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Effetti ed esecuzione del concordato preventivo
Ai sensi dell’art. 184 l.fall., il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al decreto di apertura della procedura di concordato, anche se costoro mantengono inalterati i diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso. Il concordato della società ha efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, pur restando salva la possibilità di stabilire in senso opposto nel contesto dell’accordo.
Dopo l'omologazione del concordato, il commissario giudiziale ne sorveglia l'adempimento, secondo le modalità stabilite nella sentenza di omologazione. Egli dovrà riferire al giudice ogni fatto dal quale possa derivare pregiudizio ai creditori. L’art. 186 l.fall., infine, si occupa di disciplinare i casi e le modalità procedurali relativi alla risoluzione e all’annullamento del concordato, operando ampi rinvii a quanto stabilito nel titolo dedicato al fallimento, precisando che, con la sentenza che risolve o annulla il concordato, il tribunale dichiara il fallimento dell’impresa interessata.
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