I rapporti tra conviventi nella famiglia di fatto
- Quali diritti e doveri nella famiglia di fatto?
- Inapplicabilità dell'articolo 143 del codice civile
- Il ruolo della giurisprudenza
- Norme codicistiche applicabili
- Altri diritti dei conviventi
- Scioglimento della famiglia di fatto
Quali diritti e doveri nella famiglia di fatto?
Lasciando fuori dal presente campo di analisi il caso in cui i conviventi abbiano regolato i loro rapporti ricorrendo a quanto previsto dalla recente legge n. 76/2016 (cd. legge Cirinnà) e limitandoci alla vera e propria famiglia di fatto, non è facile comprendere l'esatta portata dei diritti e dei doveri che gravano in capo all'un convivente nei confronti dell'altro.
In assenza di qualsivoglia impegno formale e di una disciplina esplicita che li regolamenti (fatto salvo quanto detto in premessa), è infatti difficile affermare con sicurezza se tali diritti e doveri esistano ed eventualmente quali siano.
Inapplicabilità dell'articolo 143 del codice civile
Va infatti posto in evidenza che gli interpreti sono concordi nell'escludere la possibilità di applicare ai conviventi parte di una famiglia di fatto, in via analogica, l'articolo 143 del codice civile. Tale norma, nel dettaglio, disciplina i diritti e i doveri dei coniugi, individuandoli in quelli di fedeltà, di assistenza materiale e spirituale, di collaborazione e di coabitazione.
Di conseguenza, in mancanza dell'ufficialità del matrimonio, deve ormai ritenersi pacificamente che essi non riguardano la famiglia di fatto.
Il ruolo della giurisprudenza
In assenza di una specifica regolamentazione dei diritti e dei doveri dei conviventi, un ruolo di primo piano è assegnato alla giurisprudenza, chiamata a trovare un giusto equilibrio, calibrato sul caso di specie, tra le esigenze di libertà del singolo componente della coppia e la tutela delle situazioni sostanziali venutesi a creare a seguito della convivenza, in alcuni casi per nulla dissimili rispetto a quelle di un matrimonio civile.
Norme codicistiche applicabili
Con riferimento ad altri aspetti, invece, l'approccio può essere meno rigoroso.
Deve, ad esempio, ritenersi che anche alle famiglie di fatto possano essere applicati gli articoli 144 e 145 del codice civile, che regolamentano l'indirizzo della vita familiare e la residenza della famiglia, l'uno, e l'intervento del giudice in caso di disaccordo in merito, l'altro.
Altri diritti dei conviventi
In ogni caso, la legislazione speciale e la giurisprudenza si sono occupati in diverse ipotesi della famiglia di fatto, delineando ulteriori diritti e doveri reciproci dei partner che ne fanno parte.
Ad esempio, in caso di morte di uno dei due conviventi è ammessa la successione del convivente superstite nel contratto di locazione ad uso abitativo. D'altro canto è, però, esclusa l'applicazione delle norme concernenti l'acquisto dei beni in comunione nella famiglia di fatto.
Inoltre, a livello giurisprudenziale, è stato riconosciuto a favore del convivente more uxorio sopravvissuto il diritto al risarcimento del danno, sia patrimoniale che non patrimoniale, da parte del responsabile dell'incidente stradale che ha causato il decesso dell'altro convivente (Cassazione civile, sentenza n. 23725 del 16 Settembre 2008).
Scioglimento della famiglia di fatto
Si precisa, infine, che lo scioglimento della famiglia di fatto non necessita di alcun atto formale, poiché appunto la situazione è priva ab origine di uno specifico e formale atto regolativo.
Aggiornamento: Luglio 2017