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Codice proprieta' industriale: procedure speciali

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Fonte: normattiva.it (I testi non hanno carattere di ufficialitą)

Indice del codice della proprietaą industriale
Capo V
PROCEDURE SPECIALI
                              Art. 194.
                     Procedura di espropriazione
  1.  Il  decreto di espropriazione e' trasmesso in copia all'Ufficio
italiano  brevetti e marchi e notificato, nelle forme previste per la
notificazione   degli  atti  processuali  civili,  agli  interessati.
Avvenuta  la  notifica,  i  diritti  che  hanno formato oggetto della
espropriazione  vengono  acquisiti dall'amministrazione espropriante,
che  ha,  senz'altro,  facolta'  di  avvalersene. All'amministrazione
stessa  e'  anche  trasferito  l'eventuale  onere  del  pagamento dei
diritti  prescritti  per  il  mantenimento  in  vigore del diritto di
proprieta'  industriale.  Salvo  il  caso  che la pubblicazione possa
recare  pregiudizio,  dei  decreti  di espropriazione e di quelli che
modificano  o  revocano  i  precedenti  decreti,  l'Ufficio  italiano
brevetti   e  marchi  da'  notizia  nel  Bollettino  ufficiale  e  fa
annotazione nel titolo o nella domanda.
  2.  Nel  decreto  di  espropriazione  della  sola utilizzazione del
diritto  di  proprieta'  industriale  deve  essere indicata la durata
dell'utilizzazione espropriata. Nel caso in cui sia stata espropriata
la  sola  utilizzazione  del  diritto  di  proprieta' industriale, la
brevettazione  e  la  registrazione,  nonche'  la  pubblicazione  dei
relativi titoli si effettuano secondo la procedura ordinaria.
  3.   Ai   soli   fini   della   determinazione  dell'indennita'  da
corrispondersi  per  l'espropriazione,  se non si raggiunge l'accordo
circa  l'ammontare  della stessa, provvede un Collegio di arbitratori
composto  di  tre  membri, nominati uno da ciascuna delle parti ed il
terzo  nominato  dai  primi  due,  o,  in  caso  di  disaccordo,  dal
presidente  della  sezione  specializzata  del Tribunale di Roma. Gli
arbitratori  devono  essere  scelti  fra coloro che abbiano acquisito
professionalita'   ed   esperienza   nel   settore  della  proprieta'
industriale.   Si   applicano   in   quanto   compatibili   le  norme
dell'articolo 806 e seguenti del codice di procedura civile.
  4.   Il   Collegio   degli  arbitratori  deve  procedere  con  equo
apprezzamento  tenendo  conto della perdita del vantaggio competitivo
che sarebbe derivato dal brevetto espropriato.
  5.  Le spese dell'arbitraggio, gli onorari dovuti agli arbitri e le
spese e gli onorari di difesa sono liquidati nel lodo, che stabilisce
altresi'  su  chi  ed in quale misura debba gravare l'onere relativo.
Tale  onere grava, in ogni caso, sull'espropriato quando l'indennita'
venga  liquidata  in  misura  inferiore a quella offerta inizialmente
dall'amministrazione.
  6.  La  determinazione  degli  arbitratari  puo'  essere  impugnata
davanti alla sezione specializzata del Tribunale di Roma che provvede
alla quantificazione dell'indennita'. Il termine dell'impugnazione e'
di  sessanta  giorni a decorrere dal momento in cui la determinazione
dell'indennita' viene comunicata alle parti.

