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No alla querela di falso per provare fatti ulteriori rispetto al verbale del pubblico ufficiale



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La Cassazione, nell’annullare con rinvio una sentenza del Tribunale di Sala Consilina (SA) – Sezione Distaccata di Sapri, afferma il principio che la proposizione della querela di falso non occorre se si tratta di provare elementi che esulano da quelle che furono le constatazioni attestate dal pubblico ufficiale rogante. Pleonastico ricordare che l’Ordinamento attribuisce fede privilegiata all’operato del pubblico ufficiale. La disamina degli Ermellini, però, concerne un caso in cui la parte ricorrente non intendeva provare circostanze in contrasto con le emergenze del verbale di accertamento dell’Autorità. Il responso emesso dalla Corte regolatrice, 2^ Sez. Civ. Pres. Dott. Luigi Antonio Rovelli ed Estensore Dott. Umberto Goldoni, sentenza n°24662 del 23.11.2009, può, dunque, così compendiarsi: “la legge identifica la condotta sanzionabile nei movimenti di terra, che costituiscono attività diversa ed ulteriore rispetto al rimescolamento degli strati superficiali del terreno e nell’estirpazione di piante, arbusti o cespugli, entità ben differenti da ceppaie asseritamente secche da anni, in mancanza di ulteriori specificazioni risultanti dal verbale”; talché, la statuizione di merito va cassata: la prova per testi richiesta dall'opponente, il cui capitolato era stato diligentemente ripreso in ricorso, non poteva non essere ammessa sol perché non era stata proposta querela di falso, atteso che gli elementi che egli intendeva provare non rientravano nel novero di quelli constatati alla presenza del pubblico ufficiale rogante. In conclusione, Piazza Cavour si è orientata per ordinare un nuovo vaglio che dovrà essere effettuato da altro magistrato, da individuarsi presso la sede centrale di Sala Consilina. Chi intendesse approfondire il rapporto tra diritto di prova spendibile dal ricorrente nella procedura di opposizione ad ingiunzione e forza cogente di atto pubblico del verbale dell’Autorità, aggredibile, di conseguenza, con la querela di falso (g iudizio nel quale non esistono limiti di prova e che ha la funzione di verificare la correttezza dell’operato del pubblico ufficiale), può fare riferimento alla pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione n°17355 del 2009.
Avv. Paolo M. Storani (civilista e penalista, dedito in particolare alla materia della responsabilità civile)

(Data: 09/02/2010 10.00.00 - Autore: Avv. Paolo M. Storani)

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