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Testamento olografo

Il testamento olografo è la forma più semplice per esprimere le proprie volontà. Disciplinato dall'art. 602 del codice civile, deve essere esclusivamente e interamente scritto a mano, datato e sottoscritto dal testatore

Cos'è il testamento olografo

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Il testamento olografo, come dispone l'art. 602 del codice civile, deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore. 

Si tratta della forma più semplice e diffusa per esprimere liberamente e spontaneamente le proprie volontà, senza la necessità di un particolare rigore formale, del ricorso ad un notaio o della presenza di testimoni.

Per queste ragioni, ai fini del rispetto del c.d. "principio di autodeterminazione" del de cuius, la legge impone alla disposizione testamentaria olografa il rispetto dei requisiti richiesti dall'art. 602 c.c. che, al primo comma, dispone che il testamento sia scritto per intero di mano del testatore, ivi comprese la data e la sottoscrizione.

Requisiti testamento olografo

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Tre sono i requisiti essenziali richiesti dalla disposizione codicistica per garantire la validità del testamento olografo per avere l'assoluta certezza della loro riferibilità al testatore, già assicurata dall'olografia: l'autografia, la data e la sottoscrizione.

Autografia

L'autografia è la scrittura dell'atto in tutte le sue parti ad opera del testatore, senza l'ausilio di mezzi meccanici o di terzi.

È ormai pacifico in giurisprudenza che la guida (o l'aiuto) della mano del testatore da parte di un terzo soggetto escluda il requisito dell'autografia, indispensabile per la validità del testamento, non rilevando l'eventuale corrispondenza del contenuto della scheda testamentaria alle volontà del de cuius (Cass. n. 24882/2013). 

È discusso, invece, se ritenere sussistente il requisito dell'autografia quando la guida della mano del de cuius da parte di un terzo sia necessaria a causa delle sue condizioni di salute o della carenza di istruzione (ad es. analfabeta), ma se in qualche caso il testamento è stato ritenuto valido (Cass. n. 32/1992), secondo l'indirizzo maggioritario, qualsiasi collaborazione alla materiale compilazione del documento (anche solo l'aver sorretto la penna o contribuito alla formulazione delle lettere) comporta la mancanza del requisito dell'autografia (Cass. n. 12458/2004; n. 7636/1991; n. 3163/1993).

La scrittura autografa può essere fatta con qualsiasi mezzo (penna, carbone, gesso, ecc.) e su qualunque materia (carta, stoffa, legno, pietra), purché idonea a riceverla (Cass. n. 1089/1959; n. 920/1963; n. 394/1965).

Il testamento olografo può anche: contenere segni geometrici (diagrammi, ecc.) ove indispensabili e inseriti in un contesto chiaro; essere redatto in dialetto o in una delle c.d. "lingue morte", purchè conosciute dall'autore; assumere la forma di una lettera, laddove siano chiaramente espresse le ultime volontà del testatore.

Data

La data, secondo il disposto dell'art. 602, 3° comma, c.c., "deve contenere l'indicazione del giorno, mese e anno.

La sua funzione è quella di indicare l'esatto momento cronologico in cui il testamento è stato redatto, indispensabile per stabilire quale sia il documento efficace in presenza di più atti complementari o per valutare, se al momento della stesura delle ultime volontà, il testatore fosse capace di intendere e di volere.

La norma codicistica non richiede l'indicazione del luogo, né dell'ora, sebbene la stessa possa essere determinante in presenza di più testamenti recanti la stessa data: in tal caso, sarà l'ultimo in ordine cronologico a prevalere sugli altri.

La data del testamento olografo può essere apposta in ogni parte della scheda, poiché la legge non prescrive che essa debba precedere o seguire le disposizioni di ultima volontà (Cass. n. 18644/2014).

L'art. 602, comma 3, c.c. stabilisce che "la prova della non verità della data è ammessa soltanto quando si tratta di giudicare della capacità del testatore, della priorità di data tra più testamenti o di altra questione da decidersi in base al tempo del testamento".

Sottoscrizione

La sottoscrizione è il terzo requisito di forma richiesto per il testamento olografo. Essa indica il soggetto che ha scritto il testamento e deve essere apposta di proprio pugno dal testatore alla fine delle disposizioni come prescrive l'art. 602 c.c.

È da ritenersi rispettato il dettato normativo, anche quando "la sottoscrizione delle disposizioni di ultima volontà è stata apposta a margine o in altra parte della scheda, anziché in calce alla medesima, a causa della mancanza di spazio su cui apporla" (Cass. n. 14119/2014).