	        
	      
                              Art. 195.
                       Domande di trascrizione
  1.  Le  domande  di  trascrizione  devono essere redatte in duplice
esemplare,  di  cui  uno  viene  restituito  al  richiedente  con  la
dichiarazione  dell'avvenuta trascrizione, secondo le prescrizioni di
cui al decreto del Ministro delle attivita' produttive.
  2. La domanda deve contenere:
    a) il   cognome,   nome   e   domicilio  del  beneficiario  della
trascrizione richiesta e del mandatario, se vi sia;
    b) il  cognome  e  nome  del  titolare  del diritto di proprieta'
industriale;
    c) la natura dell'atto o il motivo che giustifica la trascrizione
richiesta;
    d) l'elencazione  dei  diritti  di proprieta' industriale oggetto
della trascrizione richiesta;
    e) nel caso di cambiamento di titolarita', il nome dello Stato di
cui  il  nuovo richiedente o il nuovo titolare ha la cittadinanza, il
nome  dello  Stato di cui il nuovo richiedente o il nuovo titolare ha
il  domicilio,  ovvero  il  nome  dello  Stato  nel  quale  il  nuovo
richiedente  o  il  nuovo  titolare ha uno stabilimento industriale o
commerciale effettivo e serio.

	        
	      
                              Art. 196.
                      Procedura di trascrizione
  1.  Alla domanda di trascrizione, di cui al comma 2, debbono essere
uniti:
    a) copia dell'atto da cui risulta il cambiamento di titolarita' o
dell'atto che costituisce o modifica o estingue i diritti personali o
reali  di  godimento  o  di  garanzia  di cui al comma 1, lettera a),
ovvero  copia  dei  verbali e sentenze di cui al comma 1, lettera b),
osservate  le  norme  della legge sul registro ove occorra, oppure un
estratto   dell'atto   stesso   oppure   nel   caso  di  fusione  una
certificazione  rilasciata  dal  Registro  delle  imprese  o da altra
autorita' competente, oppure, nel caso di cessione, una dichiarazione
di  cessione  o  di  avvenuta  cessione  firmata  dal  cedente  e dal
cessionario  con  l'elencazione  dei  diritti oggetto della cessione;
oppure in caso di rinunzia una dichiarazione di rinunzia sottoscritta
dal  titolare;  l'Ufficio  italiano brevetti e marchi puo' richiedere
che  la  copia  dell'atto  o  dell'estratto  sia certificata conforme
all'originale  da  un  pubblico  ufficiale  o da ogni altra autorita'
pubblica competente.
    b) il documento comprovante il pagamento dei diritti prescritti.
  2.  E'  sufficiente  una  sola  richiesta  quando  la  trascrizione
riguarda  piu'  diritti  di  proprieta' industriale sia allo stato di
domanda  che  concessi  alla  stessa  persona,  a  condizione  che il
beneficiario   del  cambiamento  di  titolarita'  o  dei  diritti  di
godimento  o  garanzia  o  dell'atto da trascrivere sia lo stesso per
tutti i titoli e che i numeri di tutte le domande e di tutti i titoli
in questione siano indicati nella richiesta medesima.
  3. Quando vi sia mandatario, si dovra' unire anche l'atto di nomina
ai sensi dell'articolo 201.
  4. Sul registro per ogni trascrizione si deve indicare:
    a) la  data  di  presentazione della domanda, che e' quella della
trascrizione;
    b) il   cognome,   nome  e  domicilio  dell'avente  causa,  o  la
denominazione  e  la  sede, se trattasi di societa' o di ente morale,
nonche' il cognome, nome e domicilio del mandatario, quando vi sia;
    c) la natura dei diritti ai quali la trascrizione si riferisce.
  5.  I  documenti  e  le  sentenze,  presentati per la trascrizione,
vengono conservati dall'Ufficio italiano brevetti e marchi.
  6.  Le richieste di cancellazione delle trascrizioni debbono essere
fatte  nelle  stesse forme e con le stesse modalita' stabilite per le
domande  di  trascrizione.  Le  cancellazioni  devono essere eseguite
mediante annotazione a margine.
  7.  Qualora,  per  la  trascrizione  dei  diritti  di garanzia, sia
necessario  convertire  l'ammontare  del credito in moneta nazionale,
tale  conversione  sara' fatta in base al corso del cambio del giorno
in cui la garanzia e' stata concessa.

