni di descrizione e di
sequestro gia' iniziate, ma non possono esserne iniziate altre
fondate sullo stesso provvedimento. Resta salva la facolta' di
chiedere al giudice di disporre ulteriori provvedimenti di
descrizione o sequestro nel corso del procedimento di merito.
4. La descrizione e il sequestro possono concernere oggetti
appartenenti a soggetti anche non identificati nel ricorso, purche'
si tratti di oggetti prodotti, offerti, importati, esportati o messi
in commercio dalla parte nei cui confronti siano stati emessi i
suddetti provvedimenti e purche' tali oggetti non siano adibiti ad
uso personale.
5. Il verbale delle operazioni di sequestro e di descrizione, con
il ricorso ed il provvedimento, deve essere notificato al terzo cui
appartengono gli oggetti sui quali descrizione o sequestro sono stati
eseguiti, entro quindici giorni dalla data di conclusione delle
operazioni stesse a pena di inefficacia.
Art. 131 (2)
Inibitoria
(( 1. Il titolare di un diritto di proprieta' industriale puo'
chiedere che sia disposta l'inibitoria di qualsiasi violazione
imminente del suo diritto e del proseguimento o della ripetizione
delle violazioni in atto, ed in particolare puo' chiedere che siano
disposti l'inibitoria della fabbricazione, del commercio e dell'uso
delle cose costituenti violazione del diritto, e l'ordine di ritiro
dal commercio delle medesime cose nei confronti di chi ne sia
proprie-tario o ne abbia comunque la disponibilita', secondo le norme
del codice di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari.
L'inibitoria e l'ordine di ritiro dal commercio possono essere
chiesti, sugli stessi presupposti, contro ogni soggetto i cui servizi
siano utilizzati per violare un diritto di proprieta' industriale. ))
(( 1-bis. Se il giudice nel rilasciare il provvedimento cautelare non
stabilisce il termine entro cui le parti devono iniziare il giudizio
di merito, quest'ultimo deve essere iniziato entro il termine di
venti giorni lavorativi o di trentuno giorni di calendario qualora
questi rappresentino un periodo piu' lungo. Il temine decorre dalla
pronuncia dell'ordinanza se avvenuta in udienza o, altrimenti, dalla
sua comunicazione.
1-ter. Se il giudizio di merito non e' iniziato nel termine
perentorio di cui al comma 1, ovvero se successivamente al suo inizio
si estingue, il provvedimento cautelare perde la sua efficacia.
1-quater. Le disposizioni di cui al comma 1-ter non si applicano ai
provvedimenti di urgenza emessi ai sensi dell'articolo 700 del codice
di procedura civile ed agli altri provvedimenti cautelari idonei ad
anticipare gli effetti della sentenza di merito. In tali casi
ciascuna parte puo' iniziare il giudizio di merito. ))
2. Pronunciando l'inibitoria, il giudice puo' fissare una somma
dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata
e per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento.
Art. 132.
Anticipazione della tutela cautelare
1. I provvedimenti di cui agli articoli 128, 129 e 131 possono
essere concessi anche in corso di brevettazione o di registrazione,
purche' la domanda sia stata resa accessibile al pubblico oppure nei
confronti delle persone a cui la domanda sia stata notificata.
Art. 133.
Tutela cautelare dei nomi a dominio
1. L'Autorita' giudiziaria puo' disporre, in via cautelare, oltre
all'inibitoria dell'uso del nome a dominio aziendale illegittimamente
registrato, anche il suo trasferimento provvisorio, subordinandolo,
se ritenuto opportuno, alla prestazione di idonea cauzione da parte
del beneficiario del provvedimento.
Art. 134 (4) (8)
(( (Norme in materia di competenza).
