Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con nota 2 luglio 2013 n. 12059, precisa che tra le varie modifiche introdotte dal D.L. 28 giugno 2013, n. 76 "Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti", è stato anche modificato il comma 4-bis dell'articolo 306 del D.Lgs. 81/2008 che nella attuale versione risulta quindi così formulato "le ammende previste con riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto nonché da atti aventi forza di legge sono rivalutate ogni cinque anni con decreto del direttore generale della Direzione generale per l'Attività Ispettiva del

Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in misura pari all'indice ISTAT dei prezzi al consumo previo arrotondamento delle cifre al decimale superiore. In sede di prima applicazione la rivalutazione avviene, a decorrere dal 1° luglio 2013, nella misura del 9,6%. Le maggiorazioni...".

Pertanto, si legge nella Nota, tutte le ammende previste con riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal D.Lgs 81/2008 nonché da altre normative in materia, riferite a violazioni commesse a decorrere dal 1° luglio 2013 sono incrementate del 9.6%.
L'attuale disciplina - prosegue il Dicastero - non prevede arrotondamenti sul risultato finale della sanzione incrementata del 9.6% e pertanto, salvo successive modifiche che potranno intervenire in sede di conversione del decreto legge, al momento non va applicato alcun arrotondamento delle cifre.


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