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Separazione consensuale

La separazione dei coniugi (indice delle guide)

La separazione consensuale, disciplinata dall'art. 158 c.c., è il procedimento che consente ai coniugi di separarsi di comune accordo stabilendo anche le condizioni economiche e l'affidamento dei figli, che possono essere comunque modificate.

Cos'è la separazione consensuale

La separazione consensuale è lo strumento che la legge mette a disposizione dei coniugi che intendono separarsi di comune accordo e che hanno perciò stabilito insieme i diritti relativi al patrimonio, all'assegno di mantenimento per il coniuge più debole e i figli, all'affidamento della prole e all'assegnazione della casa coniugale.

L'accordo, che coinvolge tutti gli aspetti, viene stipulato in privato con l'assistenza di uno o due avvocati (a seconda che i coniugi abbiano deciso di farsi assistere in maniera comune o meno), ma per divenire efficace deve essere omologato dal Tribunale con apposito provvedimento.

Tra le forme di separazione dei coniugi che ancora oggi si svolgono all'interno delle aule di giustizia, la separazione consensuale è sicuramente quella privilegiata dall'ordinamento e preferibile rispetto a quella giudiziale non solo per l'immaginabile minore conflittualità che si viene normalmente ad instaurare fra le parti (peraltro con notevoli riflessi positivi anche in merito ai rapporti con gli eventuali figli), ma anche perché presenta forme procedurali decisamente più snelle e rapide.

Normativa di riferimento

La separazione consensuale è disciplinata, sotto il profilo sostanziale, dall'art. 158 del codice civile.

L'art. 158 c.c., intitolato "Separazione consensuale", dispone che: "1. La separazione per il solo consenso dei coniugi non ha effetto senza l'omologazione del giudice. 2. Quando l'accordo dei coniugi relativamente all'affidamento e al mantenimento dei figli è in contrasto con l'interesse di questi il giudice riconvoca i coniugi indicando ad essi le modificazioni da adottare nell'interesse dei figli e, in caso di inidonea soluzione, può rifiutare allo stato l'omologazione".

Sotto il profilo processuale, la disciplina originaria contenuta nell'art. 711 c.p.c. è stata abrogata dalla Riforma Cartabia (D.Lgs. 149/2022, in vigore dal 28 febbraio 2023). Il procedimento di separazione consensuale è oggi regolato dall'art. 473-bis.51 c.p.c., che disciplina i procedimenti su domanda congiunta, nell'ambito del nuovo Titolo IV-bis del Codice di procedura civile (artt. 473-bis.1 e seguenti).

Dalla disciplina vigente si possono ricavare le seguenti regole fondamentali: la separazione per avere efficacia deve essere omologata dal giudice; l'omologazione può essere rifiutata se nell'accordo non si tutelano gli interessi dei figli; la separazione consensuale si introduce con ricorso congiunto; il giudice tenta la conciliazione e, ove questa non riesca, prende atto della volontà dei coniugi e omologa l'accordo; le condizioni della separazione possono essere successivamente modificate.

Il procedimento dopo la Riforma Cartabia

A seguito della Riforma Cartabia, la procedura di separazione consensuale si svolge secondo le regole dell'art. 473-bis.51 c.p.c. I coniugi presentano un ricorso congiunto sottoscritto da entrambi, con il quale indicano compiutamente le condizioni alle quali intendono separarsi.

Il ricorso è depositato presso la Cancelleria del Tribunale competente. L'organo competente forma il fascicolo d'ufficio, nel quale vengono raccolti, oltre al ricorso, anche i documenti necessari.

Il piano genitoriale

Se vi sono figli minori, al ricorso deve essere allegato il piano genitoriale, previsto dall'art. 473-bis.12, ultimo comma, c.p.c. In questo documento i genitori indicano gli impegni e le attività quotidiane dei figli, tenuto conto delle valutazioni svolte, anche di natura economica, e le modalità proposte per la loro realizzazione. Il piano genitoriale rappresenta una delle più significative innovazioni della Riforma Cartabia nell'ambito dei procedimenti di famiglia.

L'udienza

Il giudice fissa l'udienza alla quale devono comparire personalmente i coniugi, con l'assistenza dei difensori. All'udienza il giudice tenta la conciliazione. Ove questa non riesca, prende atto della volontà dei coniugi di separarsi e delle condizioni concordate.

Nei procedimenti che riguardano i figli minori, il giudice verifica che le condizioni dell'accordo non siano in contrasto con l'interesse dei minori. Se lo siano, indica le modifiche da apportare e, in caso di inidonea soluzione, può rifiutare l'omologazione (art. 158, comma 2, c.c.).

