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Pagamento, rendiconto e ripartizione finale

Concluse le fasi appena viste, il curatore provvede al pagamento delle somme assegnate ai creditori, secondo quanto indicato nel piano di ripartizione e attenendosi alla prescrizioni del giudice delegato. La fase successiva alla liquidazione dell’attivo consiste in un altro degli adempimenti fondamentali del curatore: la redazione del rendiconto. Questo è costituito da una “esposizione analitica delle operazioni contabili e della attività di gestione della procedura” (così testualmente l’art. 116 l.fall.), che va depositata in cancelleria, per permettere a ogni interessato di presentare eventuali osservazioni o contestazioni, fino alla data dell’udienza fissata dal giudice. Qualora all'udienza stabilita non sorgano contestazioni o su queste venga raggiunto un accordo, il giudice approva il conto con decreto, in caso contrario, fissa l'udienza innanzi al collegio, che si riunirà in camera di consiglio.

Una volta che il conto è stato approvato e il curatore ha ottenuto il suo compenso, il giudice delegato, sentite le proposte del curatore, ordina il riparto finale, attenendosi alle regole procedurali, anche in tema di distinzione fra creditori privilegiati (ossia in presenza di una delle cause di prelazione previste dalla legge) e creditori chirografari. In tale fase si provvede alla distribuzione anche degli accantonamenti precedentemente fatti, senza che essi siano in grado, comunque, di impedire la chiusura della procedura.

Per i creditori che non si presentano o risultino irreperibili, le somme dovute sono depositate presso l'ufficio postale o in banca (secondo le modalità indicate dall’art. 34 l.fall.), in modo che, decorsi cinque anni dal deposito, le somme non riscosse e non richieste da altri creditori, rimasti insoddisfatti, saranno versate allo Stato (cfr. art. 117 l.fall.).

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