CIRCONVENZIONE DI PERSONE INCAPACI ex articolo 643 C.P.P e seguenti e differenza con la truffa
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Disciplinato ai sensi dell'articolo 643 del Codice Penale è il delitto di Circonvenzione di persone incapaci; per tale figura di reato si sono affermate tre correnti di pensiero aventi ad oggetto l'interesse giuridico protetto. Una prima corrente ha individuato il bene giuridico nell'integralità patrimoniale dell'incapace; altro filone dottrinale invece con la dignità e libertà di autodeterminazione del soggetto passivo ed in ultimo la scuola di pensiero che fonde sia il primo che il secondo filone dottrinale; tra i tre diversi orientamenti quello prevalente è costituito dal primo alla luce del quale il bene tutelato dall'articolo 643 del Codice Penale è rappresentato dal bene patrimoniale dell'incapace e non a caso tale figura di reato è stata collocata del Legislatore nel Libro II, CAPO SECONDO, rubricato Dei delitti contro il patrimonio mediante la frode.

L'articolo in esame si apre con l'inciso Chiunque, alla luce del quale trattasi di reato comune, ma nonostante ciò, secondo il combinato disposto con l'articolo 649 del Codice Penale, I comma, emerge l'esimente in virtù della quale non è punibile il coniuge non legalmente separato, ascendente, discendente, o di un affine in linea diretta, ovvero dell'adottante o dell'adottato, nonché di un fratello o sorella che con lui convivano. Il tenore esimente del I comma si attenua nel comma successivo, infatti è prevista la punbilità per il coniuge legalmente separato, per il fratello o sorella non conviventi con la persona offesa

, ovvero lo zio, il nipote o dell'affine in secondo grado conviventi con l'incapace-persona offesa. Inoltre, nell'ultimo comma del citato articolo, il Legislatore ha disposto la non punibilità nel caso in cui il delitto contro il patrimonio sia realizzato mediante violenza a prescindere dal grado di parentela con la persona offesa. Il concetto di violenza menzionata deve essere interpretato non in senso stretto bensì in senso lato, quindi non violenza fisica, ma anche violenza morale ed a tal proposito, è lecito citare un consolidato orientamento della Corte di Cassazione con il quale i Supremi Giudici hanno statuito, con sentenza num. 35528 del 4 luglio 2008 che la violenza morale si manifesta attraverso un atteggiamento di soggezione nei confronti del soggetto passivo volto a togliere o diminuire la capacità di determinarsi in modo tale da influenzare la già minorata capacità di agire secondo la propria volontà dipendente.

Il delitto di Circonvenzione di persone incapaci è una figura di reato procedibile d'ufficio, salvo quanto descritto ai sensi del II comma dell'articolo 649 del Codice Penale, ove l‘autore del reato ricopra il grado di parentela così indicato, nei confronti del quale si procede quindi per querela di parte.

I soggetti passivi rientranti ai sensi dell'articolo 643 del Codice Penale sono: persona minore, infermi di mente e persona con una deficienza psichica anche se non interdetta ovvero inabilitata; affinché si realizzi la condotta penalmente rilevate è necessario, secondo quanto è disposto dai Giudici della II Sezione Penale di Piazza Cavour, con la pronuncia del 24 aprile 1998, num. 2532, che il soggetto agente deve essere a conoscenza con certezza dello stato della persona offesa.

Per persona minore si intende colui/e che ancora non ha compiuto gli anni diciotto, mentre sottili sono le distinzioni tra infermi di mente e persona con deficienza psichica; gli infermi sono coloro affetti da una determinata patologia, mentre coloro che presentano una deficienza psichica sono soggetti a più menomazioni che incidono la sfera intellettiva, anche di carattere temporaneo, e non è necessario che si sia verificata interdizione ovvero inabilità; da ciò ne deriva che affinché si configura il disposto dell'articolo in esame il soggetto agente non solo abbia contezza dello stato della persona, ma che la stessa non sia in grado di tutelare i propri interessi.

Particolarmente importante è la distinzione tra truffa e circonvenzione di persone incapaci , distinzione che deriva dal significato che nelle due distinti figure di reato si attribuisce al concetto di induzione; infatti nella prima fattispecie, quale truffa si induce la persona offesa-vittima attraverso artifici e raggiri, mentre nel secondo caso la induzione si traduce in una situazione suggestiva e persuasiva esercitata su una persona mentalmente labile.

Secondo l'orientamento degli Ermellini di Piazza Cavour, con sentenza 24 gennaio 2014, num. 3579, l'induzione è desunta in via presuntiva nel caso in cui la persona minorata, vittima-offesa, nel caso di specie donna colpita dal morbo di Alzheimer, sia affetta da una disturbo tale da privarla notevolmente della capacità di discernimento, di volizione nonché di autodeterminazione al punto che l'induzione si traduca in una qualsiasi forma di richiesta alla luce della quale la minorata non è in grado di opporsi, portandola quindi ad effettuare azioni che in condizioni normali non avrebbe compiuto e che oltretutto risultino essere pregiudizievoli nei suoi confronti, apportando invece condizioni favorevoli all'agente. Tale orientamento è stato confermato dalla Suprema Corte con sentenza del 3 luglio 2014, n. 28907, ove soggetti agenti, privi di alcun vincolo di parentela e di amicizia con la persona offesa colpita da una considerevole deficienza psichica determinata anche dall' inoltrata età, inducevano la stessa ad adottare un comportamento finalizzato ad ottenere un profitto avvalendosi dello stato di infermità psichica della vittima, benché la stessa non fosse né inabilitata, né interdetta.

Concetto di fondamentale importanza oltre l'induzione è rappresentato dall'abuso; con tale inciso il Legislatore ha voluto intendere l'approfittarsi delle condizioni che si traducono in bisogni, passioni e inesperienza, ovvero stato d'infermità o deficienza psichica.

Particolarmente importante è l'individuazione del momento consumativo che si verifica, secondo un saldo orientamento della Corte di Cassazione, nel momento in cui si compie l'atto dal quale derivano dannosi effetti nella sfera giuridica della vittima-persona offesa. Inoltre con l'inciso per lei o per altri dannoso il Legislatore ha voluto intendere che il danno causato dall'approfittarsi di una persona incapace può riflettersi anche su terzi, quindi può riguardare anche una persona diversa del circuito; da ciò ne deriva che laddove il terzo subisca un danno, quale risultato del pregiudizio subito dall'incapace, che sia persona minore ovvero affetta da stato di infermità ovvero deficienza psichica, egli, ossia il terzo, può agire ai sensi dell'articolo 2043 del Codice Civile, esercitando quindi un'azione volta al Risarcimento per fatto illecito non potendo quindi proporre querela ai sensi dell'articolo 643 del Codice Penale, questo secondo quanto è statuito da un consolidato orientamento della giurisprudenza della Corte di Cassazione con sentenza della V Sezione Penale, num. 8908 del 4 luglio 1974.

Per quanto concerne, infine, il regime sanzionatorio, il Legislatore ha previsto, nell'ultima parte dell'articolo 643 del Codice Penale, la reclusione da due a sei anni, nonché la multa da € 206,00 a 2.065,00.

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