	        
	      
                              Art. 197.
                             Annotazioni
  1.  Il richiedente o il suo mandatario, se vi sia, deve in ciascuna
domanda indicare o eleggere il suo domicilio nello Stato per tutte le
comunicazioni e notificazioni da farsi a norma del presente codice.
  2. I mutamenti del nome o del domicilio del titolare del diritto di
proprieta' industriale o del suo mandatario, se vi sia, devono essere
portati  a  conoscenza dell'Ufficio per l'annotazione sul registro di
cui all'articolo 185.
  3.  La  domanda  di  annotazione di cambiamento di nome o indirizzo
deve essere redatta in unico esemplare secondo le prescrizioni di cui
al regolamento di attuazione.
  4.  E'  sufficiente  una sola richiesta quando la modifica riguarda
piu'  diritti di proprieta' industriale sia allo stato di domanda che
concessi.
  5.  Le  disposizioni  di  cui  ai  commi  1,  2 e 3 si applicano al
cambiamento di nome o di indirizzo del mandatario di cui all'articolo
201.
  6.  Le  sentenze  che  pronunciano  la  nullita' o la decadenza dei
titoli  di  proprieta'  industriale  pervenuti  all'Ufficio  italiano
brevetti  e marchi devono essere annotate sul registro e di esse deve
essere data notizia nel Bollettino ufficiale.

	        
	      
