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Le radici normative della famiglia di fatto

La famiglia di fatto

La famiglia di fatto nella Costituzione

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La famiglia di fatto è indubbiamente riconosciuta nella società come centro di imputazione di interessi meritevoli di tutela da parte dell'ordinamento. Del resto, tale formazione sociale affonda le sue radici nella stessa Costituzione, in particolare negli articoli 2 e 3.

L'articolo 2, infatti, sancisce che "la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità" e, considerato che anche attraverso la famiglia di fatto la persona umana può validamente realizzare la propria personalità nei modi consentiti dall'ordinamento giuridico, essa va necessariamente tutelata e garantita.

L'articolo 3, invece, dispone che "tutti i cittadini hanno pari dignità sociale" e che "è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana". La tutela della dignità e della solidarietà sociale passa chiaramente anche per la tutela della famiglia di fatto che, in definitiva, si presenta come una forma di aggregazione sociale idonea ad esprimere concetti, costituzionalmente tutelati, alla base di ogni ordinamento civile contemporaneo.

Il lungo vuoto regolativo

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Nonostante ciò, per lungo tempo è mancata nell'ordinamento italiano una regolamentazione organica di tale fenomeno giuridico: il legislatore, sino a pochissimo tempo fa, si era limitato a intervenire solo in modo frammentario in diversi contesti giuridici, sia penali che civili (ad esempio, in materia di edilizia residenziale pubblica, di tutela della maternità e della paternità, di adozione e di affidamento dei minori) e tale vuoto normativo era stato colmato dalla giurisprudenza, solo in parte, mediante l'interpretazione e l'adattamento di norme valide per il matrimonio - in particolare, nell'interesse dei figli - anche alla famiglia di fatto sulla base delle specifiche situazioni che si trovava ad affrontare caso per caso.

Il percorso verso la legge Cirinnà

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Da diverso tempo, ma in particolar modo con l'avvio del nuovo millennio, avevano però iniziato a farsi sempre più insistenti le istanze che spingevano verso una razionalizzazione della normativa in materia di famiglia di fatto, da farsi con l'introduzione di apposite previsioni che recepissero l'esempio di diversi altri Paesi europei (si vedano, ad esempio, l'ordinamento spagnolo, svizzero, olandese e belga, molto permissivi e con concetti di famiglia di fatto che consentono e riconoscono anche le unioni omosessuali).

Di tali istanze si era fatta portavoce anche la giurisprudenza.

"Occorre confrontarsi con le mutate concezioni che via via si sono affermate nella società moderna" poiché " la giurisprudenza, in materia di rapporti interpersonali, ha dunque considerato la famiglia di fatto quale realtà sociale che, pur essendo al di fuori dello schema legale cui si riferisce, esprime comunque i caratteri ed istanze analoghe a quelle della famiglia strictu sensu intesa". Così si è espressa la Corte di Cassazione penale, sezione quarta, sentenza n. 109 del 5 Gennaio 2006.

Contratti di convivenza e unioni civili

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Si è così giunti all'emanazione della legge numero 76/2016 (cd. legge Cirinnà), che ha regolamentato per la prima volta in Italia le unioni affettive non formalizzate nel classico matrimonio.
In particolare, tale provvedimento ha introdotto i contratti di convivenza, con i quali i conviventi di fatto che abbiano registrato il loro stato possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune, e le unioni civili, ovverosia delle nuove specifiche formazioni sociali formalizzate per legge e composte da persone dello stesso sesso.

Aggiornamento: Luglio 2017
Continua: » I rapporti tra i conviventi