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Effetti del fallimento sui rapporti giuridici preesistenti
L’ultima categoria di effetti che il legislatore ha preso in esame è quella relativa ai rapporti giuridici preesistenti. L’art. 72 l.fall., in particolare, prevede che “se un contratto è ancora ineseguito o non compiutamente eseguito da entrambe le parti quando, nei confronti di una di esse, è dichiarato il fallimento, l'esecuzione del contratto, di regola, rimane sospesa fino a quando il curatore, con l'autorizzazione del comitato dei creditori, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del fallito, assumendo tutti i relativi obblighi, ovvero di sciogliersi dal medesimo”. L’articolo citato, tra l’altro, precisa che “il contraente può mettere in mora il curatore, facendogli assegnare dal giudice delegato un termine non superiore a sessanta giorni, decorso il quale il contratto si intende sciolto”.
Gli artt. 72bis e ss. l.fall., poi, si occupano di regolare l’esito delle numerose tipologie di rapporti preesistenti presi in considerazione. E’ da evidenziare che il D.Lgs. n. 5/2006 ha ritenuto opportuno introdurre una disciplina specifica per alcune fattispecie aggiuntive, in modo da risolvere questioni spinose rilevate nella prassi (come, ad esempio, i contratti relativi ad immobili da costruire).
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