L'omologazione

Acquisita la volontà dei coniugi e verificata la conformità dell'accordo all'interesse dei figli, il tribunale pronuncia l'omologazione. Da tale momento, l'accordo produce i suoi effetti e inizia a decorrere il termine di sei mesi per poter chiedere il divorzio.

Se dal matrimonio sono nati figli che sono ancora minori, l'accordo viene sottoposto anche al Pubblico Ministero perché esprima il proprio parere.

Accordi successivi all'omologazione

In taluni casi può accadere che, dopo l'omologa, i coniugi raggiungano ulteriori accordi inerenti alla loro separazione, che si occupano di aspetti dei quali nel ricorso non era stato fatto cenno. Tali patti vengono spesso riprodotti in clausole integrative rispetto ai patti omologati, sulla validità delle quali, tuttavia, non vi è una posizione univoca. Anzi: molto diffusa è l'opinione secondo la quale essi, per essere efficaci, debbano essere specificamente omologati.

La competenza territoriale

La competenza è disciplinata dall'art. 473-bis.14 c.p.c. e spetta al tribunale del luogo dell'ultima residenza comune dei coniugi. In mancanza di una residenza comune, la competenza si determina secondo i criteri generali.

Il contributo unificato

La separazione consensuale con ricorso congiunto dei coniugi in Tribunale richiede il pagamento del contributo unificato di € 43,00. Nulla invece è dovuto a titolo di spese forfettarie, dalle quali il procedimento è esente.

Quali documenti sono necessari

L'accordo di separazione si occupa di disciplinare le condizioni personali dei coniugi, gli aspetti economici e patrimoniali e le modalità di affidamento e mantenimento dei figli. L'accordo può anche disporre il trasferimento di proprietà di beni mobili o immobili.

Al ricorso per la separazione, che deve essere firmato da entrambi i coniugi, devono essere allegati i seguenti documenti, per permettere al giudice di valutare l'accordo intervenuto tra le parti: l'estratto autentico dell'atto di matrimonio, rilasciato dal Comune in cui i coniugi si sono sposati; il certificato di residenza dei coniugi e il certificato dello stato di famiglia a uso separazione (esente dall'imposta di bollo); la copia delle ultime tre dichiarazioni dei redditi dei coniugi, se ci sono figli minori; il modello Istat debitamente compilato; la copia di un documento di identità di entrambi i coniugi; la nota di iscrizione a ruolo e il contributo unificato di € 43,00. Se vi sono figli minori, deve essere allegato anche il piano genitoriale previsto dall'art. 473-bis.12, ultimo comma, c.p.c.

A questi documenti se ne possono aggiungere di ulteriori, in base al contenuto dell'accordo di separazione, se utile a documentare quanto indicato.

Affidamento dei figli

Se dal legame tra i due coniugi sono nati figli, l'accordo di separazione non può trascurare di adottare i relativi provvedimenti, tenendo conto che la responsabilità genitoriale grava su entrambi i coniugi e che i figli hanno diritto a mantenere un rapporto equilibrato sia con la madre che con il padre.

La legge n. 54/2006 ha sancito il principio della bigenitorialità, apportando importanti modifiche al regime precedente. La regola è l'affidamento condiviso, l'eccezione è rappresentata dall'affidamento esclusivo, che può essere disposto solo se lo richiede l'interesse superiore del minore (ad esempio se ci sono precedenti di abusi).

A sancire il principio della bigenitorialità è l'art. 337-ter c.c., che lo qualifica come diritto dei figli a mantenere un rapporto continuativo ed equilibrato con entrambi i genitori, ma anche con i rispettivi ascendenti e parenti. Ogni genitore inoltre deve occuparsi della cura, dell'educazione, dell'istruzione, dell'assistenza morale e materiale dei figli.

Il giudice, quando una coppia si separa e ci sono figli, deve agire nel loro interesse morale e materiale. Stabilisce le modalità di affidamento, il collocamento, tempi e modi del diritto di visita del genitore non collocatario e in che modo e misura ogni genitore deve occuparsi della prole.

La responsabilità genitoriale

La responsabilità genitoriale prevede che le decisioni relative ai figli (istruzione, educazione, salute, scelta della residenza abituale) debbano essere prese di comune accordo. In caso di forte disaccordo la decisione viene rimessa al giudice. Questo non significa che per ogni singola decisione i genitori debbano consultarsi: il giudice può infatti stabilire che per le decisioni ordinarie essi possano operare separatamente.