1. Sono devoluti alla cognizione delle sezioni specializzate
previste dal decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168:
a) i procedimenti giudiziari in materia di proprieta' industriale
e di concorrenza sleale, con esclusione delle sole fattispecie che
non interferiscono, neppure indirettamente, con l'esercizio dei
diritti di proprieta' industriale, nonche' in materia di illeciti
afferenti all'esercizio dei diritti di proprieta' industriale ai
sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e degli articoli 81 e 82
del Trattato che istituisce la Comunita' europea, la cui cognizione
e' del giudice ordinario, e in generale in materie che presentano
ragioni di connessione, anche impropria, con quelle di competenza
delle sezioni specializzate;
b) le controversie nelle materie disciplinate dagli articoli 64,
65, 98 e 99 del presente codice;
c) le controversie in materia di indennita' di espropriazione dei
diritti di proprieta' industriale, di cui conosce il giudice
ordinario;
d) le controversie che abbiano ad oggetto i provvedimenti del
Consiglio dell'ordine di cui al capo VI di cui conosce il giudice
ordinario )).
Art. 135.
Commissione dei ricorsi
1. Contro i provvedimenti dell'Ufficio italiano brevetti e marchi
che respingono totalmente o parzialmente una domanda o istanza che
rifiutano la trascrizione oppure che impediscono il riconoscimento di
un diritto e negli alti casi previsti dal presente codice, e' ammesso
ricorso entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di
ricevimento della comunicazione del provvedimento alla Commissione
dei ricorsi.
2. La Commissione dei ricorsi, istituita con regio decreto 29
giugno 1939, n. 1127, e' composta di un presidente, un presidente
aggiunto e di otto membri scelti fra i magistrati di grado non
inferiore a quello di consigliere d'appello, sentito il Consiglio
superiore della magistratura, o tra i professori di materie
giuridiche delle universita' o degli istituti superiori dello Stato.
3. La Commissione si articola in due sezioni, presiedute dal
presidente e dal preidente aggiunto. Il presidente, il presidente
aggiunto ed i membri della Commissione sono nominati con decreto del
Ministro delle attivita' produttive, durano in carica due anni.
L'incarico e' rinnovabile.
4. Alla Commissione di cui al comma 2 possono essere aggregati
tecnici scelti dal presidente tra i professori delle universita' e
degli istituti superiori e tra i consulenti in proprieta'
industriale, iscritti all'Ordine aventi una comprovata esperienza
come consulenti tecnici d'ufficio, per riferire su singole questioni
ad essa sottoposte. I tecnici aggregati non hanno voto deliberativo.
5. La scelta dei componenti la Commissione anzidetta, nonche' dei
tecnici, puo' cadere sia su funzionari in attivita' di servizio, sia
su funzionari a riposo, ferme le categorie di funzionari entro le
quali la scelta deve essere effettuata.
6. La Commissione dei ricorsi e' assistita da una segreteria i cui
componenti sono nominati con lo stesso decreto di costituzione della
Commissione, o con decreto a parte. I componenti della segreteria
debbono essere scelti fra i funzionari dell'Ufficio italiano brevetti
e marchi ed il trattamento economico e' quello stabilito dalla
vigente normativa legislativa, regolamentare o contrattuale.
7. La Commissione dei ricorsi ha funzione consultiva del Ministero
delle attivita' produttive nella materia della proprieta'
industriale. Tale funzione viene esercitata su richiesta del
Ministero delle attivita' produttive. Le sedute della Commissione in
sede consultiva non sono valide se non sia presente la maggioranza
assoluta dei suoi membri aventi voto deliberativo.
8. I compensi per i componenti la Commissione, i componenti la
segreteria della Commissione ed i tecnici aggregati alla Commissione,
sono determinati con decreto del Ministro delle attivita' produttive,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Art. 136.