La sottoscrizione non deve essere necessariamente composta da nome e cognome, l'essenziale è che individui con certezza la persona del testatore, potendo quindi essere sostituita anche da un soprannome, da uno pseudonimo, o finanche da una sigla se questa è riconducibile con certezza al suo autore.

Il requisito della sottoscrizione, infatti, "previsto dall'art. 602 cod. civ. distintamente dall'autografia delle disposizioni in esso contenute, ha la finalità di soddisfare l'imprescindibile esigenza di avere l'assoluta certezza non solo della loro riferibilità al testatore, già assicurata dall'olografia, ma anche dell'inequivocabile paternità e responsabilità del medesimo che, dopo avere redatto il testamento - anche in tempi diversi - abbia disposto del suo patrimonio senza alcun ripensamento" (Cass. n. 22420/2013).

Quanto costa il testamento olografo e dove si deposita

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Oltre ad essere la forma più semplice mediante la quale esprimere le proprie volontà successorie, il testamento olografo è anche il mezzo più economico attraverso il quale un soggetto può provvedervi.

L'analisi dei requisiti necessari per la sua validità, infatti, mostra chiaramente come la redazione di tale atto sia, di per sé, del tutto priva di costi.

Dove depositare il testamento olografo?

Tuttavia, talvolta, conservare un testamento olografo in casa può essere rischioso: esso, infatti, può essere smarrito o indebitamente sottratto.

Così, se si vogliono evitare simili rischi, è consigliabile adottare alcune premure. Esse, però, hanno un'ovvia incidenza economica.

Innanzitutto, è ad esempio possibile depositare il testamento olografo presso un notaio. I prezzi in genere non sono particolarmente elevati ma si aggirano intorno a qualche centinaia di euro (in genere non più di 500, ma non manca chi offre questo servizio a prezzi più esigui o, addirittura, gratuitamente).

Un'altra soluzione che può essere adottata è quella di custodire il testamento presso una cassetta di sicurezza, ovverosia avvalendosi dei servizi di custodia offerti dalle banche, il cui canone annuo varia tantissimo a seconda dell'istituto di credito al quale ci si rivolge.

Quando non è valido il testamento olografo

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La legge prevede due tipi di invalidità per il testamento olografo: la nullità e l'annullabilità.

Nullità e annullabilità testamento olografo

Ex art. 606 c.c., il testamento è nullo quando manca l'autografia o la sottoscrizione, ed è annullabile per difetto di forma (ad esempio, se la data è incompleta) su istanza di chiunque vi abbia interesse, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie.

Revoca e modifica del testamento olografo

Il testamento, infine, essendo un atto mortis causa, giacché la sua funzione è quella di regolamentare i rapporti giuridici facenti capo al testatore nel tempo in cui avrà cessato di vivere, è revocabile o modificabile, fino all'ultimo istante di vita: qualsiasi clausola o condizione contraria alla facoltà di revocare o mutare le disposizioni testamentarie, ex art. 679 c.c., non ha effetto.

In merito all'invalidità del testamento per difetto della manifestazione di volontà del testatore, la giurisprudenza ha affermato che " "ai fini della configurabilità di una scrittura privata come testamento olografo non è sufficiente il riscontro dei requisiti di forma individuati dall'art. 602 c.c., occorrendo, altresì, l'accertamento dell'oggettiva riconoscibilità nella scrittura della volontà attuale del suo autore di compiere non già un mero progetto, ma un atto di disposizione del proprio patrimonio per il tempo successivo al suo decesso: tale accertamento, che costituisce un prius logico rispetto alla stessa interpretazione della volontà testamentaria, è rimesso al giudice del merito e, se congruamente e logicamente motivato, è incensurabile in sede di legittimità" (Cass. n. 8490/2012).

Per essere valida, cioè, la volontà del testatore "deve essersi compiutamente ed incondizionatamente formata e manifestata e diretta a disporre attualmente, in tutto o in parte, dei propri beni per il tempo successivo alla morte" (Cass. n. 26931/2013). 

Testamento olografo: chi può far valere la nullità

La nullità di una disposizione testamentaria, secondo l'art. 590 c.c., in ogni caso non può essere fatta valere da chi, conoscendo la causa della nullità, abbia confermato la disposizione o abbia dato ad essa volontaria esecuzione dopo la morte del testatore.

Testamento inesistente

Fattispecie diversa dal testamento nullo o annullabile è, infine, il testamento inesistente che si ha quando, pur esistendo materialmente l'atto è affetto da un vizio di tale gravità da impedire di essere identificato come tale (ad es. il testamento falso) (Cass. n. 7475/2005).

Testamento olografo falso

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Talvolta accade che un testamento olografo sia accusato di falsità.

