"Qualora lo stesso fatto doloso o colposo determini, dopo un primo evento lesivo, ulteriori conseguenze pregiudizievoli, la prescrizione dell'azione risarcitoria, per il danno inerente a queste ultime, decorre dalla loro verificazione solo nel caso in cui esse non costituiscano un mero sviluppo ed aggravamento del danno già insorto, ma integrino nuove ed autonome lesioni". In forza di tale principio la Corte di Cassazione aveva censurato la motivazione della sentenza di una Corte merito che accogliendo l'eccezione di prescrizione sollevata da una compagnia assicuratrice aveva respinto la domanda di un legatario di un credito risarcitorio vantato da uomo al quale, a seguito di un incidente stradale, era stata amputata una gamba e poi era deceduto. In sede di rinvio la Corte di merito non si atteneva al suddetto principio secondo il quale "qualora si fosse accertato che l'amputazione dell'arto costituiva uno sviluppo anomalo e cioè un fatto nuovo ed autonomo rispetto alla precedente frattura, il termine di prescrizione doveva decorrere dalla data di amputazione dell'arto e, quindi, doveva rigettarsi l'eccezione di prescrizione". Il Giudice di rinvio, infatti, "pur condividendo le conclusioni del C.T.U.
e, conseguentemente, sostenendo che "nella fattispecie non è possibile affermare che "l'amputazione dell'arto abbia costituito uno sviluppo (non purchessia, ma) non anomalo dell'originario evento dannoso", ha poi ritenuto, contraddittoriamente ed illogicamente, fondata l'eccezione di prescrizione" sollevata dalla compagnia assicuratrice. Chiamati nuovamente a pronunciarsi sulla vicenda i giudici della Corte di Cassazione (Sent. 236/2008) hanno accolto il ricorso promosso dal legatario del credito risarcitorio e cassato la sentenza
della Corte di Appello, precisando che "le conclusioni alle quali è pervenuta l'impugnata sentenza sono palesemente in contraddizione con la dichiarata adesione della Corte di Appello alle conclusioni della consulenza medico-legale. Ed infatti, le conclusioni cui è pervenuto il consulente ed accettate dalla Corte, secondo cui "l'amputazione dell'arto costituisce evenienza nuova, straordinaria, accidentale, non prevista, esteriore ed anomala rispetto al normale", non potevano portare all'accoglimento, bensì al rigetto dell'eccezione di prescrizione, dovendosi affermare, in applicazione del principio stabilito dalla Cassazione, che il termine biennale decorre dalla data di amputazione dell'arto e non da quello dell'incidente".

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