Procedura avanti la Commissione dei Ricorsi
1. Il ricorso deve essere notificato tanto all'Ufficio italiano
brevetti e marchi quanto ai controinteressati ai quali l'atto
direttamente si riferisce entro il termine di sessanta giorni da
quello in cui l'interessato ne abbia ricevuto la comunicazione, o ne
abbia avuto conoscenza, o, per gli atti di cui non sia richiesta la
comunicazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine
della pubblicazione, se questa sia prevista da disposizioni di legge
o di regolamento, salvo l'obbligo di integrare con le ulteriori
notifiche agli altri controinteressati, che siano ordinate dalla
Commissione dei ricorsi. Il ricorso, con la prova delle avvenute
notifiche, con copia del provvedimento impugnato ove in possesso del
ricorrente e con i documenti di cui il ricorrerte intenda avvalersi
in giudizio, deve essere depositato, entro il termine di trenta
giorni dall'ultima notifica, presso gli uffici di cui
all'articolo 147 o inviato direttamente, per raccomandata postale,
alla segreteria della Commissione dei ricorsi, presso l'Ufficio
italiano brevetti e marchi.
2. Insieme al ricorso, deve presentarsi la prova del pagamento del
contributo unificato di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
3. All'originale del ricorso devono essere unite tante copie in
carta libera quanti sono i componenti della Commissione e le
controparti, salva, tuttavia, la facolta' del Presidente della
Commissione di richiedere agli interessati un numero maggiore di
copie.
4. La mancata produzione della copia del provvedimento impugnato e
della documentazione a sostegno del ricorso non implica decadenza.
L'Ufficio italiano brevetti e marchi, entro trenta giorni dalla
scadenza del termine cli deposito del ricorso, deve produrre,
mediante inserimento in apposito fascicolo tenuto dalla segreteria
della Commissione, l'eventuale provvedimento impugnato nonche' gli
atti ed i documenti in base ai quali l'atto e' stato emanato, quelli
in esso citati, e quelli che l'ufficio ritiene utili al giudizio.
5. Il Presidente della Commissione assegna il ricorso alla sezione
competente. Il Presidente o il Presidente aggiunto nomina un relatore
tra i componenti assegnati alla sezione e, ove si tratti di questioni
di natura tecnica, puo' nominare anche uno o piu' relatori aggiunti,
scelti tra i tecnici aggregati.
6. Il Presidente, o il relatore da lui delegato, fissa i termini,
non superiori in ogni caso a sessanta giorni, per la presentazione
delle memorie e delle repliche delle controparti e per il deposito
dei relativi documenti.
7. Scaduti i termini di cui al comma 6, la Commissione puo'
disporre i mezzi istruttori che ritiene opportuni, stabilendo le
modalita' della loro assunzione. Il Presidente, o il relatore da lui
delegato, durante il corso dell'istruttoria, puo' sentire le parti
per eventuali chiarimenti. Ove i mezzi istruttori non siano
necessari, o, comunque, dopo l'espletamento di essi, il Presidente
fissa la data per la discussione dinanzi alla Commissione.
8. Le sezioni della Commissione, quando decidono sui ricorsi,
giudicano con l'intervento di un Presidente e di due membri aventi
voto deliberativo.
9. La Commissione ha facolta' di chiedere all'Ufficio italiano
brevetti e marchi chiarimenti e documenti.
10. Il ricorrente, o il suo mandatario se vi sia, che ne faccia
domanda in tempo utile e comunque almeno due giorni prima della
discussione ha diritto di essere ammesso ad esporre oralmente le sue
ragioni. Il ricorrente puo' stare in giudizio personalmente o puo'
farsi assistere da un legale ed anche da un tecnico. L'Ufficio puo'
costituirsi in giudizio come Amministrazione resistente con un
proprio funzionario. Aperta la seduta, il relatore riferisce sul
ricorso. Successivamente le parti, od i loro incaricati, espongono le
loro ragioni e, nel caso di richiesta dei membri della Commissione,
il direttore dell'Ufficio italiano brevetti e marchi o il funzionario
dello stesso ufficio, da lui designato a rappresentarlo, fornisce le
notizie ed i documenti richiesti.
