Nullità consulenza tecnica ufficio - onere della prova
di Licia AlbertazziCorte di Cassazione civile, sezione sesta, sentenza n. 5793 del 23 Marzo 2015. 


Il caso in oggetto offre diversi spunti di riflessione relativamente alle funzioni e ai requisiti che la consulenza tecnica d'ufficio, e in particolare il consulente, deve possedere. Il ricorrente, nell'ambito di giudizio relativo alla mancata concessione, da parte di commissione medica, di pensione per inabilità, ha contestato la validità della ctu richiesta dal giudice, lamentandone la nullità.

Tra i poteri che la legge conferisce al consulente tecnico vi è la possibilità di "chiedere informazioni a terzi e alle parti per l'accertamento dei fatti collegati con l'oggetto dell'incarico, senza bisogno di una preventiva autorizzazione del giudice". 

Nella verbalizzazione, in quanto ausiliario del giudice, il ctu detiene la qualità di pubblico ufficiale; dunque le informazioni da lui raccolte fanno fede sino a querela di falso. Rientra inoltre tra i suoi poteri la facoltà di "attingere aliunde notizie e dati, non rilevabili dagli atti processuali e concernenti fatti e situazioni formanti oggetto del suo accertamento, quando ciò sia necessario per espletare convenientemente il compito affidatogli"

Infine, il ctu può anche avvalersi dell'opera di specialisti, al fine di acquisire tutti gli elementi necessari, senza che sia necessaria preventiva autorizzazione giudiziale

Tutto ciò premesso, "il ricorrente che, nel giudizio di cassazione, faccia valere la nullità della consulenza tecnica d'ufficio

, causata dall'utilizzazione di materiale documentario fornito dal consulente tecnico di parte ed acquisito al di fuori del contraddittorio tra le parti, ha l'onere di specificare quale sia il contenuto della documentazione di cui lamenta l'irregolare acquisizione e quali accertamenti e valutazioni del consulente tecnico - poi utilizzati dal giudice - siano fondati su tale documentazione". Il principio applicato al caso in oggetto è quello contenuto nell'art. 159 codice procedura civile. Il ricorso è rigettato.

Cassazione Civile, testo sentenza 5793/2015

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