Studio Cataldi: notizie giuridiche e di attualità
Home |  Notizie giuridiche |  Notizie di attualità |  Ultima ora

News per il tuo sito Feed rss news Newsgroup Giuridici Consulenza legale Newsletter Giuridica Toolbar Giuridica



Responsabilità medica Infortunistica stradale Diritto Civile Diritto Penale Diritto del Lavoro Diritto Previdenziale Diritto di Famiglia Diritto Commerciale Diritto Costituzionale Diritto Amministrativo Tributario e Fiscale Immigrazione Condominio Tutti gli argomenti



Studi legali Consulenze legali Riviste e portali


Salute e benessere Traduttore Messaggi SMS gratis Biglietti da visita Tutto sul tempo libero»

Cassazione: criteri per la ripartizione del trattamento di reversibilità tra coniuge divorziato e superstite


rss
Add to Google

Bookmark and Share

In una recente pronuncia (Sent. n. 10575/2008) la Corte di Cassazione ha chiarito i criteri per la ripartizione del trattamento di reversibilità in caso di coesistenza di un coniuge divorziato e di uno superstite, stabilendo che nel caso in cui entrambi abbiano i requisiti per usufruire della pensione, la ripartizione debba essere effettuata, "oltre che sulla base del criterio della durata dei rispettivi matrimoni, anche ponderando ulteriori elementi, correlati alla finalità solidaristica che presiede al trattamento di reversibilità, da individuare facendo riferimento all'entità dell'assegno di divorzio riconosciuto all'ex coniuge ed alle condizioni economiche dei due, nonché alla durata delle rispettive convivenze prematrimoniali; gli ulteriori elementi – da utilizzare eventualmente quali correttivi del criterio temporale e da individuare nell'ambito dell’art. 5 della legge n. 898 del 1970 – sono funzionali allo scopo di evitare che il primo coniuge sia privato dei mezzi indispensabili per il mantenimento del tenore di vita che gli avrebbe dovuto assicurare nel tempo l'assegno di divorzio ed il secondo sia privato di quanto necessario per la conservazione del tenore di vita che il gli aveva assicurato in vita (…); non tutti i suddetti ulteriori elementi devono necessariamente concorrere né essere valutati in eguale misura, rientrando nell'ambito del prudente apprezzamento del giudice di merito la determinazione della loro rilevanza in concreto". Nel caso sottoposto all'attenzione della Corte la ricorrente, coniuge superstite, lamentava che, in seguito al decesso del marito, al coniuge divorziato era stata riconosciuta una quota della pensione di reversibilità senza tener conto che quest'ultima aveva convissuto per tutta la durata della separazione con un altro uomo. I Giudici, nel respingere il ricorso, hanno precisato che la locuzione "durata del rapporto" alla quale fa riferimento l'art. 9 comma 3° della legge n. 898/1970 quale criterio per la ripartizione della pensione tra coniuge divorziato e coniuge superstite "va riferita alla durata dei rispettivi matrimoni, coincidente con la durata legale dei medesimi, vale a dire, quanto al coniuge divorziato, fino alla sentenza di divorzio. Il criterio temporale previsto dall'art. 9, comma 3, della legge n. 898 del 1970 prescinde quindi dalla reale durata del rapporto affettivo".

(Data: 14/05/2008 1.00.00 - Autore: Silvia Vagnoni)

legge finanziaria 2010 Liberalizzazioni Codice di procedura civile Legge fallimentare Decreto anti crisi 78/09 Bonus famiglia

Raccolta normativa Sentenze Cassazione Codici OnLine Legge Finanziaria Legge finanziaria 2010 Decreto Legge Bersani




Danno biologico Formulari OnLine Ricerca libri giuridici Interessi legali Rivalutazione monetaria Aste giudiziarie Ricerca CAP Numeri telefonici Tesi di laurea Esame avvocato Tariffe avvocati Tutte le risorse»


Ultima ora Legge Finanziaria Giornali e riviste Previsioni Meteo

Lo staff |  Contattaci |  Notizie giuridiche |  Notizie di attualità |  Leggi e sentenze |  Consulenza legale |  Chat line
© Studio Cataldi 2001-2010