Avv. Silvia Delcuratolo (Bari)
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In un caso esaminato dalla Corte di Cassazione (sentenza n. 18871 dell'08/09/2014) un marito ha abbandonato la casa coniugale affermando che la scelta di andarsene era stata determinata dalla eccessiva gelosia della moglie che avrebbe così determinato una intollerabilità della convivenza coniugale. 

Ma delle parole alla verità processuale c'è davvero un abisso. L'uomo infatti non ha fornito in giudizio una prova adeguata del suo assunto mentre la moglie (che forse qualche ragione per essere gelosa l'aveva) è riuscita a dimostrare che in realtà l'uomo se ne era andato per via di una relazione extraconiugale con altra donna.

In primo grado il Tribunale di Napoli, nel pronunciare la separazione ne aveva addebitato la colpa al marito rilevando tra l'altro che non risultava dimostrato che l'abbandono della casa coniugale fosse avvenuto in un momento in cui la convivenza era divenuta intollerabile e che la gelosia ne fosse stata la causa.

Anche giudici d'appello confermavano la sentenza di primo grado e la vicenda finiva dinanzi alla suprema Corte di Cassazione dove l'ex marito evidenziava che il suo comportamento non era consistito in una volontaria violazione degli obblighi nascenti dal matrimonio ma che era solo la diretta conseguenza della intollerabilità della prosecuzione della convivenza dovuta alla gelosia della moglie. 

Una tesi che non ha fatto breccia presso i giudici della Cassazione che hanno così confermato la sentenza della Corte di Appello, ritenendo che questa abbia correttamente ritenuto non plausibili le ragioni del marito in mancanza di un supporto probatorio sul punto, e, di contro, ha rilevato la sussistenza di elementi che suffragavano la tesi della moglie, la quale attribuiva l'abbandono della casa familiare da parte del marito alla relazione extraconiugale intrattenuta dallo stesso.

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Testo della sentenza della Corte di Cassazione n. 18871 /2014
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