Raccolta Normativa
Indice del codice della proprietaą industriale
Art. 194.
Procedura di espropriazione
1. Il decreto di espropriazione e' trasmesso in copia all'Ufficio
italiano brevetti e marchi e notificato, nelle forme previste per la
notificazione degli atti processuali civili, agli interessati.
Avvenuta la notifica, i diritti che hanno formato oggetto della
espropriazione vengono acquisiti dall'amministrazione espropriante,
che ha, senz'altro, facolta' di avvalersene. All'amministrazione
stessa e' anche trasferito l'eventuale onere del pagamento dei
diritti prescritti per il mantenimento in vigore del diritto di
proprieta' industriale. Salvo il caso che la pubblicazione possa
recare pregiudizio, dei decreti di espropriazione e di quelli che
modificano o revocano i precedenti decreti, l'Ufficio italiano
brevetti e marchi da' notizia nel Bollettino ufficiale e fa
annotazione nel titolo o nella domanda.
2. Nel decreto di espropriazione della sola utilizzazione del
diritto di proprieta' industriale deve essere indicata la durata
dell'utilizzazione espropriata. Nel caso in cui sia stata espropriata
la sola utilizzazione del diritto di proprieta' industriale, la
brevettazione e la registrazione, nonche' la pubblicazione dei
relativi titoli si effettuano secondo la procedura ordinaria.
3. Ai soli fini della determinazione dell'indennita' da
corrispondersi per l'espropriazione, se non si raggiunge l'accordo
circa l'ammontare della stessa, provvede un Collegio di arbitratori
composto di tre membri, nominati uno da ciascuna delle parti ed il
terzo nominato dai primi due, o, in caso di disaccordo, dal
presidente della sezione specializzata del Tribunale di Roma. Gli
arbitratori devono essere scelti fra coloro che abbiano acquisito
professionalita' ed esperienza nel settore della proprieta'
industriale. Si applicano in quanto compatibili le norme
dell'articolo 806 e seguenti del codice di procedura civile.
4. Il Collegio degli arbitratori deve procedere con equo
apprezzamento tenendo conto della perdita del vantaggio competitivo
che sarebbe derivato dal brevetto espropriato.
5. Le spese dell'arbitraggio, gli onorari dovuti agli arbitri e le
spese e gli onorari di difesa sono liquidati nel lodo, che stabilisce
altresi' su chi ed in quale misura debba gravare l'onere relativo.
Tale onere grava, in ogni caso, sull'espropriato quando l'indennita'
venga liquidata in misura inferiore a quella offerta inizialmente
dall'amministrazione.
6. La determinazione degli arbitratari puo' essere impugnata
davanti alla sezione specializzata del Tribunale di Roma che provvede
alla quantificazione dell'indennita'. Il termine dell'impugnazione e'
di sessanta giorni a decorrere dal momento in cui la determinazione
dell'indennita' viene comunicata alle parti.
Art. 195.
Domande di trascrizione
1. Le domande di trascrizione devono essere redatte in duplice
esemplare, di cui uno viene restituito al richiedente con la
dichiarazione dell'avvenuta trascrizione, secondo le prescrizioni di
cui al decreto del Ministro delle attivita' produttive.
2. La domanda deve contenere:
a) il cognome, nome e domicilio del beneficiario della
trascrizione richiesta e del mandatario, se vi sia;
b) il cognome e nome del titolare del diritto di proprieta'
industriale;
c) la natura dell'atto o il motivo che giustifica la trascrizione
richiesta;
d) l'elencazione dei diritti di proprieta' industriale oggetto
della trascrizione richiesta;
e) nel caso di cambiamento di titolarita', il nome dello Stato di
cui il nuovo richiedente o il nuovo titolare ha la cittadinanza, il
nome dello Stato di cui il nuovo richiedente o il nuovo titolare ha
il domicilio, ovvero il nome dello Stato nel quale il nuovo
richiedente o il nuovo titolare ha uno stabilimento industriale o
commerciale effettivo e serio.
Art. 196.