11. Ogni interessato, prima della chiusura della discussione del
ricorso, puo' presentare alla Commissione memorie esplicative. Se,
durante la discussione, emergono fatti nuovi influenti sulla
decisione essi devono essere contestati alle parti.
12. La Commissione ha sempre facolta' di disporre i mezzi
istruttori che creda opportuni ed ha altresi' facolta', in ogni caso,
di ordinare il differimento della decisione, o anche della
discussione, ad altra seduta.
13. La Commissione decide dopo che le parti si sono allontanate.
14. La Commissione dei ricorsi, ove ritenga irricevibile o
inammissibile il ricorso, lo dichiara con sentenza; se riconosce che
il ricorso e' infondato, lo rigetta con sentenza; se accoglie il
ricorso annulla l'atto in tutto o in parte.
15. Il relatore, od un altro membro della Commissione, e'
incaricato di redigere la sentenza esponendo i motivi della
decisione.
16. La sentenza e' notificata, per raccomandata postale, a cura
della segreteria della Commissione, all'interessato od al suo
mandatario, se nominato, ed e' pubblicata nel Bollettino ufficiale,
nella sola parte dispositiva, salva la facolta' della Commissione di
disporre che le sentenze vengano pubblicate integralmente nel detto
bollettino quando riguardino questioni di massima e quando la
pubblicazione non possa recare pregiudizio.
17. Se il ricorrente, allegando un pregiudizio grave ed
irreparabile derivante dall'esecuzione dell'atto impugnato, ovvero
dal comportamento inerte dell'Ufficio italiano brevetti e marchi,
durante il tempo necessario a giungere ad una decisione sul ricorso,
chiede l'emanazione di misure cautelari che appaiono, secondo le
circostanze, piu' idonee ad assicurare interinalmente gli effetti
della decisione sul ricorso, la Commissione dei ricorsi si pronuncia
sull'istanza con ordinanza emessa in Camera di Consiglio. Prima della
trattazione della domanda cautelare, in caso di estrema gravita' e
urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data
della Camera di Consiglio, il ricorrente puo', contestualmente alla
domanda cautelare o con separata istanza notificata alle controparti,
chiedere al Presidente della Commissione dei ricorsi, o alla sezione
cui il ricorso e' assegnato, di disporre misure cautelari
provvisorie. Il Presidente provvede con decreto motivato, anche in
assenza di contraddittorio. Il decreto e' efficace sino alla
pronuncia del Collegio, a cui l'istanza cautelare e' sottoposta nella
prima Camera di Consiglio utile. In sede di decisione della domanda
cautelare, la Commissione dei ricorsi, accertata la completezza del
contraddittorio e dell'istruttoria e dove ne ricorrono i presupposti,
sentite sul punto le parti costituite, puo' definire il giudizio nel
merito a norma dei precedenti commi.
18. La domanda di revoca o modificazione delle misure cautelari
concesse e la riproposizione della domanda cautelare respinta sono
ammissibili solo se motivate con riferimento a fatti sopravvenuti.
19. Nel caso in cui l'amministrazione non abbia prestato
ottemperanza alle misure cautelari concesse, o vi abbia adempiuto
solo parzialmente, la parte interessata puo', con istanza motivata e
notificata alle altre parti, chiedere alla Commissione dei ricorsi le
opportune disposizioni attuative. La Commissione dei ricorsi esercita
i poteri inerenti al giudizio di ottemperanza al giudicato, di cui
all'articolo 27, primo comma, n. 4), del testo unico delle leggi sul
Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n.
1054, e successive modificazioni, e dispone l'esecuzione
dell'ordinanza cautelare indicandone le modalita' e, ove occorra, il
soggetto che deve provvedere.
Art. 137.
Esecuzione forzata e sequestro dei titoli di proprieta' industriale
1. I diritti patrimoniali di proprieta' industriale possono formare
oggetto di esecuzione forzata.
2. All'esecuzione si applicano le norme stabilite dal codice di
procedura civile per l'esecuzione sui beni mobili.
