Obbligazioni del venditore
Le principali obbligazioni del venditore sono, in primo luogo, quella di consegnare la cosa al compratore, in secondo luogo, quella di fargli acquistare la proprietà della cosa o il diritto, se l'acquisto non è effetto immediato del contratto (eventualità che ricorre, in particolare, nelle ipotesi di c.d. vendita a effetti obbligatori, su cui ci si soffermerà a breve) e, in terzo luogo, quella di garantire il compratore dall'evizione e dai vizi della cosa (cfr. art. 1476 c.c.).
Per quanto concerne l’obbligo di consegna, l’articolo successivo precisa che la res deve essere consegnata “nello stato in cui si trovava al momento della vendita” e, ferma restando la facoltà degli stipulanti di convenire diversamente, la traditio nelle mani del compratore dovrà riguardare tanto gli accessori, le pertinenze e i frutti dal giorno della vendita, quanto i titoli e i documenti relativi alla proprietà e all'uso della cosa venduta.
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