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Furto

A cura dell'Avv. Cristina Matricardi
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Furto: l’art. 624 c.p. stabilisce che “chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 154 a € 516”. Ai sensi del disposto del secondo comma, per cosa mobile si deve intendere anche l’energia elettrica e ogni altra energia che abbia valore economico. Il profitto va inteso non solo nel senso economico ma anche e soprattutto come soddisfazione e/o piacere che il soggetto intende ottenere con la condotta criminosa. E’ furto anche l'impossessarsi di una cosa altrui che abbia un valore puramente affettivo o un valore morale. La fattispecie si concretizza nel momento in cui il soggetto si impossessa della cosa e finché tale circostanza non si verifica, la fattispecie è punita solo come tentativo (art. 56 c.p.). L’elemento psicologico richiesto è il dolo specifico. L’ultimo comma dell’art. 624 c.p. stabilisce che “il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra una o più delle circostanze di cui agli articoli 61, n. 7, e 625”. La legge 128/2001 (cd. pacchetto sicurezza) ha apportato modifiche alla disciplina del furto prevedendo l’introduzione di una particolare forma di furto ovvero il furto in abitazione e furto con strappo, fattispecie ora disciplinate dall’art. 624 bis. Con l’introduzione di tale norma, il furto in abitazione e quello con strappo sono diventate figure autonome di reato mentre prima dell’entrata di tale intervento, erano considerate semplicemente delle aggravanti del delitto del furto. L’Art. 624 bis c.p. prevede quindi che “chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, mediante introduzione in un edificio o in un altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da € 309 a € 1.032”. Il secondo comma stabilisce poi che “alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chi si impossessa della cosa mobile altrui […], strappandola di mano o di dosso alla persona”. Le circostanze aggravanti sono previste dall’art. 625 c.p. mentre quelle attenuanti dal successivo art. 625 bis c.p. (introdotto con la L. 128/2001). Le circostanze aggravanti (per cui è prevista la pena da uno a sei anni e la multa da € 103 a € 1.032) sono: l’aver commesso il fatto, introducendosi o trattenendosi in un edificio o in un altro luogo destinato ad abitazione, aver usato violenza sulle cose, l’aver portato delle armi e/o narcotici senza farne uso, l’aver commesso il fatto con destrezza, l’aver commesso il fatto con tre o più persone ovvero anche da una sola, che si sia travisata o simuli la qualità di pubblico ufficiale o d’incaricato di un pubblico servizio, l’aver commesso il fatto sul bagaglio dei viaggiatori in ogni specie di veicoli, nelle stazioni, negli scali o banchine, negli alberghi o in altri esercizi ove si somministrano cibi o bevande, l’aver commesso il fatto su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, o sottoposte a sequestro o a pignoramento, ecc. L’art. 625 bis c.p. prevede poi che “[…] la pena è diminuita di un terzo alla metà qualora il colpevole, prima del giudizio, abbia consentito l’individuazione dei correi o di coloro che hanno acquistato, ricevuto od occultato la cosa sottratta o si sono comunque intromessi per farla acquistare, ricevere od occultare”.

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