3. Il pignoramento del titolo di proprieta' industriale si esegue
con atto notificato al debitore, a mezzo di ufficiale giudiziario.
L'atto deve contenere:
a) la dichiarazione di pignoramento del titolo di proprieta'
industriale, previa menzione degli elementi atti ad identificarlo;
b) la data del titolo e della sua spedizione in forma esecutiva;
c) la somma per cui si procede all'esecuzione;
d) il cognome, nome e domicilio, o residenza, del creditore e del
debitore;
e) il cognome e nome dell'ufficiale giudiziario.
4. Il debitore, dalla data della notificazione, assume gli obblighi
del sequestratario giudiziale del titolo di proprieta' industriale,
anche per quanto riguarda gli eventuali frutti. I frutti, maturati
dopo la data della notificazione, derivanti dalla concessione d'uso
del diritto di proprieta' industriale, si cumulano con il ricavato
della vendita, ai fini della successiva attribuzione.
5. Si osservano, nei riguardi della notificazione dell'atto di
pignoramento, le norme contenute nel codice di procedura civile per
la notificazione delle citazioni. Se colui al quale l'atto di
pignoramento deve essere notificato non abbia domicilio o residenza
nello Stato, ne' abbia in questo eletto domicilio, la notificazione
e' eseguita presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi. In
quest'ultimo caso, copia dell'atto e' affissa nell'Albo dell'Ufficio
ed inserita nel Bollettino ufficiale.
6. L'atto di pignoramento del diritto di proprieta' industriale
deve essere trascritto, a pena di inefficacia, entro otto giorni
dalla notifica. Avvenuta la trascrizione dell'atto di pignoramento
del diritto di proprieta' industriale, e finche' il pignoramento
stesso spiega effetto, i pignoramenti successivamente trascritti
valgono come opposizione sul prezzo di vendita, quando siano
notificati al creditore procedente.
7. La vendita e l'aggiudicazione dei diritti di proprieta'
industriale pignorati sono fatte con le corrispondenti norme
stabilite dal codice di procedura civile in quanto applicabili, salve
le disposizioni particolari del presente codice.
8. La vendita del diritto di proprieta' industriale non puo' farsi
se non siano trascorsi almeno trenta giorni dal pignoramento. Un
termine di venti giorni deve decorrere, per la vendita, dal decreto
di fissazione del giorno della vendita stessa. Il giudice, per la
vendita e l'aggiudicazione dei diritti di proprieta' industriale,
dispone le forme speciali che ritiene opportune nei singoli casi,
provvedendo altresi' per l'annunzio della vendita al pubblico, anche
in deroga alle norme del codice di procedura civile. All'uopo il
giudice puo' stabilire che l'annunzio sia affisso nei locali della
Camera di commercio ed in quelli dell'Ufficio italiano brevetti e
marchi e pubblicato nel Bollettino dei diritti di proprieta'
industriale.
9. Il verbale di aggiudicazione deve contenere gli estremi del
diritto di proprieta' industriale giuste le risultanze dei relativi
titoli.
10. Il creditore istante, nell'esecuzione forzata sui diritti di
proprieta' industriale, deve notificare almeno dieci giorni prima
della vendita, ai creditori titolari dei diritti di garanzia,
trascritti, l'atto di pignoramento e il decreto di fissazione del
giorno della vendita. Questi ultimi creditori devono depositare,
nella cancelleria dell'autorita' giudiziaria competente, le loro
domande di collocazione con i documenti giustificativi entro quindici
giorni dalla vendita. Chiunque vi abbia interesse puo' esaminare
dette domande e i documenti.
11. Trascorso il termine di quindici giorni, previsto nel comma 8,
il giudice, su istanza di una delle parti, fissa l'udienza nella
quale proporra' lo stato di graduazione e di ripartizione del prezzo
ricavato dalla vendita e dagli eventuali frutti. Il giudice,
nell'udienza, accertata l'osservanza delle disposizioni del comma 8,
ove le parti non si siano accordate sulla distribuzione del ricavato
dei frutti, procede alla graduazione fra i creditori ed alla
destribuzione di tale ricavato dei frutti stessi, secondo le relative
norme stabilite nel codice di procedura civile per l'esecuzione
mobiliare. I crediti con mora, eventuali o condizionati, diventano
esigibili secondo le norme del codice civile.