Procedura di trascrizione
1. Alla domanda di trascrizione, di cui al comma 2, debbono essere
uniti:
a) copia dell'atto da cui risulta il cambiamento di titolarita' o
dell'atto che costituisce o modifica o estingue i diritti personali o
reali di godimento o di garanzia di cui al comma 1, lettera a),
ovvero copia dei verbali e sentenze di cui al comma 1, lettera b),
osservate le norme della legge sul registro ove occorra, oppure un
estratto dell'atto stesso oppure nel caso di fusione una
certificazione rilasciata dal Registro delle imprese o da altra
autorita' competente, oppure, nel caso di cessione, una dichiarazione
di cessione o di avvenuta cessione firmata dal cedente e dal
cessionario con l'elencazione dei diritti oggetto della cessione;
oppure in caso di rinunzia una dichiarazione di rinunzia sottoscritta
dal titolare; l'Ufficio italiano brevetti e marchi puo' richiedere
che la copia dell'atto o dell'estratto sia certificata conforme
all'originale da un pubblico ufficiale o da ogni altra autorita'
pubblica competente.
b) il documento comprovante il pagamento dei diritti prescritti.
2. E' sufficiente una sola richiesta quando la trascrizione
riguarda piu' diritti di proprieta' industriale sia allo stato di
domanda che concessi alla stessa persona, a condizione che il
beneficiario del cambiamento di titolarita' o dei diritti di
godimento o garanzia o dell'atto da trascrivere sia lo stesso per
tutti i titoli e che i numeri di tutte le domande e di tutti i titoli
in questione siano indicati nella richiesta medesima.
3. Quando vi sia mandatario, si dovra' unire anche l'atto di nomina
ai sensi dell'articolo 201.
4. Sul registro per ogni trascrizione si deve indicare:
a) la data di presentazione della domanda, che e' quella della
trascrizione;
b) il cognome, nome e domicilio dell'avente causa, o la
denominazione e la sede, se trattasi di societa' o di ente morale,
nonche' il cognome, nome e domicilio del mandatario, quando vi sia;
c) la natura dei diritti ai quali la trascrizione si riferisce.
5. I documenti e le sentenze, presentati per la trascrizione,
vengono conservati dall'Ufficio italiano brevetti e marchi.
6. Le richieste di cancellazione delle trascrizioni debbono essere
fatte nelle stesse forme e con le stesse modalita' stabilite per le
domande di trascrizione. Le cancellazioni devono essere eseguite
mediante annotazione a margine.
7. Qualora, per la trascrizione dei diritti di garanzia, sia
necessario convertire l'ammontare del credito in moneta nazionale,
tale conversione sara' fatta in base al corso del cambio del giorno
in cui la garanzia e' stata concessa.
Art. 197.
Annotazioni
1. Il richiedente o il suo mandatario, se vi sia, deve in ciascuna
domanda indicare o eleggere il suo domicilio nello Stato per tutte le
comunicazioni e notificazioni da farsi a norma del presente codice.
2. I mutamenti del nome o del domicilio del titolare del diritto di
proprieta' industriale o del suo mandatario, se vi sia, devono essere
portati a conoscenza dell'Ufficio per l'annotazione sul registro di
cui all'articolo 185.
3. La domanda di annotazione di cambiamento di nome o indirizzo
deve essere redatta in unico esemplare secondo le prescrizioni di cui
al regolamento di attuazione.
4. E' sufficiente una sola richiesta quando la modifica riguarda
piu' diritti di proprieta' industriale sia allo stato di domanda che
concessi.
5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano al
cambiamento di nome o di indirizzo del mandatario di cui all'articolo
201.
6. Le sentenze che pronunciano la nullita' o la decadenza dei
titoli di proprieta' industriale pervenuti all'Ufficio italiano
brevetti e marchi devono essere annotate sul registro e di esse deve
essere data notizia nel Bollettino ufficiale.
Art. 198.
