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La chiusura del fallimento
Il capo VIII del titolo dedicato al fallimento concerne la chiusura della procedura de quo. Ai sensi dell’art. 118 l.fall. diverse possono essere le circostanze che danno luogo alla conclusione dell’iter; oltre a quanto si dirà in materia di concordato, esse sono, in primo luogo, la mancanza di domande di ammissione al passivo entro il termine fissato, in secondo luogo, il raggiungimento dell’intero ammontare dei crediti ammessi da parte delle ripartizioni ai creditori ovvero l’estinzione di tutti i crediti ammessi e il contestuale pagamento di tutti i debiti e le spese da soddisfare in prededuzione. Il fallimento si chiude, altresì, quando si verifica l’ipotesi diametralmente opposta a quella appena vista, ossia allorché nel corso della procedura si accerta che la sua prosecuzione non consente di soddisfare, neppure in parte, i creditori concorsuali, né i crediti prededucibili e le spese di procedura. Anche l’avvenuta ripartizione finale dell'attivo, infine, è uno dei casi di chiusura previsti dalla norma citata.
Al verificarsi di uno dei suddetti eventi, ove si tratti di fallimento di società, il curatore ne chiede la cancellazione dal registro delle imprese. L’ultimo comma dell’art. 117 l.fall., infine, precisa che la chiusura della procedura di fallimento della società determina anche la chiusura della procedura estesa ai soci ai sensi dell'articolo 147 l.fall. (che si esaminerà a breve), salvo che nei confronti del socio non sia stata aperta una procedura di fallimento come imprenditore individuale. La chiusura del fallimento è dichiarata con decreto motivato del tribunale, su istanza del curatore o del debitore ovvero di ufficio, e pubblicato nelle forme prescritte nell'art. 17 l.fall.. Contro il decreto che dichiara la chiusura o ne respinge la richiesta è ammesso reclamo a norma dell'articolo 26 l.fall..
Gli effetti della chiusura sono molteplici e, tra quelli che meritano particolare attenzione, ricordiamo la cessazione degli effetti del fallimento sul patrimonio del fallito e il termine delle funzioni degli organi preposti al fallimento. Le azioni esperite dal curatore per l'esercizio di diritti derivanti dal fallimento, inoltre, non possono essere proseguite, mentre, parallelamente, i singoli creditori riacquistano il libero esercizio delle azioni verso il debitore per la parte non soddisfatta dei loro crediti (salvo quanto previsto dagli articoli 142 e ss. l.fall.). Gli artt. 121 e ss. l.fall., infine, disciplinano i casi di riapertura della procedura de quo e gli effetti che ne derivano.
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