Il mantenimento economico dei figli

I genitori devono mantenere i figli (anche maggiorenni ma non ancora sufficienti economicamente) in proporzione al loro reddito. Le parti, nel ricorso per la separazione consensuale, possono accordarsi sulle modalità ed entità rispettive del mantenimento dei figli. In questo caso essi devono tenere conto dei principi fissati dall'art. 337-ter, comma 4, c.c., che individua i parametri seguenti: le esigenze attuali del figlio; il tenore di vita goduto dallo stesso quando conviveva con entrambi i genitori; il tempo che trascorre con la madre e il padre; le risorse economiche dei genitori; il valore economico dei compiti di cura e domestici di ogni genitore.

Se il minore viene collocato in modo paritario presso ogni genitore non significa che il genitore con maggiori possibilità economiche non debba contribuire al mantenimento in misura superiore.

Il mantenimento dei figli maggiorenni

Anche i figli maggiorenni che non hanno ancora raggiunto una loro indipendenza economica hanno diritto al mantenimento da parte dei genitori. Dovere che può venire meno solo se la condizione di non autosufficienza non dipenda da un'inerzia del giovane o dal rifiuto di offerte lavorative.

Assegnazione della casa coniugale

La separazione personale dei coniugi produce come riflesso patrimoniale lo scioglimento della comunione legale. Per cui, se entrambi sono comproprietari della casa destinata ad abitazione familiare, dovranno trovare un accordo per stabilire chi, tra i due, continuerà ad abitarvi. Occorre tenere presente che l'assegnazione della casa coniugale è influenzata dal perseguimento del primario interesse dei figli, come prevede l'art. 337-sexies c.c.

Ne consegue che, in assenza di figli, se la casa è di proprietà esclusiva di uno solo dei coniugi, l'abitazione verrà assegnata al legittimo proprietario. In caso di comproprietà, saranno i coniugi, di comune accordo e tenendo conto degli accordi economici complessivi, a stabilire a chi dei due spetterà il diritto di abitare nella casa coniugale.

La revisione delle condizioni di separazione

Il contenuto dell'accordo di separazione consensuale può essere modificato anche dopo l'omologazione a condizione che intervengano nuove circostanze di fatto che giustifichino il cambiamento, come previsto dall'art. 473-bis.41 c.p.c. (è il caso ad esempio in cui sono cambiate le condizioni economiche di una delle parti). La domanda può essere proposta da un singolo coniuge o da entrambi e può avere ad oggetto la rettifica o la revoca sia dei provvedimenti che dispongono sugli aspetti economici sia di quelli relativi all'affidamento dei figli.

La riconciliazione

Il fatto che l'accordo di separazione consensuale sia stato omologato non impedisce l'eventuale riconciliazione delle parti: giuridicamente, questa ha l'effetto di far cessare la separazione legale. Ci si riferisce ad una ripresa della convivenza e alla volontà di ricomporre il rapporto coniugale. Non possono tuttavia essere considerati indici di conciliazione i comportamenti non idonei a manifestare un simile intento, come la sola coabitazione, le visite agli amici comuni o la consuetudine di riunirsi nei fine settimana.

La negoziazione assistita

In alternativa alla separazione consensuale in Tribunale, i coniugi che intendano separarsi di comune accordo hanno due ulteriori possibilità: quella di ricorrere alla negoziazione assistita e quella di separarsi dinanzi al sindaco.

La negoziazione assistita in materia familiare, significativamente rafforzata dalla Riforma Cartabia (artt. 473-bis.49 e seguenti c.p.c.), è un accordo che si raggiunge all'esito di una procedura conciliativa condotta dalle parti, con l'assistenza di almeno un avvocato per parte e con l'impegno di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere i loro rapporti in maniera amichevole.

L'accordo va concluso in forma scritta ed è sottoscritto dagli avvocati che ne attestano la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico e che certificano l'autenticità delle firme dei coniugi. Se rispetta questi elementi, esso produce gli stessi effetti della separazione omologata dal Tribunale. L'accordo deve tuttavia essere preventivamente sottoposto al vaglio del PM e poi trasmesso allo stato civile per le necessarie annotazioni.

La separazione in Comune

La separazione in Comune avviene dinanzi al Sindaco, mediante separate dichiarazioni che i coniugi (anche senza l'assistenza dell'avvocato) rendono a tale soggetto quale ufficiale dello stato civile (art. 12, D.L. 132/2014, conv. L. 162/2014). In tal modo, tuttavia, non è possibile concludere patti di trasferimento patrimoniale. La procedura davanti al Sindaco, peraltro, non è possibile quando i coniugi abbiano figli comuni minorenni o maggiorenni ma non autosufficienti economicamente, incapaci di intendere e di volere o portatori di handicap.

