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Formazione professionale continua degli Avvocati: come si acquistano i crediti


Sulla base del nuovo regolamento approvato dal Consiglio Nazionale Forense sulla formazione professionale continua degli Avvocati, sarà ora necessario maturare 90 crediti formativi ogni tre anni. Tutti gli avvocati, dunque, avranno l'obbligo di "mantenere e migliorare la propria preparazione professionale, curandone l'aggiornamento" partecipando ad "attività formative". Sulla base del regolamento si considera assolto l'obbligo di formazione professionale la partecipazione a eventi promossi, organizzati, o accreditati dal Consiglio Nazionale Forense, dai Consigli dell'Ordine e dalla Cassa Nazionale di previdenza. In particolare sono coniderati eventi formativi: corsi di aggiornamento, masters, seminari, convegni, giornate di studio, tavole rotonde, commissioni di studio, gruppi di lavoro istituiti dagli organismi sopra elencati o da organismi nazionali ed internazionali della categoria professionale ed altri eventi eventualmente individuati dal Consiglio Nazionale Forense e dai singoli Consigli dell'Ordine. Vengono attribuiti tre crediti formativi per ogni metà giornata di partecipazione a tali eventi, con il limite massimo di nove crediti per ogni singolo evento formativo. Sono poi considerate attività formative: a) relazioni o lezioni in alcuni determinati eventi formativi ovvero nelle scuole forensi o di specializzazione per professioni legali; b) pubblicazioni in materie giuridiche su riviste specializzate a diffusione nazionale, pubblicazioni di libri, saggi, monografie, trattati su argomenti giuridici; c) docenze in materie giuridiche in Università o in istituti universitari ed enti equiparati; d) partecipazione alle commissioni per gli esami di Stato di avvocato. Il Consiglio dell'Ordine per attribuire i crediti dovrà tenere conto della natura e dell'impegno profuso per l'attività svolta. Anche in tal caso è previsto un limite massimo di sei crediti per le attività di cui alla lettera a) e b) e di quindici crediti per le attività di cui alla lettera c). Si può invece arrivare a dodici crediti per la partecipazione a commissioni d'esame di cui al punto d)
Visualizza il testo della seduta del Consiglio Nazionale Forense del 18-01-2007
(19/02/2007 00:00 - Autore: Francesca Romanelli) - Cita nel tuo sito  | Commenti




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