Procedure di segretazione militare
1. Coloro che risiedono nel territorio dello Stato non possono,
senza autorizzazione del Ministero delle attivita' produttive,
depositare esclusivamente presso uffici di Stati esteri o l'Ufficio
brevetti europeo o l'Ufficio internazionale dell'organizzazione
mondiale della proprieta' intellettuale in qualita' di ufficio
ricevente, le loro domande di concessione di brevetto per invenzione,
modello di utilita' o di topografia, ne' depositarle presso tali
uffici prima che siano trascorsi novanta giorni dalla data del
deposito in Italia, o da quella di presentazione dell'istanza di
autorizzazione. Il Ministero predetto provvede sulle istanze di
autorizzazione, previo nulla osta del Ministero della difesa.
Trascorso il termine di novanta giorni senza che sia intervenuto un
provvedimento di rifiuto, l'autorizzazione deve intendersi concessa.
2. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, la violazione
delle disposizioni del comma 1 e' punita con l'ammenda non inferiore
a 77,47 euro o con l'arresto. Se la violazione e' commessa quando
l'autorizzazione sia stata negata, si applica l'arresto in misura non
inferiore ad un anno.
3. L'Ufficio italiano brevetti e marchi mette con immediatezza a
disposizione del servizio militare brevetti del Ministero della
difesa le domande di brevetto per invenzioni industriali, per modelli
di utilita' e per topografie di prodotti a semiconduttori ad esso
pervenute.
4. Qualora la sezione predetta ritenga che le domande riguardino
invenzioni o modelli utili alla difesa del Paese, anche ufficiali o
funzionari estranei alla sezione stessa espressamente delegati dal
Ministro della difesa possono prendere visione, nella sede
dell'Ufficio, delle descrizioni e dei disegni allegati alle domande.
5. Tutti coloro che hanno preso visione di domande e di documenti
relativi a brevetti o che ne hanno avuto notizia per ragioni di
ufficio sono tenuti all'obbligo del segreto.
6. Entro novanta giorni successivi alla data del deposito delle
domande, il Ministero della difesa puo' chiedere all'Ufficio italiano
brevetti e marchi il differimento della concessione del titolo di
proprieta' industriale e di ogni pubblicazione relativa. L'Ufficio
da' comunicazione della richiesta all'interessato, diffidandolo ad
osservare l'obbligo del segreto.
7. Se, entro otto mesi dalla data del deposito della domanda, il
Ministero competente non ha inviato all'Ufficio e al richiedente, in
quanto questi abbia indicato il proprio domicilio nello Stato, la
notizia di voler procedere all'espropriazione, si da' seguito alla
procedura ordinaria per la concessione del titolo di proprieta'
industriale. Nel termine predetto, il Ministero della difesa puo'
chiedere che sia ulteriormente differito, per un tempo non superiore
a tre anni dalla data di deposito della domanda, la concessione del
titolo di proprieta' industriale ed ogni pubblicazione relativa. In
tal caso l'inventore o il suo avente causa ha diritto ad
un'indennita' per la determinazione della quale si applicano le
disposizioni in materia di espropriazione.
8. Per i modelli di utilita' l'ulteriore differimento previsto nel
comma 7 puo' essere chiesto per un tempo non superiore a un anno
dalla data di deposito della domanda.
9. A richiesta di Stati esteri che accordino il trattamento di
reciprocita', il Ministero della difesa puo' richiedere, per un tempo
anche superiore a tre anni, il differimento della concessione del
brevetto e di ogni pubblicazione relativa all'invenzione per domande
di brevetto gia' depositate all'estero e ivi assoggettate a vincolo
di segreto.
10. Le indennita' eventuali sono a carico dello Stato estero
richiedente.
11. L'invenzione deve essere tenuta segreta dopo la comunicazione
della richiesta di differimento e per tutta la durata del
differimento stesso, nonche' durante lo svolgimento della
espropriazione e dopo il relativo decreto se questo porti l'obbligo
del segreto.
12. L'invenzione deve essere, altresi', tenuta segreta nel caso
previsto dal comma 6, dopo che sia stata comunicata all'interessato
la determinazione di promuovere l'espropriazione con imposizione del
segreto.
13. L'obbligo del segreto cessa qualora il Ministero della difesa
lo consenta.
14. La violazione del segreto e' punita ai termini dell'articolo
262 del codice penale.
