Effetti del fallimento sui rapporti giuridici preesistenti

L'ultima categoria di effetti che il legislatore ha preso in esame è quella dei rapporti giuridici preesistenti o pendenti, ovvero quei contratti conclusi, ma non eseguiti.

L'art. 72 L.F., in particolare, prevede che "se un contratto è ancora ineseguito o non compiutamente eseguito da entrambe le parti quando, nei confronti di una di esse, è dichiarato il fallimento, l'esecuzione del contratto - di regola - rimane sospesa fino a quando il curatore, con l'autorizzazione del comitato dei creditori, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del fallito, assumendo tutti i relativi obblighi, ovvero di sciogliersi dal medesimo salvo che, nei contratti ad effetti reali, sia già avvenuto il trasferimento del diritto ".

L'articolo citato, tra l'altro, precisa che"il contraente può mettere in mora il curatore, facendogli assegnare dal giudice delegato un termine non superiore a sessanta giorni, decorso il quale il contratto si intende sciolto".

La Riforma del 2006 e gli effetti del fallimento sui contratti disciplinati dalla L.F.

È da evidenziare che il d. lgs. n. 5/2006 ha ritenuto opportuno introdurre una disciplina specifica per alcune fattispecie aggiuntive, in modo da risolvere questioni spinose rilevate nella prassi, come i contratti relativi ad immobili da costruire (art. 72 bis).

Gli articoli 72 ter - 83 sono dedicati alla disciplina specifica degli effetti che produce il fallimento su alcune figure contrattuali:
- art. 72 ter: finanziamenti destinati ad uno specifico affare da parte delle società per azioni;

- art. 72 quater: contratti di locazione finanziaria (leasing);

- art. 73: vendita con riserva di proprietà;

- art. 74: contratti ad esecuzione periodica o continuata;

- art. 75: restituzione di cose non pagate;

- art. 76: contratto di borsa a termine;

- art. 77: associazione in partecipazione

- art. 78: conto corrente, mandato, commissione;

- art. 79: contratto d'affitto d'azienda

- art. 80: contratto di locazione di immobili;

- art. 81: contratto d'appalto;

- art. 82: contratto di assicurazione;

- art. 83: contratto di edizione.

L'art. 83 bis sulla clausola arbitrale dispone infine che “Se il contratto in cui e' contenuta una clausola compromissoria e' sciolto a norma delle disposizioni della presente sezione, il procedimento arbitrale pendente non può' essere proseguito.�?

La disciplina, anche se dettagliata, appare incompleta, considerato che molti contratti sono regolamentati dal codice civile (es: lavoro e società).

Disegno di legge n. 2681 - 11/10/2017

Premesso che, ai sensi dell'art. 2 del disegno, il Governo deve rispettare il principio generale che prevede alla lettera a) di sostituire il termine «fallimento» e i suoi derivati con l'espressione «liquidazione giudiziale», l'art. 7 comma 6 del disegno, dedicato proprio alla liquidazione giudiziale, relativamente ai rapporti preesistenti prevede: “La disciplina dei rapporti giuridici pendenti è integrata:

a) limitando la prededuzione, in ogni caso di prosecuzione o di subentro del curatore, compreso l'esercizio provvisorio e salva diversa previsione normativa, ai soli crediti maturati nel corso della procedura;

b) prevedendo lo scioglimento dei contratti aventi carattere personale che non proseguano con il consenso della controparte;

c) dettando un'autonoma regolamentazione del contratto preliminare, anche in relazione alla disciplina degli immobili da costruire�?.

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