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Codice proprieta' industriale: ORDINAMENTO PROFESSIONALE

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Fonte: normattiva.it (I testi non hanno carattere di ufficialitą)

Indice del codice della proprietaą industriale
Capo VI
ORDINAMENTO PROFESSIONALE
                            Art. 201 (5)
                           Rappresentanza
  1.  Nessuno  e'  tenuto  a  farsi  rappresentare  da  un mandatario
abilitato  nelle  procedure di fronte all'Ufficio italiano brevetti e
marchi; le persone fisiche e giuridiche possono agire per mezzo di un
loro  dipendente  anche se non abilitato o per mezzo di un dipendente
di altra societa' collegata ai sensi dell'articolo 205, comma 3.
  2.  La  nomina di uno o piu' mandatari, qualora non sia fatta nella
domanda,  oppure  con  separato  atto,  autentico o autenticato, puo'
farsi  con  apposita  lettera d'incarico, soggetta al pagamento della
tassa prescritta.
  3.  L'atto  di nomina o la lettera d'incarico puo' riguardare una o
piu'  domande  o in generale la rappresentanza professionale per ogni
procedura  di  fronte  all'Ufficio italiano brevetti e marchi ed alla
commissione   dei  ricorsi  con  esclusione  delle  procedure  aventi
carattere  giurisdizionale. In tale caso, in ogni successiva domanda,
istanza e ricorso, il mandatario dovra' fare riferimento alla procura
o lettera d'incarico.
  4.  Il  mandato puo' essere conferito soltanto a mandatari iscritti
in  un  albo  all'uopo  istituito presso il Consiglio dell'ordine dei
consulenti in proprieta' industriale.
  5. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 9 NOVEMBRE 2007, N. 206 ))
  6.  Il  mandato puo' essere anche conferito ad un avvocato iscritto
nel suo albo professionale.

	        
	      
                              Art. 202.
                         Albo dei consulenti
  1.  Fermo  quanto  disposto dall'articolo 201, la rappresentanza di
persone  fisiche  o  giuridiche nelle procedure di fronte all'Ufficio
italiano  brevetti  e  marchi  ed  alla  commissione dei ricorsi puo'
essere assunta unicamente da consulenti abilitati iscritti in un albo
istituito  presso  il  Consiglio  dell'ordine  e  denominato Albo dei
consulenti  in proprieta' industriale abilitati nonche' da coloro che
siano iscritti negli albi degli avvocati.
  2.  L'Albo  e' costituito da due sezioni denominate rispettivamente
sezione brevetti e sezione marchi, riservate, la prima, ai consulenti
agenti  in  materia  di brevetti per invenzioni, modelli di utilita',
disegni e modelli, nuove varieta' vegetali, topografie dei prodotti a
semiconduttori e la seconda ai consulenti abilitati agenti in materia
di  disegni e modelli, marchi ed altri segni distintivi e indicazioni
geografiche.
  3.  Gli  iscritti all'Albo costituiscono l'ordine dei consulenti in
proprieta' industriale.
  4.  La  vigilanza sull'esercizio della professione viene esercitata
dal  Ministero delle attivita' produttive, tramite l'Ufficio italiano
brevetti e marchi.

	        
	      