12. L'aggiudicatario del diritto di proprieta' industriale ha
diritto di ottenere che siano cancellate le trascrizioni dei diritti
di garanzia sul titolo corrispondente, depositando, presso l'Ufficio
italiano brevetti e marchi, copia del verbale di aggiudicazione e
attestato del cancelliere dell'avvenuto versamento del prezzo di
aggiudicazione, osservate le norme per la cancellazione delle
trascrizioni.
13. I diritti di proprieta' industriale, ancorche' in corso di
concessione o di registrazione, possono essere oggetto di sequestro.
Alla procedura del sequestro si applicano le disposizioni in materia
di esecuzione forzata stabilite dal presente articolo ed altresi'
quelle sul sequestro, stabilite dal codice di procedura civile.
14. Le controversie in materia di esecuzione forzata e di sequestro
dei diritti di proprieta' industriale si propongono davanti
all'autorita' giudiziaria dello Stato competente a norma
dell'articolo 120.
Art. 138.
Trascrizione
1. Debbono essere resi pubblici mediante trascrizione presso
l'Ufficio italiano brevetti e marchi:
a) gli atti fra vivi, a titolo oneroso o gratuito, che
trasferiscono in tutto o in parte, i diritti su titoli di proprieta'
industriale;
b) gli atti fra vivi, a titolo oneroso o gratuito, che
costituiscono, modificano o trasferiscono diritti personali o reali
di godimento privilegi speciali o diritti di garanzia, costituiti ai
sensi dell'articolo 140 concernenti i titoli anzidetti;
c) gli atti di divisione, di societa', di transazione, di
rinuncia, relativi ai diritti enunciati nelle lettere a) e b);
d) il verbale di pignoramento;
e) il verbale di aggiudicazione in seguito a vendita forzata;
f) il verbale di sospensione della vendita di parte dei diritti
di proprieta' industriale pignorati per essere restituiti al
debitore, a norma del codice di procedura civile;
g) i decreti di espropriazione per causa di pubblica utilita';
h) le sentenze che dichiarano l'esistenza degli atti indicati
nelle lettere a), b) e c), quando tali atti non siano stati
precedentemente trascritti. Le sentenze che pronunciano la nullita',
l'annullamento, la risoluzione, la rescissione, la revocazione di un
atto trascritto devono essere annotate in margine alla trascrizione
dell'atto al quale si riferiscono. Possono inoltre essere trascritte
le domande giudiziali dirette ad ottenere le sentenze di cui al
presente articolo. In tale caso gli effetti della trascrizione della
sentenza risalgono alla data della trascrizione della domanda
giudiziale;
i) i testamenti e gli atti che provano l'avvenuta successione
legittima e le sentenze relative;
l) le sentenze di rivendicazione di diritti di proprieta'
industriale e le relative domande giudiziali;
m) le sentenze che dispongono la conversione di titoli di
proprieta' industriale nulli e le relative domande giudiziali;
n) le domande giudiziali dirette ad ottenere le sentenze di cui
al presente articolo. In tal caso gli effetti della trascrizione
della sentenza risalgono alla data della trascrizione della domanda
giudiziale.
2. La trascrizione e' soggetta al pagamento del diritto prescritto.
3. Per ottenere la trascrizione, il richiedente deve presentare
apposita nota di trascrizione, sotto forma di domanda, allegando
copia autentica dell'atto pubblico ovvero l'originale o la copia
autentica della scrittura privata autenticata ovvero qualsiasi altra
documentazione prevista dall'articolo 195.
