La Commissione Nordio sta procedendo, non senza qualche difficoltà, alla faticosissima riforma complessiva del codice penale. Tuttavia, esigenze attuali e concrete sollecitano il legislatore a tentare la via parlamentare più veloce per modificare alcune specifiche normative ritenute non idonee al contrasto e alla repressione dell'aggravata recrudescenza della criminalità organizzata. "Nell'occhio del ciclone" è, in modo specifico, l'articolo 52 del Codice Penale che disciplina la legittima difesa
. Ormai quotidiani episodi di cronaca richiamano con estrema attenzione l'esigenza di rivisitare i limiti dell'istituto, alla luce di una interpretazione "ambigua" da parte della Magistratura che, a volte, tende a privilegiare l'autore del crimine, se a sua volta offeso, piuttosto che la vittima dell'atto ingiusto, nel momento in cui, giustamente, attua una qualche forma di reazione. Ciò cui voglio riferirmi sono, fondamentalmente due ordini di ipotesi. Da un lato, la reazione - che, in un Paese normale, rientrerebbe nei "compiti di ufficio" - delle Forze dell'ordine che, in contesti in cui è minacciata l'incolumità loro o di altri ivi presenti, prima di subire l'attacco da parte della controparte criminale, e trasformarsi nell'oggetto di una commemorazione funebre, preferiscono difendersi attaccando, eliminando, alla radice, la ragione stessa del problema. Sono fortunati se vengono incriminati di "eccesso di legittima difesa
"; la regola è, invece, l'omicidio volontario, al pari di un qualsiasi delinquente. Aberrante. L'altra tipologia di situazione si verifica in mancanza della contestuale presenza delle Forze dell'Ordine, impossibilitate ad essere sul posto prima del verificarsi dell'evento delittuoso: in questo caso anche ai cittadini deve essere riconosciuto il diritto a difendere non solo la propria incolumità personale e quella dei propri cari, ma anche la propria casa, la propria attività e i propri beni, ugualmente frutto dei propri sacrifici. Non è possibile che qualsiasi reo goda di indubitabili benefici normativi e una persona irreprensibile che "osi " difendersi non possa espletare il suo sacrosanto diritto di difesa, e che i magistrati , in casi di reazione a fenomeni delinquenziali, siano sempre più propensi a incriminare per omicidio volontario gli aggrediti che reagiscono, piuttosto che utilizzare, semmai, l'eccesso di legittima difesa
. A sanare il divario, che non è soltanto normativo, stanno provvedendo vari progetti di legge. L'ultimo in ordine di tempo è stato presentato alla fine di giugno alla Camera dei Deputati, e porta il numero 4115, recando il titolo " Modifica dell'articolo 52 del codice penale in materia di legittima difesa". Il progetto è stato assegnato alla Commissione Giustizia e, alla riapertura dopo la pausa estiva,sarà esaminato con attenzione, costituendo una priorità del programma di governo e di questa maggioranza. Il disegno di legge parte dalla costatazione che l'articolo 52 del codice penale, che disciplina la legittima difesa, è stato interpretato dai giudici con estrema discrezionalità. Non solo, la reazione a mano armata, anche in casa propria, è stata sempre ritenuta eccedente il pericolo cui si è esposti. "Un codice di impronta liberale" - ha sostenuto il giudice Nordio responsabile della Commissione di riforma del codice penale - dovrebbe "garantire la libertà all'individuo di difendersi anche quando non è presente la forza pubblica, avvalendosi di un suo diritto naturale ". Lo stesso Nordio garantisce che una norma in tal senso farà parte del nuovo codice penale. Perciò il disegno di legge in oggetto non fa che anticipare una futura realtà, particolarmente richiesta da forte numero di aggressioni impunite e reazioni punite che stanno succedendosi in questi giorni. La norma dell'articolo 52, così come attualmente concepito, appare insufficiente a garantire una possibilità di difesa da aggressioni violente, soprattutto nella parte in cui richiede, affinché ricorra la legittima difesa, la proporzionalità fra difesa e offesa. Il disegno di legge consta di un solo articolo, che sostituisce larticolo 52 del Codice Penale, rinominandolo anche "Difesa legittima" , testimoniando l'usanza, di biblica memoria, che il cambio di nome è anche cambio di sostanza, perché evoca una realtà diversa. Più volte, si è sottolineata l'immensa differenza fra Sicurezza Pubblica, concetto nuovo e garantista, e Pubblica Sicurezza, concetto ormai "tarlato", e non solo dal tempo. Sostiene il nuovo articolo 52 che "non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere se stesso o altri da danni fisici o per proteggere la propria o l'altrui proprietà dalla distruzione o dalla perdita. Si presume abbia agito per legittima difesa colui che compie un atto per respingere l'ingresso di sconosciuti che si sono introdotti in un'abitazione privata, di notte, mediante effrazione ovvero contro la volontà del proprietario. La prima novità risiede proprio nell'abolizione del criterio di proporzionalità fra difesa e offesa che tanti arbitri ha generato nell'interpretazione giurisprudenziale, mettendo a durissima prova il crisma della certezza del diritto. Molte volte, come si può leggere nella relazione alla proposta di legge, la garanzia sottesa all'articolo 52, astrattamente condivisibile, finisce per giovare innanzitutto agli aggressori, imponendo all'aggredito valutazioni che non sempre possono essere compiute, nella gravità e immediatezza del momento, per capire l'entità del pericolo che si sta prospettando. Seconda novità, ma collegata alla precedente, è quella della "presunzione" della legittima difesa nel caso vi sia la necessità di proteggere la propria o l'altrui proprietà dal rischio di una sua perdita o distruzione. In tal modo, l'oggetto della protezione apprestata dall'articolo 52 viene ampliata, con particolare riferimento a quegli atti che, concretizzando una violazione della proprietà, ma non solo, sono sucettibili, per la violenza con cui vengono posti in essere, di mettere a rischio anche altri valori quali la vita stessa o l'integrità fisica del soggetto leso. Con l'aumento dei casi di presunzione viene meno anche l'estrema discrezionalità del giudice, sollevato da un compito valutativo di difficile ponderazione e che, nell'alternativa fra il garantismo anche verso i soggetti più riprovevoli, e la criminalizzazione dell'onestà attiva, lo esponeva, comunque, alle critiche dell'opinione pubblica. Infine, un suggerimento che potrebbe riguardare la possiblità di inserire un'ulteriore agevolazione per gli esercenti attività di pubblica sicurezza, i quali, anche loro troppo spesso, pagano assai caro la giusta reazione alle aggressioni subìte, dimenticando che, assai di frequente tali reazioni risultano essere gli unici correttivi ad una morte sicura. Forse meno commemorazioni e un maggior buon senso nella prevenzione non solo renderebbero l'Italia un vero Paese normale, ma smorzerebbero, sul nascere, le estreme reazioni ideologiche della popolazione verso soggetti potenzialmente a rischio di criminalità, che alimentano un clima di odio indiscriminato e generalizzato che non fa altro che confondere ed eludere il reale problema.

(articolo pubblicato su autorizzazione di www.leggiditalia.it)

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