                              Art. 203.
                     Requisiti per l'iscrizione
  1.  Puo'  essere  iscritta  all'Albo  dei  consulenti in proprieta'
industriale abilitati qualsiasi persona fisica che:
    a) abbia   il   godimento  dei  diritti  civili  nell'ordinamento
nazionale e sia persona di buona condotta civile e morale;
    b) sia  cittadino  italiano  ovvero  cittadino degli Stati membri
dell'Unione   europea  ovvero  cittadino  di  Stati  esteri  nei  cui
confronti vige un regime di reciprocita';
    c) abbia la residenza ovvero un domicilio professionale in Italia
o  nell'Unione  europea se si tratta di cittadino di uno Stato membro
di  essa,  il requisito della residenza in Italia non e' richiesto se
si tratti di un cittadino di Stati extra comunitari che consentano ai
cittadini  italiani  l'iscrizione  a  corrispondenti  albi senza tale
requisito;
    d) abbia  superato  l'esame  di abilitazione, di cui all'articolo
207  o abbia superato la prova attitudinale prevista per i consulenti
in  proprieta'  industriale  al  comma  2 dell'articolo 6 del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 115.
  2.   L'iscrizione   e'  effettuata  dal  Consiglio  dell'ordine  su
presentazione  di  una istanza accompagnata dai documenti comprovanti
il  possesso  dei  requisiti  di  cui al comma 1 ovvero includente le
autocertificazioni  previste  per  legge.  L'avvenuta  iscrizione  e'
prontamente  comunicata dal Consiglio all'Ufficio italiano brevetti e
marchi.
  3. I soggetti indicati nel comma 5 dell'articolo 201 che esercitano
l'attivita'  di  rappresentanza  a  titolo  temporaneo si considerano
automaticamente   inseriti  all'albo  dei  consulenti  in  proprieta'
industriale  ai  fini  dell'esercizio  dei  diritti ed all'osservanza
degli  obblighi  previsti  nell'ordinamento  professionale  in quanto
compatibili, ma non partecipano all'assemblea degli iscritti all'albo
e   non   possono   essere  eletti  quali  componenti  del  Consiglio
dell'ordine.
  4.  I  soggetti  indicati  nel comma 3 che abbiano residenza ovvero
domicilio  professionale in uno Stato membro dell'Unione europea sono
tenuti  ad  eleggere  domicilio  in Italia ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 120, comma 3, del presente codice.

	        
	      
                              Art. 204.
             Titolo professionale oggetto dell'attivita'
  1.  Il  titolo di consulente in proprieta' industriale e' riservato
alle  persone iscritte nell'albo dei consulenti abilitati. Le persone
iscritte  solo  nella  sezione  brevetti  devono utilizzare il titolo
nella  forma  di  consulente  in  brevetti e le persone iscritte solo
nella  sezione  marchi  devono  utilizzare  il  titolo nella forma di
consulente  in  marchi.  Le  persone  iscritte in entrambe le sezioni
possono  utilizzare il titolo di consulente in proprieta' industriale
senza ulteriori specificazioni.
  2.  Le  persone  indicate  nell'articolo  202 svolgono per conto di
qualsiasi  persona  fisica o giuridica tutti gli adempimenti previsti
dalle  norme  che  regolano  i servizi attinenti rispettivamente alla
materia  dei  brevetti  per  invenzioni, per modelli di utilita', per
disegni  e  modelli  per  nuove varieta' vegetali, per topografie dei
prodotti a semiconduttori ovvero alla materia dei marchi, dei disegni
e modelli e delle indicazioni geografiche, a seconda della sezione in
cui sono iscritte.
  3. Essi inoltre, su mandato ed in rappresentanza degli interessati,
possono  svolgere  ogni  altra  funzione  che  sia  affine, connessa,
conseguente a quanto previsto nel comma 2.
  4.  Se  l'incarico  e' conferito a piu' consulenti abilitati, essi,
salva  diversa  disposizione,  possono  agire anche separatamente. Se
l'incarico  e'  conferito  a piu' consulenti abilitati, costituiti in
associazione  o societa', l'incarico si considera conferito ad ognuno
di essi in quanto agisca in seno a detta associazione o societa'.