Domanda di accertamento negativo

In ordine alle modalità con le quali provvedere alla contestazione della paternità della scrittura, oggi, a seguito dell'intervento chiarificatore delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, reso nella sentenza n. 12307/2015, è da ritenere che colui che intenda contestare l'autenticità del testamento olografo in giudizio debba proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura testamentaria e, in conseguenza, provare i fatti dedotti a fondamento della richiesta.

Disconoscimento o querela di falso

Occorre in ogni caso porre in evidenza che la pronuncia indicata è intervenuta, proponendo una soluzione intermedia, su un'annosa questione, oggetto di ampi dibattiti sia in dottrina che in giurisprudenza, che vedevano divisi coloro che sostenevano la possibilità per gli eredi di contestare l'autenticità di un testamento olografo attraverso il semplice disconoscimento (con conseguente onere in capo a colui che vanti diritti in forza del testamento di proporre l'istanza di verificazione di scrittura privata) e coloro che, invece, ritenevano che la contestazione dovesse necessariamente essere sollevata proponendo querela di falso.

vedi anche Testamento olografo: disconoscimento o querela di falso?

Fac simile testamento olografo

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Io sottoscritto Mario Rossi nel pieno possesso delle mie facoltà mentali, revoco ogni precedente disposizione e, fatti salvi i diritti che la legge riserva agli eredi legittimari, nomino mio erede universale mio figlio Federico disponendo che alla mia morte tutti i beni mobili ed immobili di mia proprietà vadano a lui ad eccezione della casa in cui abito per la quale dispongo che a mio figlio vada solo la nuda proprietà lasciando invece a mia moglie Clara l'usufrutto.

Lascio inoltre a mia nipote Monica la macchina e i buoni fruttiferi postali a me intestati.

Roma, 2 febbraio 2022

 Mario Rossi

Giurisprudenza Cassazione

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Ecco una serie di massime della Cassazione in materia di testamento olografo: 

Cassazione 1618/2022

In tema di annullamento del testamento, l'incapacità naturale del testatore postula l'esistenza non già di una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive del "de cuius", bensì la prova che, a cagione di una infermità transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto sia stato privo in modo assoluto, al momento della redazione dell'atto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti o della capacità di autodeterminarsi; peraltro, poiché lo stato di capacità costituisce la regola e quello di incapacità l'eccezione, spetta a chi impugni il testamento dimostrare la dedotta incapacità, salvo che il testatore non risulti affetto da incapacità totale e permanente, nel qual caso grava, invece, su chi voglia avvalersene provarne la corrispondente redazione in un momento di lucido intervallo (Cass. in. 3934/2018).

Cassazione n. 6918/2019

L'intervento regolatore delle Sezioni Unite, derivante da un preesistente contrasto di orientamenti di legittimità in ordine alle norme regolatrici del processo, induce a escludere che possa essere ravvisato un errore scusabile, ai fini dell'esercizio del diritto alla rimessione in termini in capo alla parte che abbia confidato sull'orientamento che non è prevalso. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto non spettante la rimessione in termini alla parte che, confidando in uno dei contrastanti orientamenti giurisprudenziali di legittimità, in ordine allo strumento processuale utilizzabile per contrastare l'autenticità di un testamento olografo - poi superato da Cass., S.U., n. 12307 del 2015 -, si era limitata a disconoscere la conformità della copia prodotta all'originale).

Cassazione n. 18616/2017

In tema di nullità del testamento olografo, il requisito della sottoscrizione, previsto dall'art. 602 cod. civ. distintamente dall'autografia delle disposizioni nello stesso testamento contenute, ha la finalità di soddisfare l'imprescindibile esigenza di avere l'assoluta certezza non solo della loro riferibilità al testatore, già assicurata dall'olografia, ma anche dell'inequivocabile paternità e responsabilità del medesimo che, dopo avere redatto il testamento - anche in tempi diversi - abbia disposto del suo patrimonio senza alcun ripensamento (cfr. Cass. 23.6.2005, n. 13487); che di conseguenza l'apocrifia della sottoscrizione esclude, di per sé, in radice la riconducibilità dell'atto di ultima volontà al testatore. 

Cassazione SS.UU. n. 12307/2015

Chi contesta l'autenticità del testamento olografo deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura, e grava su di lui l'onere della relativa prova, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo.

Cassazione n. 18644/2014

La data nel testamento olografo può essere validamente apposta anche dopo la sottoscrizione, non prescrivendo la legge che essa debba precedere o seguire le disposizioni di ultima volontà.

Vedi anche articoli e sentenze testamento olografo

Data aggiornamento: 10 febbraio 2022