"In tema di licenziamento per giusta causa, la condotta del lavoratore, che, in ottemperanza delle prescrizioni del medico curante, si sia allontanato dalla propria abitazione e abbia ripreso a compiere attività della vita privata - la cui gravosità non è comparabile a quella di una attività lavorativa piena - senza svolgere una ulteriore attività lavorativa, non è idonea a configurare un inadempimento ai danni dell'interesse del datore di lavoro, dovendosi escludere che il lavoratore sia esonerato a provare, a ulteriore conferma della certificazione medica, la perdurante inabilità temporanea rispetto all'attività lavorativa, laddove è a carico del datore di lavoro la dimostrazione che, in relazione alla natura degli impegni lavorativi attribuiti al dipendente, il suddetto comportamento contrasti con gli obblighi di buona fede e correttezza nell'esecuzione del rapporto di lavoro." Sulla base di questo principio di diritto la Corte di Cassazione, con sentenza
14 settembre 2012, n. 15476, ha respinto il ricorso di una nota società contro la sentenza della Corte d'Appello che aveva dichiarato illegittimo il licenziamento, senza preavviso, di un dipendente con le consequenziali pronunce di reintegra nel posto di lavoro e di risarcimento del danno. Il dipendente, assente a seguito di infortunio per trauma distorsivo alla caviglia, era stato notato in alcuni giorni (due) presso il bar chiosco gestito dalla moglie, intento a servire i clienti dietro il bancone, a sbrigare faccende inerenti l'attività e a guidare la propria auto, anche durante le ore di reperibilità. La Società ha ritenuto che tali comportamenti non gli impedivano lo svolgimento dell'attività lavorativa e che comunque erano idonei a pregiudicare la guarigione e a ritardare il suo rientro in servizio, di conseguenza il lavoratore si era reso inadempiente in modo così grave da legittimare il licenziamento. La Corte di Appello ha osservato che l'inidoneità fisica al suo lavoro (giuntista) era stata accertata dal medico e che lo svolgimento di attività private non era inibita dalla prescrizione di astensione dal lavoro e di riposo. L'attività lavorativa di giuntista prevedeva un'occupazione per più ore al giorno per la maggior parte dei giorni della settimana e uno sforzo fisico maggiore dell'attività familiare svolta nel chiosco che era paragonabile a quella che il lavoratore avrebbe potuto svolgere nella propria casa, non pregiudicando, di conseguenza, la guarigione - come la successiva visita medica aveva accertato. Inoltre, nello svolgimento di tale attività, secondo la Corte d'Appello, non si ravvisava un effettivo e diverso rapporto giuridico di lavoro e affermava che mancasse una grave inadempienza da parte del lavoratore tale da legittimare il recesso per giusta causa del datore di lavoro. La Cassazione, conferma la sentenza impugnata e respinge il ricorso della Società.

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