Con la sentenza n. 18273 depositata il 10 maggio 2011 la Corte di Cassazione ha stabilito che non è punibile il tentativo di estorsione del figlio in danno della madre
Con la sentenza n. 18273 depositata il 10 maggio 2011 la Corte di Cassazione ha stabilito che non è punibile il tentativo di estorsione del figlio in danno della madre. Secondo i giudici di legittimità della seconda sezione penale, ai sensi dell'art. 649 del codice penale, tale fatto non è punibile. L'articolo in questione prevede infatti che "non è punibile chi ha commesso alcuno dei fatti preveduti da questo titolo in danno", nel caso di specie il riferimento è al reato di estorsione
, previsto dall'art. 629 c.p., (reati contro il patrimonio). Se non viene usata violenza, tale comportamento non può essere punito in quanto l'art. 649, esclude la punibilità se il reato è commesso in danno della madre o del padre, della moglie e del marito, di fratelli e sorelle purché siano però conviventi della persona offesa dal reato. Così, in seguito al ricorso di un uomo, condannato anche in appello a 2 anni di reclusione, la Corte di Cassazione ha spiegato che è punibile tale fattispecie solo se viene usata violenza fisica in senso tecnico e specifico. Tale violenza, secondo i giudici di Piazza Cavour, non può essere confusa con la semplice minaccia o con la violenza psichica in quanto è necessaria l'energia sopraffattrice verso una persona per integrare il reato in questione.

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