Qualora nell’ambito dei procedimenti aventi ad oggetto la separazione dei coniugi o la cessazione degli effetti civili del matrimonio (divorzio), vengano posti in essere degli atti di trasferimento immobiliare, continuano ad applicarsi le agevolazioni fiscali di cui all’art. 19 della Legge n. 74/1987.

E’ questa l’opinione dell’Agenzia delle Entrate contenuta nella circolare 2/E dello scorso 21 febbraio.

I dubbi erano fondati e ne avevo parlato in un precedente post sul tema.

L’art. 26 del D.L. 104/2013, convertito nella L. 128/2014, modificando l'art. 10 del D.Lgs. 23/2011, oltre a introdurre nuove aliquote per l’imposte di registro, ipotecaria e catastale, ha letteralmente soppresso tutte le esenzioni e le agevolazioni tributarie, anche se previste in leggi speciali, ad eccezione delle agevolazioni concernenti la proprietà contadina.

Da qui il dubbio, della vigenza, o meno, della particolare agevolazione fiscale riconosciuta dall’art. 19 della L. 74/87, che garantisce la completa esenzione fiscale per tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi ai procedimenti di separazione e divorzio.

Ma l’Agenzia delle Entrate è stata chiara:la soppressione delle esenzioni fiscali  prevista dall’art.10, non opera con riferimento a quelle previsioni normative che non si sostanziano in una riduzione di aliquote, nella previsione di una imposta fissa o nell’esenzione dall’imposta di registro (come stabilito dall’art. 19 L. 74/87).

Come era ragionevole supporre, la neo introdotta soppressione non opera in relazione a quelle previsioni fiscali funzionali alla disciplina di particolari istituti e che hanno un’applicazione ampia, la cui riferibilità ai trasferimenti immobiliari è solo eventuale e prescinde dalla loro natura onerosa o gratuita.

Non si tratta, dunque, del solo art. 19 L. 74/87, ma anche delle norme dettate in materia di mediazione civile e commerciale, o di conciliazione giudiziale, che prevedono una normativa fiscale di carattere generale, che può trovare applicazione anche per i trasferimenti immobiliari, posti in essere nell’ambito degli stessi procedimenti.

Sarebbe stato dunque illogico che, per lo stesso istituto, vigesse un’agevolazione fiscale destinata, però, a venire meno, se l’oggetto della controversia riguarda un bene immobile o un diritto reale su tale bene.

Sarebbe, comunque, apparso illogico prevedere, soprattutto per fini transattivi e quindi di deflazione del carico giudiziale, delle agevolazioni fiscali, per poi andarle ad escluderle, in un secondo momento, seppure limitatamente ai trasferimenti immobiliari.

Prescindendo da ogni valutazione in ordine all’opportunità o meno di sopprimere, in questo particolare momento storico, delle agevolazioni fiscali in settori trainanti, come ad esempio quello dell’edilizia, non si può che prendere atto che, almeno a livello interpretativo, sembra che la coerenza l’abbia fatta da padrona.  

Avvocato Gennaro Marasciuolo

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