Nel giudizio di opposizione al riconoscimento di paternità di cui all'articolo 250, comma quarto, cc il minore degli anni sedici dev'essere comunque sentito, salvo che sia incapace per età o per altre ragioni che il giudice di merito deve indicare in motivazione, dovendosi ritenere il minore che ha meno di 16 anni è parte in causa di detto giudizio. Lo ha spiegato la Corte di Cassazione con sentenza n. 5884, depositata il 13 aprile 2012. In particolare, la decisione è l'esito della pronuncia della Corte di cassazione cha ha cassato con rinvio la decisione di merito con cui i giudici distrettuali si erano pronunciati in favore del riconoscimento di un infrasedicenne da parte del padre naturale.
La madre si era opposta denunciando episodi di violenza subiti da parte dell'uomo all'epoca della loro convivenza ma i giudici di appello avevano ritenuto che la violenza posta in essere dall'uomo non poteva integrare un motivo grave ed irreversibile tale da incidere sullo sviluppo del minore che aveva assistito, impotente, agli episodi. Tale circostanza, secondo i giudici, era quindi irrilevante al fine del riconoscimento del figlio come legittimo. La donna proponeva così ricorso per la cassazione della decisione, eccependo, tra gli altri motivi, la violazione dell'articolo 250 c.c. per l'omessa audizione del minore infrasedicenne ("il riconoscimento del figlio che ha compiuto i sedici anni non produce effetto senza il suo assenso"). Accogliendo il ricorso, i giudici di legittimità hanno così censurato la decisione di merito spiegando che i giudici distrettuali avrebbero dovuto motivare sul punto indicando le motivazioni per le quali il minore sarebbe stato incapace di rendere l'audizione per sapere se il ragazzo sarebbe o meno favorevole al riconoscimento della paternità. La Corte di Appello, che ha emesso la sentenza censura, in diversa composizione, si pronuncerà quindi sulla vicenda.
Consulta testo sentenza n. 5884/2012

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