                              Art. 198.
                 Procedure di segretazione militare
  1.  Coloro  che  risiedono  nel territorio dello Stato non possono,
senza   autorizzazione  del  Ministero  delle  attivita'  produttive,
depositare  esclusivamente  presso uffici di Stati esteri o l'Ufficio
brevetti   europeo  o  l'Ufficio  internazionale  dell'organizzazione
mondiale  della  proprieta'  intellettuale  in  qualita'  di  ufficio
ricevente, le loro domande di concessione di brevetto per invenzione,
modello  di  utilita'  o  di  topografia, ne' depositarle presso tali
uffici  prima  che  siano  trascorsi  novanta  giorni  dalla data del
deposito  in  Italia,  o  da  quella di presentazione dell'istanza di
autorizzazione.  Il  Ministero  predetto  provvede  sulle  istanze di
autorizzazione,   previo  nulla  osta  del  Ministero  della  difesa.
Trascorso  il  termine di novanta giorni senza che sia intervenuto un
provvedimento di rifiuto, l'autorizzazione deve intendersi concessa.
  2.  Salvo  che il fatto costituisca piu' grave reato, la violazione
delle  disposizioni del comma 1 e' punita con l'ammenda non inferiore
a  77,47  euro  o  con l'arresto. Se la violazione e' commessa quando
l'autorizzazione sia stata negata, si applica l'arresto in misura non
inferiore ad un anno.
  3.  L'Ufficio  italiano  brevetti e marchi mette con immediatezza a
disposizione  del  servizio  militare  brevetti  del  Ministero della
difesa le domande di brevetto per invenzioni industriali, per modelli
di  utilita'  e  per  topografie di prodotti a semiconduttori ad esso
pervenute.
  4.  Qualora  la  sezione predetta ritenga che le domande riguardino
invenzioni  o  modelli utili alla difesa del Paese, anche ufficiali o
funzionari  estranei  alla  sezione stessa espressamente delegati dal
Ministro   della   difesa   possono   prendere  visione,  nella  sede
dell'Ufficio, delle descrizioni e dei disegni allegati alle domande.
  5.  Tutti  coloro che hanno preso visione di domande e di documenti
relativi  a  brevetti  o  che  ne  hanno avuto notizia per ragioni di
ufficio sono tenuti all'obbligo del segreto.
  6.  Entro  novanta  giorni  successivi alla data del deposito delle
domande, il Ministero della difesa puo' chiedere all'Ufficio italiano
brevetti  e  marchi  il  differimento della concessione del titolo di
proprieta'  industriale  e  di ogni pubblicazione relativa. L'Ufficio
da'  comunicazione  della  richiesta all'interessato, diffidandolo ad
osservare l'obbligo del segreto.
  7.  Se,  entro  otto mesi dalla data del deposito della domanda, il
Ministero  competente non ha inviato all'Ufficio e al richiedente, in
quanto  questi  abbia  indicato  il proprio domicilio nello Stato, la
notizia  di  voler  procedere all'espropriazione, si da' seguito alla
procedura  ordinaria  per  la  concessione  del  titolo di proprieta'
industriale.  Nel  termine  predetto,  il Ministero della difesa puo'
chiedere  che sia ulteriormente differito, per un tempo non superiore
a  tre  anni dalla data di deposito della domanda, la concessione del
titolo  di  proprieta' industriale ed ogni pubblicazione relativa. In
tal   caso   l'inventore   o  il  suo  avente  causa  ha  diritto  ad
un'indennita'  per  la  determinazione  della  quale  si applicano le
disposizioni in materia di espropriazione.
  8.  Per i modelli di utilita' l'ulteriore differimento previsto nel
comma  7  puo'  essere  chiesto  per un tempo non superiore a un anno
dalla data di deposito della domanda.
  9.  A  richiesta  di  Stati  esteri che accordino il trattamento di
reciprocita', il Ministero della difesa puo' richiedere, per un tempo
anche  superiore  a  tre  anni, il differimento della concessione del
brevetto  e di ogni pubblicazione relativa all'invenzione per domande
di  brevetto  gia' depositate all'estero e ivi assoggettate a vincolo
di segreto.
  10.  Le  indennita'  eventuali  sono  a  carico  dello Stato estero
richiedente.
  11.  L'invenzione  deve essere tenuta segreta dopo la comunicazione
della   richiesta   di   differimento  e  per  tutta  la  durata  del
differimento   stesso,   nonche'   durante   lo   svolgimento   della
espropriazione  e  dopo il relativo decreto se questo porti l'obbligo
del segreto.
  12.  L'invenzione  deve  essere,  altresi', tenuta segreta nel caso
previsto  dal  comma 6, dopo che sia stata comunicata all'interessato
la  determinazione di promuovere l'espropriazione con imposizione del
segreto.
  13.  L'obbligo  del segreto cessa qualora il Ministero della difesa
lo consenta.
  14.  La  violazione  del segreto e' punita ai termini dell'articolo
262 del codice penale.
  15.  Il  Ministero  della  difesa  puo'  chiedere che le domande di
brevetto  per  le  invenzioni  industriali  di organismi dipendenti o
vigilati siano mantenute segrete.
  16.  Qualora,  per  invenzione  interessante la difesa militare del
Paese,   il  Ministero  della  difesa  richieda  o,  nell'ipotesi  di
differimento di cui al comma 6, consenta la concessione del brevetto,
la  procedura  relativa si svolge, su domanda dello stesso Ministero,
in forma segreta. In tale caso non si effettua alcuna pubblicazione e
non si consentono le visioni nel presente codice.
  17.  In  caso di esposizioni da tenersi nel territorio dello Stato,
il  Ministero della difesa ha facolta', mediante propri funzionari od
ufficiali, di procedere a particolareggiato esame degli oggetti e dei
trovati consegnati per l'esposizione che possano ritenersi utili alla
difesa militare del Paese ed ha facolta' altresi' di assumere notizie
e chiedere chiarimenti sugli oggetti e trovati stessi.
  18.  Gli  enti  organizzatori  di  esposizioni devono consegnare ai
suddetti funzionari o ufficiali gli elenchi completi degli oggetti da
esporre  riferentisi  ad invenzioni industriali non protette ai sensi
del presente codice.
  19. I funzionari e gli ufficiali di cui al comma 17 possono imporre
all'ente  stesso  il  divieto di esposizione degli oggetti utili alla
difesa militare del Paese.
  20.  Il  Ministero della difesa, a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento,  deve  dare  notizia  alla presidenza dell'esposizione e
agli  interessati  del  divieto  di  esposizione,  diffidandoli circa
l'obbligo del segreto. La presidenza dell'esposizione deve conservare
gli  oggetti  sottoposti  al divieto di esposizione con il vincolo di
segreto sulla loro natura.
  21.  Nel  caso che il divieto di esposizione venga imposto dopo che
gli  oggetti  siano  stati  esposti, gli oggetti stessi devono essere
subito ritirati senza, peraltro, imposizione del vincolo del segreto.
  22.  E'  fatta salva, in ogni caso, la facolta' del Ministero della
difesa, per gli oggetti che si riferiscono ad invenzioni riconosciute
utili alla difesa militare del Paese, di procedere all'espropriazione
dei  diritti  derivanti dall'invenzione ai sensi delle norme relative
all'espropriazione contenute nel presente codice.
  23.  Qualora  non  sia  rispettato  il  divieto  di  esposizione, i
responsabili  dell'abusiva  esposizione  sono  puniti con la sanzione
amministrativa da 25,00 euro a 13.000,00 euro.

