Pronti per un VORTICE di termini da annotare o mandare a mente? 1. La multa stradale deve essere notificata al trasgressore (o presunto tale dall'Autorità) entro NOVANTA giorni; 2. Se costui risiede all'estero il termine si protrae a TRECENTOSESSANTA; 3. L'Amministrazione ha CENTO giorni per la notifica al proprietario/responsabile in solido in casi di contestazione immediata al conducente/trasgressore non proprietario del mezzo; 4. Il Prefetto ha DUECENTODIECI giorni per pronunciarsi sul ricorso presentato a lui per deposito in Prefettura o invio a mezzo raccomandata, secondo la seguente scansione temporale: TRENTA per l'invio ad opera del Prefetto della richiesta all'Organo accertatore, SESSANTA per la fase istruttoria e CENTOVENTI per emanare il provvedimento; 5. Ma il Prefetto gode di soli CENTOTTANTA giorni in caso di ricorso depositato o spedito all'Organo elevatore della multa
, vale a dire Polizia Locale o Vigili o Polizia Municipale o Polstrada o Carabinieri o Fiamme Gialle o altro: è chiaro che vengono decurtati trenta giorni dalla scansione di cui al punto precedente perché il contravventore ha snellito l'iter procedimentale contribuendo al salto di un passaggio; 6. Il Prefetto ha NOVANTA giorni per comunicare l'esito del ricorso; 7. Il Prefetto fruisce di TRECENTOSESSANTA giorni se il ricorrente risiede all'estero (inconcepibile nell'era moderna); 8. La notificazione della cartella esattoriale deve avvenire entro CINQUE ANNI dalla notifica della contravvenzione per la riscossione del dovuto; 9. Il trasgressore deve effettuare il pagamento in misura ridotta (minimo pena pecuniaria contemplato per l'infrazione contestata) entro SESSANTA giorni a decorrere dalla contestazione immediata
della multa; 10. Il trasgressore può, entro SESSANTA giorni sempre a far data dalla contestazione immediata della contravvenzione, presentare ricorso al Prefetto o, in alternativa, al Giudice di Pace
, depositando direttamente presso l'ufficio competente o spedendo il tutto in plico raccomandato; 11. Dalla notifica del verbale di accertamento il proprietario del mezzo ha SESSANTA giorni per comunicare all'Autorità i DATI del CONDUCENTE per l'applicazione dell'eventuale sanzione accessoria, nonché per scongiurare l'irrogazione della sanzione pecuniaria ulteriore per il caso di omessa comunicazione; si potrebbe scrivere un saggio su quali e quanti dubbi e perplessità suscita tale disposizione di legge, verosimilmente violativa di una miriade di norme di rango superiore, con cui lo Stato inquisitore invita i consociati alla delazione sanzionandoli in caso di omissione; è evidente che uno Stato che vuol dirsi democratico non si comporta così; 12. Il trasgressore entro TRENTA giorni dalla notifica della reiezione del ricorso al Prefetto può presentarlo al Giudice di Pace; 13. Entro TRENTA giorni dalla notifica della respinsione del ricorso al Prefetto il contravventore può effettuare il pagamento dell'importo ingiunto. 14. Entro TRENTA giorni dalla notifica della cartella esattoriale può essere presentato al GdP ricorso in opposizione; 15. Sempre entro TRENTA giorni a partire dalla notificazione della cartella esattoriale il trasgressore può eseguire il pagamento del quid ingiunto. Ci scusiamo in anticipo se lo schema risulta troppo laconico, se per avventura avessimo errato nel turbine di termini, ma Studio Cataldi non perderà occasione di fornire ogni delucidazione richiedibile nel form qui sotto.
Altri articoli di Paolo Storani | Law In Action | Diritti e Parole | MEDIAevo | Posta e risposta


Scrivi all'Avv. Paolo Storani
(Per la rubrica "Posta e Risposta")
» Lascia un commento in questa pagina
Civilista e penalista, dedito in particolare
alla materia della responsabilità civile
Rubrica Diritti e Parole di Paolo Storani   Diritti e Parole
   Paolo Storani
Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: