La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. n. 6698/2009) ha stabilito che la ex moglie casalinga abituata, durante il matrimonio, ad avere la colf, ha diritto a un assegno che le consenta di mantenere a servizio la collaboratrice domestica. "Questa Corte - si legge nella sentenza - ha ripetutamente affermato che il Giudice del merito, al fine della quantificazione dell'assegno di mantenimento
, deve anzitutto accertare il tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio, per poi verificare se i mezzi economici a disposizione del coniuge durante il matrimonio, per poi verificare se i mezzi economici a disposizione del coniuge richiedente gli permettano di conservarlo indipendentemente dalla percezione di detto assegno; e, in caso di esito negativo di questo esame, deve procedere alla valutazione comparativa dei mezzi economici a di ciascun coniuge al momento della separazione". La Corte ha poi evidenziato che "la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede la determinazione dell'esatto importo dei redditi posseduti attraverso l'acquisizione di dati numerici: essendo necessaria e sufficiente una attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi, in relazione alle quali sia possibile pervenire a fissare l'erogazione in favore di quello più debole di una somma corrispondente alle sue esigenze come sopra precisate" e che "quanto al contenuto dell'onere motivazionale che grava sul predetto giudice, infine, ha ricordato che anche la sentenza
di appello è tenuta ad esplicitare gli elementi imprescindibili a rendere chiaro il percorso argomentativo che fonda la decisione: anche se non ha l'onere di occuparsi di tutte le allegazioni della parte e neppure di prendere in esame, al fine di confutarle o condividerle, tutte le argomentazioni da questa svolte. E che al riguardo è sufficiente che il giudice di appello esponga, anche in maniera concisa, gli elementi posti a fondamento della decisione e le ragioni che lo hanno indotto a fissare la misura dell'assegno nell'importo specifico determinato".
Nel caso di specie, gli Ermellini hanno rilevato che è mancato "l'accertamento del tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio, tanto più necessario, in quanto nel caso la […] ha dedotto che lo stesso era particolarmente elevato: si da permettere ai coniugi viaggi in località ed alberghi rinomati, collaboratori familiari, nonché l'acquisto di vestiario ad alto livello; e quello consequenziale di stabilire entro quali limiti esso poteva essere mantenuto tenuto conto delle condizioni economiche del coniuge obbligato.
Ed è stata omessa a tale fine, soprattutto, la valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di ciascun coniuge al momento della separazione, in relazione ai quali la ricorrente aveva segnalato che il marito svolge le funzioni di medico primario ospedaliero, percependo compensi non inferiori e […]".

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