	        
	      
                              Art. 205.
                          Incompatibilita'
  1.  L'iscrizione  all'albo dei consulenti in proprieta' industriale
abilitati e l'esercizio della professione di consulente in proprieta'
industriale  sono  incompatibili  con  qualsiasi  impiego  od ufficio
pubblico  o privato ad eccezione del rapporto di impiego o di cariche
rivestite presso societa', uffici o servizi specializzati in materia,
sia  autonomi  che  organizzati  nell'ambito  di  enti  o  imprese, e
dell'attivita'  di  insegnamento  in  qualsiasi forma esercitata; con
l'esercizio   del   commercio,  con  la  professione  di  notaio,  di
giornalista  professionista,  di  mediatore, di agente di cambio o di
esattore dei tributi.
  2.  L'iscrizione  all'Albo dei consulenti in proprieta' industriale
abilitati e l'esercizio della professione di consulente in proprieta'
industriale  e'  compatibile,  se  non  previsto  altrimenti  e fermo
restando  il  disposto  del  comma  1, con l'iscrizione in altri albi
professionali e con l'esercizio della relativa professione.
  3. I consulenti in proprieta' industriale abilitati, che esercitano
la loro attivita' in uffici o servizi organizzati nell'ambito di enti
o  di  imprese,  ovvero  nell'ambito di consorzi o gruppi di imprese,
possono operare esclusivamente in nome e per conto:
    a) dell'ente o impresa da cui dipendono;
    b) delle  imprese  appartenenti  al consorzio, o gruppo nella cui
organizzazione essi sono stabilmente inseriti;
    c) di  imprese  o persone che siano con enti o imprese o gruppi o
consorzi,  in  cui  e'  inserito il consulente abilitato, in rapporti
sistematici  di  collaborazione,  ivi  compresi quelli di ricerca, di
produzione o scambi tecnologici.

	        
	      
                              Art. 206.
                  Obbligo del segreto professionale
  1. Il consulente in proprieta' industriale ha l'obbligo del segreto
professionale  e  nei  suoi  confronti  si applica l'articolo 200 del
codice di procedura penale.

	        
	      
                              Art. 207.
                        Esame di abilitazione
  1.  L'abilitazione  e'  concessa  previo  superamento  di  un esame
sostenuto davanti ad una commissione composta per ciascuna sessione:
    a) dal  direttore dell'Ufficio italiano brevetti e marchi o da un
suo delegato con funzione di presidente;
    b) da  un  membro  della  commissione  dei ricorsi, designato dal
presidente della stessa con funzione di vice-presidente;
    c) da  due  professori  universitari, rispettivamente, di materie
giuridiche   e  tecniche,  designati  dal  Ministro  delle  attivita'
produttive;
    d) da  quattro  consulenti  in  proprieta' industriale abilitati,
designati  dal  consiglio  di cui all'articolo 215, di cui due scelti
fra  i  dipendenti  di  enti  o  imprese  e  due  che  esercitano  la
professione in modo autonomo;
    e) da  membri supplenti che possono sostituire quelli di cui alla
lettere b), c) e d), se impossibilitati.
  2. E' ammessa all'esame di abilitazione qualsiasi persona che:
    a) abbia conseguito:
      1)   la  laurea  o  un  titolo  universitario  equipollente  in
qualsiasi Paese estero;
      2)  un  diploma  o  un  titolo  rilasciato  da  un Paese membro
dell'Unione  europea includenti l'attestazione che il candidato abbia
seguito  con  successo  un  ciclo  di  studi post-secondari di durata
minima  di  tre  anni  o  di  durata equivalente a tempo parziale, in
un'universita'  o in un istituto d'istruzione superiore o in un altro
istituto  dello  stesso  livello  di  formazione, a condizione che il
ciclo   di  studi  abbia  indirizzo  tecnico-professionale  attinente
all'attivita'  di  consulente in proprieta' industriale in materia di
brevetti d'invenzione e modelli ovvero in materia di marchi e disegni
e modelli a seconda dell'abilitazione richiesta;
    b) abbia compiuto presso societa', uffici o servizi specializzati
in  proprieta' industriale almeno due anni di tirocinio professionale
effettivo, documentato in modo idoneo.
  3.  E'  ammessa  all'esame  di  abilitazione per l'iscrizione nella
sezione  brevetti  qualsiasi  persona  che  abbia superato l'esame di
qualificazione come consulente abilitato presso l'Ufficio europeo dei
brevetti.
  4.  Il  periodo  di  tirocinio  e'  limitato  a diciotto mesi se il
candidato  all'esame di abilitazione dimostri di aver frequentato con
profitto  un corso qualificato di formazione per consulenti abilitati
in  materia di brevetti ovvero di marchi, a seconda dell'abilitazione
richiesta.
  5. L'esame  di abilitazione per l'iscrizione nella sezione brevetti
e  rispettivamente  nella sezione marchi consiste in prove scritte ed
orali,  tendenti  ad  accertare  la  preparazione teorico-pratica del
candidato  nel campo specifico dei diritti di proprieta' industriale,
cosi' come a livello della cultura tecnica, giuridica, e linguistica,
conformemente   alla   sezione   interessata,  secondo  le  modalita'
stabilite nel regolamento da emanarsi con decreto.
  6. L'esame  di abilitazione per l'iscrizione nella sezione brevetti
ovvero  quello  per l'iscrizione nella sezione marchi e' indetto ogni
due anni con decreto del Ministero delle attivita' produttive.

