La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. n. 14906/2009) ha stabilito che ha diritto a ottenere l'annullamento del matrimonio il coniuge che non era a conoscenza della riserva mentale dell'altro a restargli fedele tutta la vita. Gli Ermellini hanno infatti precisato che "secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte la delibazione della sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio concordatario
per esclusione da parte di uno soltanto dei coniugi di uno dei ‘bona matrimonii' (che nella specie è l'esclusione dell'obbligo di fedeltà) può trovare ostacolo nell'ordine pubblico nel caso in cui detta esclusione sia rimasta, inespressa, nelle sfera psichica del suo autore, senza manifestarsi (né comunque essere conosciuta o conoscibile) all'altro coniuge, alla stregua dell'inderogabile principio della tutela della buona fede e dell'affidamento incolpevole. Tale principio, peraltro, ancorché inderogabile, si ricollega ad un valore individuale che appartiene alla sfera di indisponibilità del soggetto, ed è, quindi, rivolto a tutelare detto valore contro ingiusti attacchi esterni, non contro la volontà del suo titolare, al quale deve essere riconosciuto il diritto di optare per la non conservazione di un rapporto viziato per fatto dell'altra parte". "Ne consegue - prosegue la Corte - che la delibazione della sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio concordatario
per esclusione da parte di uno soltanto dei coniugi di un odei ‘bona matrimonii' non può trovare ostacolo nell'ordine pubblico ove della esclusione sia rimasta, inespressa, nella sfera psichica del suo autore, senza essere conosciuta o conoscibile dall'altro coniuge, quando sia il coniuge che ignorava, o non poteva conoscere, il vizio del consenso dell'altro coniuge a chiedere la declaratoria di esecutività della sentenza ecclesiastica da parte della Corte d'Appello".

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