15. Il Ministero della difesa puo' chiedere che le domande di
brevetto per le invenzioni industriali di organismi dipendenti o
vigilati siano mantenute segrete.
16. Qualora, per invenzione interessante la difesa militare del
Paese, il Ministero della difesa richieda o, nell'ipotesi di
differimento di cui al comma 6, consenta la concessione del brevetto,
la procedura relativa si svolge, su domanda dello stesso Ministero,
in forma segreta. In tale caso non si effettua alcuna pubblicazione e
non si consentono le visioni nel presente codice.
17. In caso di esposizioni da tenersi nel territorio dello Stato,
il Ministero della difesa ha facolta', mediante propri funzionari od
ufficiali, di procedere a particolareggiato esame degli oggetti e dei
trovati consegnati per l'esposizione che possano ritenersi utili alla
difesa militare del Paese ed ha facolta' altresi' di assumere notizie
e chiedere chiarimenti sugli oggetti e trovati stessi.
18. Gli enti organizzatori di esposizioni devono consegnare ai
suddetti funzionari o ufficiali gli elenchi completi degli oggetti da
esporre riferentisi ad invenzioni industriali non protette ai sensi
del presente codice.
19. I funzionari e gli ufficiali di cui al comma 17 possono imporre
all'ente stesso il divieto di esposizione degli oggetti utili alla
difesa militare del Paese.
20. Il Ministero della difesa, a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento, deve dare notizia alla presidenza dell'esposizione e
agli interessati del divieto di esposizione, diffidandoli circa
l'obbligo del segreto. La presidenza dell'esposizione deve conservare
gli oggetti sottoposti al divieto di esposizione con il vincolo di
segreto sulla loro natura.
21. Nel caso che il divieto di esposizione venga imposto dopo che
gli oggetti siano stati esposti, gli oggetti stessi devono essere
subito ritirati senza, peraltro, imposizione del vincolo del segreto.
22. E' fatta salva, in ogni caso, la facolta' del Ministero della
difesa, per gli oggetti che si riferiscono ad invenzioni riconosciute
utili alla difesa militare del Paese, di procedere all'espropriazione
dei diritti derivanti dall'invenzione ai sensi delle norme relative
all'espropriazione contenute nel presente codice.
23. Qualora non sia rispettato il divieto di esposizione, i
responsabili dell'abusiva esposizione sono puniti con la sanzione
amministrativa da 25,00 euro a 13.000,00 euro.
Art. 199.
Procedura di licenza obbligatoria
1. Chiunque voglia ottenere la licenza obbligatoria di cui agli
articoli 70 e 71 del capo II, sezione IV, per l'uso non esclusivo di
invenzione industriale o di modello di utilita' deve presentare
istanza motivata all'Ufficio italiano brevetti e marchi, indicando la
misura e le modalita' di pagamento del compenso offerto. L'Ufficio
da' pronta notizia dell'istanza, mediante raccomandata con avviso di
ricevimento, al titolare del brevetto ed a coloro che abbiano
acquistato diritti sul brevetto in base ad atti trascritti o
annotati.
2. Entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della
raccomandata, il titolare del brevetto e tutti coloro che ne hanno
diritto in base ad atti trascritti o annotati possono opporsi
all'accoglimento dell'istanza ovvero dichiarare di non accettare la
misura e le modalita' di pagamento del compenso. L'opposizione deve
essere motivata.
3. In caso di opposizioni, entro quarantacinque giorni dalla data
di scadenza del termine per la presentazione delle stesse, l'Ufficio
italiano brevetti e marchi convoca per un tentativo di conciliazione
l'istante, il titolare del brevetto e tutti coloro che hanno diritti
in base ad atti trascritti o annotati. L'atto di convocazione e'
inviato ai soggetti suddetti mediante raccomandata con avviso di
ricevimento o tramite altri mezzi, anche informatici, purche'
siffatte modalita' garantiscano una sufficiente certezza
dell'avvenuto ricevimento della comunicazione.
4. Nell'atto di convocazione l'Ufficio italiano brevetti e marchi
deve comunicare e trasmettere all'istante copia delle opposizioni
presentate.