	        
	      
                              Art. 208.
                 Esonero dall'esame di abilitazione
  1.  Sono  esonerati  dall'esame  di  abilitazione  coloro che, gia'
dipendenti del Ministero delle attivita' produttive, abbiano prestato
servizio,  per  almeno  cinque  anni,  con  mansioni direttive presso
l'Ufficio italiano brevetti e marchi.
  2.  Sono  anche  esonerati,  ai  fini dell'iscrizione nella sezione
brevetti,  i  cittadini  italiani  che  abbiano prestato servizio per
almeno  cinque  anni  con  mansioni  di  esaminatori presso l'Ufficio
europeo dei brevetti.

	        
	      
                              Art. 209.
       Albo dei consulenti in proprieta' industriale abilitati
  1.  L'albo  istituito ai sensi dell'articolo 202 deve contenere per
ciascun  iscritto il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita,
il   titolo   di   studio,   la  data  di  iscrizione,  il  domicilio
professionale  o  i domicili professionali oppure la sede dell'ente o
impresa da cui dipende.
  2. La data di iscrizione determina l'anzianita'. Coloro che dopo la
cancellazione  sono  di  nuovo  iscritti  all'albo hanno l'anzianita'
derivante dalla prima iscrizione dedotta la durata dell'interruzione.

	        
	      
                              Art. 210.
          Cancellazione dall'albo e sospensione di diritto
  1. Il consulente abilitato e' cancellato dall'albo:
    a) quando  e'  venuto  meno uno dei requisiti dell'iscrizione, di
cui all'articolo 203;
    b) quando  ricorre  uno  dei  casi  di  incompatibilita' previsti
dall'articolo 205;
    c) quando ne e' fatta richiesta dall'interessato.
  2.  Il consulente abilitato puo' chiedere la reiscrizione nell'albo
quando  sono cessate le cause della cancellazione senza necessita' di
nuovo esame.
  3.  Il  consulente  abilitato  e'  dichiarato  sospeso  di  diritto
dall'esercizio  professionale  dal  momento della sottoposizione alle
misure  coercitive o interdittive previste dai capi II e III del capo
IV,  titolo  I,  del  codice  di procedura penale sino a quello della
revoca  delle  misure  stesse,  nonche'  in caso di mancato pagamento
entro  il  termine  fissato,  del  contributo  annuo,  fino alla data
dell'accertato adempimento.

	        
	      
                              Art. 211.
                        Sanzioni disciplinari
  1.  I consulenti abilitati sono soggetti a censura in caso di abusi
e  mancanze  di  lieve  entita', alla sospensione per non piu' di due
anni  in caso di abusi gravi; alla radiazione in caso di condotta che
abbia   compromesso   gravemente   la   reputazione   e  la  dignita'
professionale.

	        
	      
                              Art. 212.
                  Assemblea degli iscritti all'Albo
  1.  L'assemblea  e'  convocata  dal  presidente,  su  delibera  del
Consiglio  dell'ordine.  Essa  e'  regolarmente  costituita  in prima
convocazione  con la presenza di almeno la meta' degli iscritti ed in
seconda  convocazione,  che  non  puo'  aver  luogo  lo stesso giorno
fissato  per  la  prima,  con  la  presenza  di almeno un sesto degli
iscritti  se  gli  iscritti  presenti  e rappresentati raggiungono la
presenza  di  almeno  un  quinto  degli  iscritti.  Essa  delibera  a
maggioranza assoluta dei voti.
  2.   Ogni   consulente   abilitato  iscritto  all'albo  puo'  farsi
rappresentare  da un altro consulente abilitato iscritto all'albo con
delega  scritta. Un medesimo partecipante non puo' rappresentare piu'
di cinque iscritti.
  3.  Le  modalita'  di  convocazione e di svolgimento dell'assemblea
sono determinate con decreto del Ministro delle attivita' produttive.

	        
	      
                              Art. 213.
                       Compiti dell'assemblea
  1.  L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno entro il mese
di  marzo,  per  l'approvazione  del  conto  preventivo  e  di quello
consuntivo, per la determinazione dell'ammontare del contributo annuo
che  deve  essere  uguale  per  tutti gli iscritti e, occorrendo, per
l'elezione  del  Consiglio dell'ordine, nel qual caso la convocazione
deve avvenire almeno un mese prima della data della sua scadenza.
  2.   L'assemblea  si  riunisce  inoltre  ogni  volta  il  Consiglio
dell'ordine lo reputi necessario, nonche' quando ne sia fatta domanda
per iscritto con indicazione degli argomenti da trattare da almeno un
decimo degli iscritti all'albo.

	        
	      
                              Art. 214.
         Assemblea per l'elezione del Consiglio dell'ordine
  1.  I  componenti del Consiglio dell'ordine di cui all'articolo 215
sono  eletti  a  maggioranza  semplice  dei  voti segreti validamente
espressi  per  mezzo  di  schede  contenenti  un  numero  di nomi non
superiore  alla  meta'  piu'  uno dei componenti da eleggere. Vengono
eletti  i  dieci  candidati  che hanno riportato il maggior numero di
voti.  In  caso di parita' e' preferito il candidato piu' anziano per
iscrizione e, tra coloro che abbiano uguale anzianita' di iscrizione,
il piu' anziano di eta'.
  2.  Ciascuna categoria dei consulenti che esercitano la professione
in  forma  autonoma, sia individualmente che nell'ambito di societa',
uffici  o  servizi  autonomi,  da  una  parte,  e  dei consulenti che
esercitano  in  uffici  e servizi specializzati nell'ambito di enti o
imprese di cui all'articolo 205, comma 3, dall'altra, non puo' essere
rappresentata  in  seno  al  Consiglio  dell'ordine  con piu' di otto
componenti.  Parimenti  ciascuna  sezione  dell'albo  non puo' essere
rappresentata  in  seno  al  Consiglio  dell'ordine con piu' di sette
componenti, ad essa iscritti in via esclusiva.
  3.  Non  sono  ammesse le partecipazioni e votazioni per delega. E'
ammessa la votazione mediante lettera.
  4. Le modalita' di svolgimento delle votazioni, delle operazioni di
scrutinio  e di proclamazione degli eletti sono stabilite con decreto
del Ministro delle attivita' produttive.