4. L'Ufficio italiano brevetti e marchi, esaminata la regolarita'
formale degli atti, procede, senza ritardo, alla trascrizione con la
data di presentazione della domanda.
5. L'ordine delle trascrizioni e' determinato dall'ordine di
presentazione delle domande.
6. Le omissioni o le inesattezze che non inducano incertezza
assoluta sull'atto che si intende trascrivere o sul titolo di
proprieta' industriale a cui l'atto si riferisce non comportano
l'invalidita' della trascrizione.
Art. 139.
Effetti della trascrizione
1. Gli atti e le sentenze, tranne i testamenti e gli altri atti e
sentenze indicati alle lettere d), i) ed l) dell'articolo 138,
finche' non siano trascritti, non hanno effetto di fronte ai terzi
che a qualunque titolo hanno acquistato e legalmente conservato
diritti sul titolo di proprieta' industriale.
2. Nel conflitto di piu' acquirenti dello stesso diritto di
proprieta' industriale dal medesimo titolare, e' preferito chi ha
trascritto per primo il suo titolo di acquisto.
3. La trascrizione del verbale di pignoramento, finche' dura la sua
efficacia, sospende gli effetti delle trascrizioni ulteriori degli
atti e delle sentenze anzidetti. Gli effetti di tali trascrizioni
vengono meno dopo la trascrizione del verbale di aggiudicazione,
purche' avvenga entro tre mesi dalla data della aggiudicazione
stessa.
4. I testamenti e gli atti che provano l'avvenuta legittima
successione e le sentenze relative sono trascritti solo per stabilire
la continuita' dei trasferimenti.
5. Sono opponibili ai terzi gli atti che trasferiscono, in tutto o
in parte, ovvero modificano i diritti inerenti ad una domanda o ad un
brevetto europeo, a condizione che siano stati trascritti nel
Registro italiano dei brevetti europei.
Art. 140.
Diritti di garanzia
1. I diritti di garanzia sui titoli di proprieta' industriale
devono essere costituiti per crediti di denaro.
2. Nel concorso di piu' diritti di garanzia, il grado e'
determinato dall'ordine delle trascrizioni.
3. La cancellazione delle trascrizioni dei diritti di garanzia e'
eseguita in seguito alla produzione dell'atto di consenso del
creditore con sottoscrizione autenticata ovvero quando la
cancellazione sia ordinata con sentenza passata in giudicato ovvero
in seguito al soddisfacimento dei diritti assistiti da garanzia a
seguito di esecuzione forzata.
4. Per la cancellazione e' dovuto lo stesso diritto prescritto per
la trascrizione.
Art. 141.
Espropriazione
1. Con esclusione dei diritti sui marchi, i diritti di proprieta'
industriale, ancorche' in corso di registrazione o di brevettazione,
possono essere espropriati dallo Stato nell'interesse della difesa
militare del Paese o per altre ragioni di pubblica utilita'.
2. L'espropriazione puo' essere limitata al diritto di uso per i
bisogni dello Stato, fatte salve le previsioni in materia di licenze
obbligatorie in quanto compatibili.
3. Con l'espropriazione anzidetta, quando sia effettuata
nell'interesse della difesa militare del Paese e riguardi titoli di
proprieta' industriale di titolari italiani, e' trasferito
all'amministrazione espropriante anche il diritto di chiedere titoli
di proprieta' industriale all'estero.
Art. 142.
Decreto di espropriazione
1. L'espropriazione viene disposta per decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta del Ministro competente, di concerto con i
Ministri delle attivita' produttive e dell'economia e delle finanze,
sentito il Consiglio dei ministri, se il provvedimento interessa la
difesa militare del Paese o, negli altri casi, la Commissione dei
ricorsi.
2. Il decreto di espropriazione nell'interesse della difesa
militare del Paese, quando viene emanato prima della stampa
dell'attestato di brevettazione o di registrazione, puo' contenere
l'obbligo e stabilire la durata del segreto sull'oggetto del titolo
di proprieta' industriale.