5. L'istante puo' presentare controdeduzioni scritte all'Ufficio
italiano brevetti e marchi entro il quinto giorno antecedente alla
data di svolgimento della riunione.
6. Nei quarantacinque giorni successivi alla data della riunione
per il tentativo di conciliazione, il Ministero delle attivita'
produttive concede la licenza o respinge l'istanza.
7. Il termine per la conclusione del procedimento e' di centottanta
giorni, decorrenti dalla data di presentazione della domanda.
Art. 200.
Procedura di licenza volontaria sui principi attivi
1. La domanda di richiesta di licenza volontaria sui principi
attivi, corredata dell'attestazione comprovante l'avvenuto pagamento
dei diritti nella misura stabilita dal decreto del Ministro delle
attivita' produttive di cui all'articolo 226, deve contenere le
seguenti informazioni:
a) nome o ragione sociale e domicilio o sede sociale del
richiedente la licenza volontaria;
b) nome del principio attivo;
c) estremi di protezione, numero del brevetto e del certificato
complementare di protezione;
d) indicazione dell'officina farmaceutica italiana, regolarmente
autorizzata dal Ministero della salute ai sensi di legge, ove si
intende produrre il principio attivo.
2. Il richiedente deve inoltrare, a mezzo raccomandata con ricevuta
di ritorno o tramite altri mezzi che garantiscano l'avvenuto
ricevimento della comunicazione, all'Ufficio italiano brevetti e
marchi (UIBM) domanda, con allegata traduzione in lingua inglese,
corredata dagli elementi previsti dal comma 8.
3. L'UIBM da' pronta notizia, mediante raccomandata con ricevuta di
ritorno o tramite altri mezzi che garantiscano l'avvenuto ricevimento
della comunicazione, dell'istanza alle parti interessate e a coloro
che abbiano acquisito diritti sul brevetto ovvero sul certificato
complementare di protezione in base ad atti trascritti o annotati.
4. Qualora entro novanta giorni dalla data di ricevimento della
domanda, prorogabili d'intesa tra le parti, le stesse raggiungano un
accordo sulla base di una royalty contenuta, copia dello stesso deve
essere trasmessa, con analoghe modalita', al Ministero delle
attivita' produttive - UIBM. Se nei trenta giorni successivi
l'Ufficio non comunica rilievi alle parti, l'accordo di licenza
volontaria si intende perfezionato.
5. Nel caso in cui le parti comunichino all'UIBM che non e' stato
possibile raggiungere un accordo, l'Ufficio da' inizio alla procedura
di conciliazione di cui al comma 15.
6. Il Ministero delle attivita' produttive, nomina, con proprio
decreto, una commissione avente il compito di valutare le richieste
di licenza volontaria per le quali non e' stato possibile raggiungere
un accordo tra parti.
7. La commissione e' composta da sei componenti e da altrettanti
supplenti di cui:
a) due rappresentanti del Ministero delle attivita' produttive;
b) un rappresentante del Ministero della salute;
c) un rappresentante della Agenzia italiana del farmaco;
d) un rappresentante dei detentori di CCP, su proposta delle
associazioni di categoria maggiormente rappresentative;
e) un rappresentante dei produttori di principi attivi
farmaceutici, su proposta delle associazioni di categoria
maggiormente rappresentative.
8. La commissione di cui al comma 14, entro trenta giorni dalla
data di comunicazione ricevuta dall'UIBM del mancato accordo
raggiunto tra le parti, procede alla loro convocazione, al fine di
individuare un'ipotesi di accordo finalizzato a contemperare le
esigenze delle parti medesime, garantendo, comunque, un'equa
remunerazione del soggetto che rilascia la licenza volontaria,
mediante indicazione di una royalty contenuta, stabilita con criteri
che tengono conto delle necessita' di competizione internazionale dei
produttori di principi attivi.
9. Qualora, nonostante la mediazione ministeriale, l'accordo di
licenza non venga concluso, il Ministero delle attivita' produttive,
ove ne ravvisi i presupposti giuridici, dispone la trasmissione degli
atti del procedimento all'Autorita' garante della concorrenza e del
mercato.