- Le procedure concorsuali |
- Gli scopi della riforma 2006 |
- Il risanamento dell'impresa |
- La semplificazione delle procedure |
- Requisiti di assoggettamento al fallimento |
- Iniziativa per la dichiarazione di fallimento |
- Aspetti procedurali del fallimento |
- Sentenza dichiarativa di fallimento |
- Il tribunale fallimentare |
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- Aspetti procedurali del concordato preventivo |
- Gli accordi di ristrutturazione dei debiti |
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Gli accordi di ristrutturazione dei debiti
La riforma del 2006, come si accennava, ha introdotto alcuni articoli nell’originario impianto della legge fallimentare. Tra questi, ha richiamato l’attenzione soprattutto l’art. 182bis, in tema di accordi di ristrutturazione dei debiti. A tal fine, è attribuita al debitore la facoltà di depositare un accordo di ristrutturazione dei debiti, stipulato con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti, unitamente ad una relazione redatta da un esperto sull'attuabilità dell'accordo stesso, con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei.
L'accordo è pubblicato nel registro delle imprese, in modo che sia i creditori che ogni altro interessato siano in grado di proporre opposizione entro trenta giorni dalla pubblicazione stessa. Il tribunale, una volta decise le opposizioni, procede all'omologazione con decreto motivato. L'accordo acquista efficacia dal giorno della sua pubblicazione nel registro delle imprese.
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