Costo della separazione consensuale

La separazione in Comune senza l'assistenza di avvocati, tra i vari tipi di separazione consensuale, è la più economica. In questo caso infatti si sostiene il solo costo della marca da bollo da 16 euro.

In caso di negoziazione assistita, poiché è necessaria l'assistenza del legale, il costo è variabile: è opportuno chiedere sempre un preventivo di spesa. Le stesse considerazioni devono essere fatte anche quando si ricorre al Tribunale per procedere alla separazione consensuale. I costi anche in questo caso sono molto variabili. Sul costo dell'assistenza fornita dal legale incide la complessità dell'accordo da raggiungere, a cui aggiungere le spese vive della procedura, come il pagamento del contributo unificato di 43 euro.

Decisamente più costoso è il procedimento di separazione giudiziale, trattandosi di una vera e propria causa legale che richiede un lavoro più impegnativo da parte degli avvocati che assistono i coniugi.

Durata dei procedimenti di separazione

Tra i procedimenti di separazione analizzati, quello in Comune non è solo il più economico, ma anche il più rapido. La separazione consensuale in Tribunale, in genere, ha una durata massima di alcuni mesi. Più rapida può risultare la separazione con negoziazione assistita.

Fac-simile ricorso separazione consensuale

Una formula per la presentazione del ricorso con l'indicazione della documentazione necessaria per il deposito è disponibile nella sezione dei formulari giuridici a questa pagina: Formula ricorso per la separazione consensuale, scaricabile in formato .docx e pdf.

Nella sezione formulari è disponibile anche il modello di ricorso per la separazione giudiziale dei coniugi in formato .docx e pdf.

La Cassazione sulla separazione consensuale

Ecco alcune delle più interessanti sentenze della Cassazione in materia di separazione consensuale:

Cassazione n. 11486/2022

L'atto con il quale un coniuge, in esecuzione degli accordi intervenuti in sede di separazione consensuale, trasferisca all'altro il diritto di proprietà (ovvero costituisca diritti reali minori) su un immobile, si ritiene ugualmente suscettibile di azione revocatoria ordinaria, non trovando tale azione ostacolo né nell'avvenuta omologazione dell'accordo suddetto — cui resta estranea la funzione di tutela dei terzi creditori e che, comunque, lascia inalterata la natura negoziale della pattuizione —, né nella circostanza che l'atto sia stato posto in essere in funzione solutoria dell'obbligo di mantenimento del coniuge economicamente più debole o di contribuzione al mantenimento dei figli.

Cassazione n. 41232/2021

L'assegno di mantenimento a favore del coniuge, fissato in sede di separazione personale consensuale in omologa di accordo che non ne preveda la decorrenza, è dovuto, sia pure a condizione che l'omologa intervenga e non disponga diversamente, fin dal momento del deposito del ricorso per separazione e non solo dalla data di pronuncia dell'omologa.

Cassazione n. 17908/2019

Le attribuzioni patrimoniali dall'uno all'altro coniuge concernenti beni mobili o immobili, in quanto attuate nello spirito degli accordi di sistemazione dei rapporti fra i coniugi in occasione dell'evento di separazione consensuale, sfuggono sia alle connotazioni classiche dell'atto di "donazione" vero e proprio, sia a quello di un atto di vendita; tali attribuzioni svelano una loro "tipicità" la quale, di volta in volta, può colorarsi dei tratti della obiettiva "onerosità", ai fini della più particolare e differenziata disciplina di cui all'art. 2901 c.c.

Cassazione n. 6145/2018

La situazione di intollerabilità della convivenza può dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco spirituale anche di uno solo dei coniugi, e, pertanto, il Tribunale è tenuto a pronunciare la sentenza non definitiva di separazione quando la causa sia, sul punto, matura per la decisione, facendo ad essa seguito la prosecuzione del giudizio per le altre statuizioni.

Cassazione n. 16909/2015

La separazione consensuale è un negozio di diritto familiare il cui contenuto essenziale è rappresentato dal consenso reciproco a vivere separati, dall'affidamento dei figli e, ove ne ricorrano i presupposti, dall'assegno di mantenimento. Esso ha poi un contenuto eventuale, che trova solo occasione nella separazione e che è rappresentato da accordi patrimoniali autonomi conclusi dai coniugi in relazione all'instaurazione di un regime di vita separata.