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Distribuzione dell’attivo
Gli articoli 109 e ss. l.fall. trattano del procedimento per la distribuzione dell’attivo che compone la massa fallimentare. Il curatore presenta, secondo le scadenze prefissate, un prospetto delle somme disponibili e un progetto di ripartizione delle medesime, accantonate quelle occorrenti per la procedura. Il giudice, dopo aver sentito il comitato dei creditori, ordina il deposito in cancelleria del progetto medesimo e provvede affinché ne abbiano conoscenza tutti i creditori. Qualora quest’ultimi, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla ricezione della comunicazione, non abbiano proposto reclamo contro il progetto di riparto, il giudice delegato, su richiesta del curatore, dichiara esecutivo il progetto di ripartizione. Se sono stati tempestivamente proposti reclami, il progetto di ripartizione è dichiarato esecutivo con riserva delle somme corrispondenti ai crediti oggetto di contestazione. Il provvedimento che decide sul reclamo dispone anche sulla destinazione delle somme accantonate.
L’art. 111 l.fall., anch’esso nella sua nuova versione post-riforma, si occupa di indicare l’ordine di distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo, chiarendo che queste saranno erogate, in primis, per il pagamento dei crediti prededucibili (ossia dei crediti così qualificati da una specifica disposizione di legge ovvero sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali disciplinate dalla legge fallimentare), successivamente, per il pagamento dei crediti ammessi con prelazione sulle cose vendute secondo l'ordine assegnato dalla legge e, infine, per il pagamento dei creditori chirografari (non assistiti da una delle cause legittime di prelazione), in proporzione dell'ammontare del credito per cui ciascuno di essi fu ammesso, compresi i creditori ammessi con prelazione, qualora non sia stata ancora realizzata la garanzia, ovvero per la parte per cui rimasero non soddisfatti da questa.
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