Il Garante per la protezione dei dati personali (Newsletter 12/25 maggio 2003) ha precisato che la legge sulla privacy non pone ostacoli agli utenti telefonici che, in caso di contestazione, chiedono di conoscere nel dettaglio e agevolmente i numeri di telefono chiamati, compresi quelli a tariffazione speciale. L'Autorità precisa infatti che, fermo restando "l'obbligo previsto dalla normativa (decreto legislativo. n.171/1998) di non evidenziare le ultime tre cifre dei numeri chiamati in occasione del primo invio delle fatturazioni", "gli abbonati abbiano comunque due possibilità di ottenere la comunicazione dei numeri completi delle utenze contattate. La prima quando abbia necessità di verificare l'esattezza e la legittimità di determinati addebiti o di contestazione riferita a delimitati periodi o chiamate. La seconda quando intenda esercitare i diritti di accesso ai propri dati riconosciuti dalla legge sulla privacy (art. 13 l.675/1996)". Solo in quest'ultimo caso, l'utente non è tenuto a fornire alcuna particolare motivazione per richiedere "in chiaro" i numeri chiamati e può rivolgersi al gestore telefonico con una procedura informale.

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