	        
	      
                              Art. 215.
   Consiglio dell'ordine dei consulenti in proprieta' industriale
  1. L'ordine dei consulenti in proprieta' industriale e' retto da un
Consiglio  che dura in carica tre anni ed e' composto da dieci membri
con  non  meno  di  tre  anni  di anzianita' eletti dall'assemblea. A
sostituire  i  componenti  cessati  per  qualsiasi  causa prima della
scadenza  sono  chiamati  i candidati compresi nella graduatoria che,
dopo  quelli  eletti, hanno ottenuto il maggior numero di voti, ferme
restando le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 214.
  2.  In caso di mancato tempestivo rinnovo, il Consiglio dell'ordine
continua a funzionare sino alla nomina del nuovo Consiglio.
  3. Il Consiglio dell'ordine si riunisce validamente con la presenza
della  maggioranza  dei componenti e delibera a maggioranza assoluta.
In  caso  di  parita'  prevale  il  voto  del  presidente. In materia
disciplinare  il  Consiglio  dell'ordine  delibera con la presenza di
almeno tre quarti dei componenti.

	        
	      
                              Art. 216.
        Attribuzioni del presidente del Consiglio dell'ordine
  1.  Il  Consiglio  dell'ordine  nomina  tra  i  suoi  componenti un
presidente,  il quale ne ha la rappresentanza: adotta in casi urgenti
i  provvedimenti  necessari, salva ratifica del Consiglio nella prima
seduta  successiva,  ed  esercita  le  rimanenti  attribuzioni  a lui
conferite dal presente codice.
  2.   Il   presidente   puo'  delegare  a  componenti  il  Consiglio
attribuzioni di segreteria o di tesoreria.
  3.  Il  Consiglio  nomina  altresi'  fra  i suoi componenti un vice
presidente,  il  quale  sostituisce  il  presidente  in sua assenza o
impedimento oppure su delega dello stesso per singoli atti.

	        
	      
                              Art. 217.
               Attribuzioni del Consiglio dell'ordine
  1. Il Consiglio dell'ordine:
    a) provvede   tempestivamente   agli  adempimenti  relativi  alle
iscrizioni,  alle  sospensioni  ed  alle  cancellazioni  da  eseguire
nell'albo,   dandone  immediata  comunicazione  all'Ufficio  italiano
brevetti e marchi;
    b) vigila per la tutela del titolo professionale di consulente in
proprieta' industriale e propone all'assemblea le iniziative all'uopo
necessarie;
    c) interviene, su concorde richiesta delle parti, per comporre le
contestazioni  che  sorgono  fra  gli iscritti all'albo in dipendenza
dell'esercizio della professione;
    d) propone    modifiche    ed    aggiornamenti    della   tariffa
professionale;
    e) su  richiesta del cliente o dello stesso consulente abilitato,
esprime  parere  sulla misura delle spettanze dovute ai consulenti in
proprieta'  industriale  per  le  prestazioni  inerenti all'esercizio
della professione;
    f) adotta i provvedimenti disciplinari;
    g) designa   i   quattro  consulenti  in  proprieta'  industriale
abilitati  che  concorrono  a  formare la commissione di esame di cui
all'articolo 207;
    h) adotta   le   iniziative  piu'  opportune  per  conseguire  il
miglioramento  ed il perfezionamento degli iscritti nello svolgimento
dell'attivita' professionale;
    i) stabilisce  la  propria sede e predispone i mezzi necessari al
suo funzionamento;
    l) riscuote ed amministra il contributo annuo degli iscritti;
    m) predispone  il  conto  preventivo e redige il conto consuntivo
della gestione;
    n) riceve  le  domande di ammissione all'esame di abilitazione di
cui all'articolo 207 e ne verifica la rispondenza alle condizioni per
l'ammissione;
    o) mantiene  i  rapporti  e  collabora  con  gli  organismi  e le
istituzioni  che  operano  nel settore della proprieta' industriale o
che  svolgono  attivita'  aventi  attinenza  con essa, formulando ove
opportuno proposte o pareri;
    p) svolge  gli  altri  compiti  definiti con decreto del Ministro
delle  attivita'  produttive  che abbiano carattere di strumentalita'
necessaria rispetto a quelli previsti dal presente codice.

	        
	      
                              Art. 218.
Decadenza  dalla  carica  di  componente  il  Consiglio  dell'ordine,
    scioglimento e mancata costituzione del Consiglio dell'ordine
  1.  I  componenti  che, senza giustificati motivi, non intervengono
per  tre volte consecutive alle sedute del Consiglio dell'ordine sono
da questo dichiarati decaduti dalla carica.
  2.  Il  Consiglio  puo' essere sciolto dal Ministro delle attivita'
produttive,  se non e' in grado di funzionare ed in ogni caso se sono
cessati  o decaduti piu' di quattro degli originari componenti ovvero
nel caso che siano accertate gravi irregolarita'.
  3.  In  caso  di  scioglimento  del Consiglio, le sue funzioni sono
assunte  da  un  commissario  nominato  dal  Ministro delle attivita'
produttive. Il commissario provvede, entro sessanta giorni, ad indire
nuove  elezioni,  per  lo  svolgimento  delle  quali l'assemblea deve
riunirsi non prima di trenta giorni e non oltre sessanta giorni dalla
data dell'atto di convocazione.

	        
	      
                              Art. 219.
                  Sedute del Consiglio dell'ordine
  1.  Il Consiglio dell'ordine e' convocato dal presidente almeno una
volta  ogni  sei mesi o quando lo ritiene opportuno, ovvero quando ne
sia   fatta   richiesta   dalla   maggioranza   dei   componenti.  Le
deliberazioni  del  Consiglio  sono  verbalizzate  da  un  componente
nominato segretario all'inizio di ogni seduta.

	        
	      
                              Art. 220.
                      Procedimento disciplinare
  1.   Quando   perviene   notizia  di  fatti  che  possono  condurre
all'applicazione   di   una   delle   sanzioni  disciplinari  di  cui
all'articolo  211, il presidente nomina tra i membri del Consiglio un
relatore.
  2.  Il Consiglio, previa contestazione dei fatti che preceda almeno
di  10  giorni  l'audizione  dell'interessato, esaminate le eventuali
memorie e documenti, delibera a maggioranza assoluta dei presenti; in
caso  di  parita'  di  voti  prevale  la  decisione  piu'  favorevole
all'incolpato.
  3.  Se  l'interessato  non  si  presenta  o non fa pervenire alcuna
memoria  difensiva  si  procede  in  sua  assenza  a meno che non sia
dimostrato un legittimo impedimento.
  4.  La  deliberazione  deve  contenere  l'indicazione  dei fatti, i
motivi e l'enunciazione sintetica della decisione.
  5.  I  membri  del  Consiglio  devono  astenersi quando ricorrano i
motivi   indicati  dall'articolo  51,  primo  comma,  del  codice  di
procedura civile in quanto applicabili, e possono essere ricusati per
gli  stessi  motivi  con  istanza depositata presso la segreteria del
Consiglio prima della discussione.
  6.  In ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza
i  membri  possono richiedere al presidente del Consiglio dell'ordine
l'autorizzazione ad astenersi.
  7. Sulla ricusazione decide la commissione dei ricorsi.

	        
	      
                              Art. 221.
      Ricorso contro i provvedimenti del Consiglio dell'ordine
  1.  Contro  tutti  i  provvedimenti  del  Consiglio  dell'ordine e'
esperibile ricorso davanti alla commissione dei ricorsi.
  2. Il direttore dell'Ufficio italiano brevetti e marchi assicura la
regolarita'  dell'operato  e  la  funzionalita'  del Consiglio e puo'
ricorrere,  per  ogni  irregolarita' constatata, alla commissione dei
ricorsi  entro  trenta  giorni  dalla  data  di  comunicazione  della
delibera. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

	        
	      
                              Art. 222.
                        Tariffa professionale
  1.  Il  Ministro  delle  attivita'  produttive approva, con proprio
decreto, le modifiche e gli aggiornamenti della tariffa professionale
proposti dal Consiglio dell'ordine, ai sensi dell'articolo 217, comma
1, lettera d).
  2.   Lo   svolgimento   delle  attivita'  relative  all'ordinamento
professionale  non  comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio
statale.

	        
	      

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