di Licia AlbertazziCorte di Cassazione civile, sezione seconda, sentenza n. 17945 del 31 Luglio 2014. 

Il singolo condomino, al fine di apportare migliorie alla propria unità abitativa, può operare modifiche su parti comuni.

E può farlo anche senza l'assenso degli altri comproprietari.

Ce lo ricorda la Corte di Cassazione riaffermando il principio di diritto secondo cui "il condomino (…) può apportare (modifiche) (…) senza bisogno del consenso degli altri partecipanti alla comunione, tutte le modifiche che gli consentono di trarre dal bene comune una particolare utilità aggiuntiva rispetto a quella goduta dagli altri condomini". Se la miglioria non provoca lesione all'altrui diritto di godimento del bene comune, allora viene integrata l'ipotesi di utilizzo di poteri di legittimo godimento del bene, potere intrinseco nel fatto stesso del dominio.

Nel caso in esame il proprietario della singola unità abitativa aveva costruito un cancello utilizzando una parte del cortile comune - nello specifico, eliminando parte di una siepe - sul quale dava il suo appartamento, al fine di poter più agevolmente accedere ai locali. 

Veniva quindi citato in giudizio dal condominio, il quale chiedeva la messa in pristino dei luoghi poiché lo stesso avrebbe indebitamente operato una modifica di parti comuni senza previamente richiedere il consenso all'assemblea. La Suprema corte, nell'applicare il principio di cui sopra, conferma tuttavia come sia lecito "procedere anche all'apertura di un varco di accesso dal cortile condominiale alla sua proprietà esclusiva, purchè tale varco non impedisca agli altri condomini di continuare a utilizzare il cortile come in precedenza"

Inoltre, la costruzione di tale passaggio non provoca la costituzione di una servitù di passaggio, la quale, al contrario, richiederebbe il consenso di tutti i condomini. Nei limiti di cui sopra, pur sempre applicando il principio caso per caso, è legittimo il comportamento del condomino. Il ricorso del condominio è rigettato.


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