	        
	      
                              Art. 199.
                  Procedura di licenza obbligatoria
  1.  Chiunque  voglia  ottenere  la licenza obbligatoria di cui agli
articoli  70 e 71 del capo II, sezione IV, per l'uso non esclusivo di
invenzione  industriale  o  di  modello  di  utilita' deve presentare
istanza motivata all'Ufficio italiano brevetti e marchi, indicando la
misura  e  le  modalita' di pagamento del compenso offerto. L'Ufficio
da'  pronta notizia dell'istanza, mediante raccomandata con avviso di
ricevimento,  al  titolare  del  brevetto  ed  a  coloro  che abbiano
acquistato  diritti  sul  brevetto  in  base  ad  atti  trascritti  o
annotati.
  2.   Entro   sessanta   giorni  dalla  data  di  ricevimento  della
raccomandata,  il  titolare  del brevetto e tutti coloro che ne hanno
diritto  in  base  ad  atti  trascritti  o  annotati  possono opporsi
all'accoglimento  dell'istanza  ovvero dichiarare di non accettare la
misura  e  le modalita' di pagamento del compenso. L'opposizione deve
essere motivata.
  3.  In  caso di opposizioni, entro quarantacinque giorni dalla data
di  scadenza del termine per la presentazione delle stesse, l'Ufficio
italiano  brevetti e marchi convoca per un tentativo di conciliazione
l'istante,  il titolare del brevetto e tutti coloro che hanno diritti
in  base  ad  atti  trascritti  o annotati. L'atto di convocazione e'
inviato  ai  soggetti  suddetti  mediante  raccomandata con avviso di
ricevimento   o  tramite  altri  mezzi,  anche  informatici,  purche'
siffatte    modalita'    garantiscano    una   sufficiente   certezza
dell'avvenuto ricevimento della comunicazione.
  4.  Nell'atto  di convocazione l'Ufficio italiano brevetti e marchi
deve  comunicare  e  trasmettere  all'istante copia delle opposizioni
presentate.
  5.  L'istante  puo'  presentare controdeduzioni scritte all'Ufficio
italiano  brevetti  e  marchi entro il quinto giorno antecedente alla
data di svolgimento della riunione.
  6.  Nei  quarantacinque  giorni successivi alla data della riunione
per  il  tentativo  di  conciliazione,  il  Ministero delle attivita'
produttive concede la licenza o respinge l'istanza.
  7. Il termine per la conclusione del procedimento e' di centottanta
giorni, decorrenti dalla data di presentazione della domanda.

