- Le procedure concorsuali |
- Gli scopi della riforma 2006 |
- Il risanamento dell'impresa |
- La semplificazione delle procedure |
- Requisiti di assoggettamento al fallimento |
- Iniziativa per la dichiarazione di fallimento |
- Aspetti procedurali del fallimento |
- Sentenza dichiarativa di fallimento |
- Il tribunale fallimentare |
- Il curatore fallimentare |
- Il comitato dei creditori |
- Effetti del fallimento nei confronti del fallito |
- Effetti del fallimento nei confronti dei creditori |
- Effetti del fallimento in relazione agli atti pregiudizievoli per i creditori |
- Effetti del fallimento sui rapporti giuridici preesistenti |
- Esercizio provvisorio dell’impresa e liquidazione dell’attivo |
- Distribuzione dell'attivo |
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- La chiusura del fallimento |
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- Estensione del fallimento |
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Esercizio provvisorio dell’impresa e liquidazione dell’attivo
Il capo VI del titolo dedicato al fallimento tratta dei casi e delle procedure da seguire ai fini dell’esercizio provvisorio dell’impresa, nonché le modalità di liquidazione dell’attivo.
Sotto il primo profilo, l’art. 104 l.fall. attribuisce al tribunale, al momento dell’emissione della sentenza dichiarativa del fallimento, il potere di disporre l'esercizio provvisorio dell'impresa, anche limitatamente a specifici rami dell'azienda, se dalla interruzione possa derivare un danno grave, purché non arrechi pregiudizio ai creditori.
Sotto il secondo profilo, l’art. 104ter prevede che, entro sessanta giorni dalla redazione dell'inventario, il curatore è tenuto a predisporre un programma di liquidazione (di cui la stessa norma indica anche il contenuto minimo) da sottoporre, una volta acquisito il parere favorevole del comitato dei creditori, all'approvazione del giudice delegato. Gli artt. 105 e ss. l.fall., infine, si occupano di dettare le regole da seguire a seconda del tipo di vendita da effettuare (ad esempio dell’intera azienda o di suoi rami oppure di beni immobili ovvero di beni mobili).
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