di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione Civile, sezione lavoro, ordinanza n. 24744 del 5 Novembre 2013. Un'altra importante pronuncia in tema di risarcimento da cose in custodia a carico della Pubblica Amministrazione per il danno causato da difetti e da elementi estranei presenti su strada pubblica. E' utile, prima di giungere ad esaminare la soluzione prospettata dalla Suprema Corte, ricordare brevemente quali siano i rispettivi oneri probatori a carico delle parti: per il singolo danneggiato, ai fini di ottenere il risarcimento del danno; per l'amministrazione coinvolta, per scongiurare tale obbligo.

L'art. 2051 contempla a carico del danneggiato l'onere di provare la sussistenza di nesso causale - o rapporto eziologico - intercorrente tra la cosa, presunta responsabile delle conseguenze lesive, e l'evento dannoso; dall'altra parte, per liberarsi da responsabilità da cose in custodia, la pubblica amministrazione deve dimostrare l'intervento di un fattore terzo, imprevedibile e posto al di fuori della propria possibilità d'azione (quando cioè, pur con l'ordinaria diligenza, non sia possibile intervenire tempestivamente per rimuovere l'ostacolo). Ultimo ma non ultimo, occorre che la cosa responsabile del danneggiamento sia qualificata dalla legge come insidia o trabocchetto: il danneggiato cioè, pur mantenendo un comportamento normale (c.d. non abnorme) non avrebbe potuto in alcun caso evitare il verificarsi dell'evento (caduta, incidente stradale, ecc...).

Nel caso in oggetto la Suprema Corte ha ritenuto non qualificabile come insidia il rigonfiamento del manto stradale dovuto alla presenza di radici di alberi collocati ai lati della strada: il danneggiato ben avrebbe potuto evitarli mantenendo velocità moderata e conservando la marcia nella propria carreggiata di pertinenza. Ciò soprattutto quando non sia provata la responsabilità del sinistro a carico di un altro veicolo coinvolto e a seguito di indagine risulti essere stato violato l'art. 143 del codice della strada concernente la posizione dei veicoli sulla carreggiata.


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