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Cause di estinzione del rapporto contrattuale
Come si è già accennato poco fa, il committente può recedere dal contratto di appalto, anche se è stata iniziata l’esecuzione dell’opera o la prestazione del servizio, purché tenga indenne l’appaltatore delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno.
Qualora il motivo dello scioglimento del vincolo contrattuale sia l’impossibilità di eseguire l’opera per una causa non imputabile ad alcuna delle parti, il committente deve pagare la parte dell’opera già compiuta, nei limiti in cui è per lui utile, in proporzione al prezzo pattuito per l’opera intera. Se, sempre per causa non imputabile ad alcuna delle parti, l’opera perisce o è deteriorata prima che sia accettata dal committente o prima che il committente sia in mora a verificarla, il perimento o il deterioramento è a carico dell’appaltatore, qualora questi abbia fornito la materia. Nel caso in cui, invece, sia stato l’appaltante a fornire la materia, anche solo in parte, il perimento o il deterioramento dell’opera è a suo carico esclusivamente per quanto riguarda la materia da lui fornita.
La morte dell’appaltatore non determina lo scioglimento del contratto de quo, a meno che la considerazione della sua persona non sia stata motivo determinante del contratto. E’ fatta salva, in ogni caso, la facoltà del committente di recedere dal contratto, ove gli eredi dell’appaltatore non diano affidamento per la buona esecuzione dell’opera o del servizio. Se il contratto si scioglie per la morte dell’appaltatore, il committente è tenuto a pagare agli eredi il valore delle opere eseguite, in ragione del prezzo pattuito, e a rimborsare le spese sostenute per l’esecuzione del rimanente, ma solo nei limiti in cui le opere eseguite e le spese sostenute gli sono utili.
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