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Tipi di testamento

La prima distinzione da operare è quella tra il testamento ordinario e i vari tipi di testamento c.d. “speciale”. Questi ultimi sono disciplinati dal codice per ipotesi del tutto eccezionali (come ad esempio nell’eventualità di epidemie, catastrofi naturali, viaggi in aereo o in nave), al cessare delle quali, decorsi tre mesi, il testamento “speciale” perde efficacia; in queste situazioni di emergenza, il soggetto legittimato a ricevere il testamento, redatto per iscritto e sottoscritto sia dal testatore che dal ricevente, è colui che, a seconda dei casi, ricopre una posizione di autoritarietà in quel contesto, come il giudice di pace e, in sua assenza, il Sindaco o il Sacerdote, l’Ufficiale o il Cappellano militare, il comandante della nave o dell’aereo. Passando alle tipologie ordinarie, il codice civile prevede due forme di testamento: quello olografo e quello per atto notarile, il quale, a sua volta, può essere pubblico o segreto. La modalità più semplice è sicuramente il testamento olografo (cfr. art. 609 c.c.), scrittura privata “di pugno” del testatore, che deve necessariamente indicare la data (giorno, mese e anno, dato che un testamento successivo fungerebbe da revoca tacita del precedente) e sottoscriverlo in maniera autografa (pena la nullità) con nome e cognome oppure uno pseudonimo che lo individui con certezza.

Il testamento pubblico (ex art. 603 c.c.) rappresenta una delle due tipologie di testamento redatto, con le formalità previste dalla legge, per il tramite di un notaio e ha natura di atto pubblico, poiché costituisce piena prova delle dichiarazioni del testatore fino a querela di falso. Alla presenza di due testimoni (o di quattro se incapace di leggere o scrivere oppure sordo, muto o sordomuto), il testatore dichiara la sua volontà al notaio, che la riceve, ne cura la redazione per iscritto e ne dà lettura al testatore in presenza dei testimoni. Successivamente, il notaio provvede a menzionare il compimento degli adempimenti suddetti nel testamento, che deve essere sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dal notaio, contenendo l’indicazione del luogo, della data del ricevimento e perfino dell'ora della sottoscrizione.

Anche il testamento segreto (cfr. art. 604 c.c.) è una forma che richiede l’intervento di un notaio e consiste nella consegna personale a quest’ultimo, ad opera del testatore, alla presenza di due testimoni, di una scheda contenente le disposizioni testamentarie, che sarà sigillata e conservata dal notaio medesimo, che redigerà anche, sullo stesso involto che contiene la scheda o su un altro appositamente preparato, l'atto di ricevimento, che testatore, testimoni e notaio sottoscriveranno. Tale testamento può essere scritto sia dal testatore che da un terzo, ed anche con mezzi meccanici, ma deve sempre essere sottoscritto dal testatore, salvo che questi non sappia scrivere o non abbia potuto sottoscrivere per altro impedimento. In tal caso, tuttavia, il testatore deve dichiarare al notaio ricevente di aver letto il testamento e di approvarlo, nonché la causa che gli ha impedito la sottoscrizione, che verrà menzionata nell'atto di ricevimento.

Qui di seguito si riporta uno schema da cui emergono, con specificazione delle varie combinazioni di ipotesi, le quote, rispettivamente, di legittima e di disponibile, con la precisazione che quest’ultima, ovviamente, potrà essere destinata dal testatore anche a uno o più degli eredi.

Successione testamentaria

Coniuge superstite (in mancanza di figli e senza ascendenti):
Quota di legittima --> 50% eredità + diritto abitazione
Quota disponibile --> 50% eredità

Coniuge + figlio unico anche non legittimo (a prescindere da eventuali ascendenti in vita):
Coniuge --> 33,33% eredità + diritto di abitazione
Figlio unico --> 33,33% eredità
Quota disponibile --> 33,33% eredità

Coniuge con due o più figli, anche non legittimi (a prescindere da eventuali ascendenti in vita):
Coniuge --> 25% eredità + diritto di abitazione
Figli --> 50% eredità da dividere in parti uguali
Quota disponibile --> 25% eredità

Coniuge con ascendente/i ma senza figli:
Coniuge --> 50% eredità + diritto di abitazione
Ascendente/i --> 25% eredità da dividere in parti uguali
Quota disponibile --> 25% eredità

Figlio unico senza coniuge (anche se viventi gli ascendenti):
Figlio unico --> 50% eredità
Quota disponibile --> 50% eredità

Due o più figli senza coniuge (anche se viventi gli ascendenti):
Due o più figli --> 66,66% eredità da dividere in parti uguali
Quota disponibile --> 33,33% eredità

Ascendente/i senza coniuge, nè figli:
Ascendente/i --> 33,33% eredità
Quota disponibile --> 66,66% eredità

Senza figli e ascendenti:
Quota disponibile --> intera eredità

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