3. La violazione del segreto e' punita ai sensi dell'articolo 262
del codice penale.
4. Nel decreto di espropriazione e' fissata l'indennita' spettante
al titolare del diritto di proprieta' industriale, determinata sulla
base del valore di mercato dell'invenzione, sentita la Commissione
dei ricorsi.
5. Contro i decreti di espropriazione per causa di pubblica
utilita' e' ammesso il ricorso al Tribunale amministrativo regionale
competente per territorio il quale provvede con giurisdizione
esclusiva e con applicazione del rito speciale di cui all'articolo
23-bis, legge 6 dicembre 1971, n. 1034.
Art. 143.
Indennita' di espropriazione
1. Ove il titolare del diritto espropriato non accetti l'indennita'
fissata ai sensi dell'articolo 142 ed in mancanza di accordo fra il
titolare e l'amministrazione procedente, l'indennita' e' determinata
da un collegio di arbitratori.
2. All'inventore o all'autore, il quale provi di avere perduto il
diritto di priorita' all'estero per il ritardo della decisione
negativa del Ministero in merito all'espropriazione, e' concesso un
equo indennizzo, osservate le norme relative all'indennita' di
espropriazione.
3. I decreti di espropriazione devono essere annotati nel Registro
dei titoli di proprieta' industriale a cura dell'Ufficio italiano
brevetti e marchi.
Sezione II Misure contro la pirateria
|
Art. 144.
Atti di pirateria
1. Agli effetti delle norme contenute nella presente sezione sono
atti di pirateria le contraffazioni e le usurpazioni di altrui
diritti di proprieta' industriale, realizzate dolosamente in modo
sistematico.
Art. 144-bis (2)
(( Sequestro conservativo ))
(( 1. Quando la parte lesa faccia valere l'esistenza di circostanze
atte a pregiudicare il soddisfacimento del risarcimento del danno,
l'autorita' giudiziaria puo' disporre, ai sensi dell'articolo 671 del
codice di procedura civile, il sequestro conservativo dei beni mobili
ed immobili del preteso autore della violazione, compreso il blocco
dei suoi conti bancari e di altri beni fino alla concorrenza del
presumibile ammontare del danno. A tale fine l'autorita' giudiziaria
puo' disporre la comunicazione della documentazione bancaria,
finanziaria o commerciale oppure autorizzare l'accesso alle
pertinenti informazioni. ))
Art. 145 (1)
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 14 MARZO 2005, N. 35,
CONVERTITO CON L. 14 MAGGIO 2005, N. 80 ))
Art. 146.
Interventi contro la pirateria
1. Qualora ne abbia notizia, il Ministero delle attivita'
produttive segnala alla Procura della Repubblica, competente per
territorio, per le iniziative di sua competenza, i casi di pirateria.
2. Fatta salva la repressione dei reati e l'applicazione della
normativa nazionale e comunitaria vigente in materia, di competenza
dell'autorita' doganale, il Ministero delle attivita' produttive, per
il tramite del Prefetto della provincia interessata e i sindaci,
limitatamente al territorio comunale, possono disporre anche
d'ufficio, il sequestro amministrativo della merce contraffatta e,
decorsi tre mesi, previa autorizzazione dell'autorita' giudiziaria di
cui al comma 3, procedere alla sua distruzione, a spese del
contravventore. E' fatta salva la facolta' di conservare i campioni
da utilizzare a fini giudiziari.
3. Competente ad autorizzare la distruzione e' il presidente della
sezione specializzata di cui all'articolo 120, nel cui territorio e'
compiuto l'atto di pirateria, su richiesta dell'amministrazione
statale o comunale che ha disposto il sequestro.
4. L'opposizione avverso il provvedimento di distruzione di cui al
comma 2 e' proposta nelle forme di cui agli articoli 22 e 23 della
legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Il
termine per ricorrere decorre dalla data di notificazione del
provvedimento o da quella della sua pubblicazione, per estratto,
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.