	        
	      
                              Art. 200.
         Procedura di licenza volontaria sui principi attivi
  1.  La  domanda  di  richiesta  di  licenza volontaria sui principi
attivi,  corredata dell'attestazione comprovante l'avvenuto pagamento
dei  diritti  nella  misura  stabilita dal decreto del Ministro delle
attivita'  produttive  di  cui  all'articolo  226,  deve contenere le
seguenti informazioni:
    a) nome  o  ragione  sociale  e  domicilio  o  sede  sociale  del
richiedente la licenza volontaria;
    b) nome del principio attivo;
    c) estremi  di  protezione, numero del brevetto e del certificato
complementare di protezione;
    d) indicazione  dell'officina farmaceutica italiana, regolarmente
autorizzata  dal  Ministero  della  salute  ai sensi di legge, ove si
intende produrre il principio attivo.
  2. Il richiedente deve inoltrare, a mezzo raccomandata con ricevuta
di   ritorno  o  tramite  altri  mezzi  che  garantiscano  l'avvenuto
ricevimento  della  comunicazione,  all'Ufficio  italiano  brevetti e
marchi  (UIBM)  domanda,  con  allegata traduzione in lingua inglese,
corredata dagli elementi previsti dal comma 8.
  3. L'UIBM da' pronta notizia, mediante raccomandata con ricevuta di
ritorno o tramite altri mezzi che garantiscano l'avvenuto ricevimento
della  comunicazione,  dell'istanza alle parti interessate e a coloro
che  abbiano  acquisito  diritti  sul brevetto ovvero sul certificato
complementare di protezione in base ad atti trascritti o annotati.
  4.  Qualora  entro  novanta  giorni dalla data di ricevimento della
domanda,  prorogabili d'intesa tra le parti, le stesse raggiungano un
accordo  sulla base di una royalty contenuta, copia dello stesso deve
essere   trasmessa,   con  analoghe  modalita',  al  Ministero  delle
attivita'   produttive  -  UIBM.  Se  nei  trenta  giorni  successivi
l'Ufficio  non  comunica  rilievi  alle  parti,  l'accordo di licenza
volontaria si intende perfezionato.
  5.  Nel  caso in cui le parti comunichino all'UIBM che non e' stato
possibile raggiungere un accordo, l'Ufficio da' inizio alla procedura
di conciliazione di cui al comma 15.
  6.  Il  Ministero  delle  attivita' produttive, nomina, con proprio
decreto,  una  commissione avente il compito di valutare le richieste
di licenza volontaria per le quali non e' stato possibile raggiungere
un accordo tra parti.
  7.  La  commissione  e' composta da sei componenti e da altrettanti
supplenti di cui:
    a) due rappresentanti del Ministero delle attivita' produttive;
    b) un rappresentante del Ministero della salute;
    c) un rappresentante della Agenzia italiana del farmaco;
    d) un  rappresentante  dei  detentori  di  CCP, su proposta delle
associazioni di categoria maggiormente rappresentative;
    e) un   rappresentante   dei   produttori   di   principi  attivi
farmaceutici,   su   proposta   delle   associazioni   di   categoria
maggiormente rappresentative.
  8.  La  commissione  di  cui al comma 14, entro trenta giorni dalla
data   di   comunicazione  ricevuta  dall'UIBM  del  mancato  accordo
raggiunto  tra  le  parti, procede alla loro convocazione, al fine di
individuare  un'ipotesi  di  accordo  finalizzato  a  contemperare le
esigenze   delle   parti   medesime,  garantendo,  comunque,  un'equa
remunerazione  del  soggetto  che  rilascia  la  licenza  volontaria,
mediante  indicazione di una royalty contenuta, stabilita con criteri
che tengono conto delle necessita' di competizione internazionale dei
produttori di principi attivi.
  9.  Qualora,  nonostante  la  mediazione ministeriale, l'accordo di
licenza  non venga concluso, il Ministero delle attivita' produttive,
ove ne ravvisi i presupposti giuridici, dispone la trasmissione degli
atti  del  procedimento all'Autorita' garante della concorrenza e del
mercato.
        
	      

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