Dei delitti contro il sentimento religioso e contro la pietà dei defunti

Indice del codice penale

TITOLO QUARTO

DEI DELITTI CONTRO IL SENTIMENTO RELIGIOSO E CONTRO LA PIETA' DEI DEFUNTI

CAPO I

Dei delitti contro le confessioni religiose

Art. 402. (Vilipendio della religione dello Stato)

Chiunque pubblicamente vilipende la religione dello Stato e' punito con la reclusione fino a un anno.

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Note:

La Corte Costituzionale, con sentenza 13 - 20 novembre 2000, n. 508 (in G.U. 1Є s.s. 29/11/2000, n. 49), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo.

Art. 403. (Offese a una confessione religiosa mediante vilipendio di persone).

Chiunque pubblicamente offende una confessione religiosa, mediante vilipendio di chi la professa, e' punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000.

Si applica la multa da euro 2.000 a euro 6.000 a chi offende una confessione religiosa, mediante vilipendio di un ministro del culto.

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Note:

La Corte Costituzionale, con sentenza 18 - 29 aprile 2005, n. 168 (in G.U. 1Є s.s. 4/5/2005, n. 18), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 403, primo e secondo comma, del codice penale, nella parte in cui prevede, per le offese alla religione cattolica mediante vilipendio di chi la professa o di un ministro del culto, la pena della reclusione rispettivamente fino a due anni e da uno a tre anni, anziche' la pena diminuita stabilita dall'art. 406 dello stesso codice".

Vedi anche:

Offese a una confessione religiosa mediante vilipendio di persone

Art. 404. (Offese a una confessione religiosa mediante vilipendio o danneggiamento di cose) .

Chiunque, in luogo destinato al culto, o in luogo pubblico o aperto al pubblico, offendendo una confessione religiosa, vilipende con espressioni ingiuriose cose che formino oggetto di culto, o siano consacrate al culto, o siano destinate necessariamente all'esercizio del culto, ovvero commette il fatto in occasione di funzioni religiose, compiute in luogo privato da un ministro del culto, e' punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000.

Chiunque pubblicamente e intenzionalmente distrugge, disperde, deteriora, rende inservibili o imbratta cose che formino oggetto di culto o siano consacrate al culto o siano destinate necessariamente all'esercizio del culto e' punito con la reclusione fino a due anni.

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Note:

La Corte Costituzionale, con sentenza 10 - 14 novembre 1997, n. 329 (in G.U. 1Є s.s. 19/11/1997, n. 47), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 404, primo comma, del codice penale, nella parte in cui prevede la pena della reclusione da uno a tre anni, anziche' la pena diminuita prevista dall'art. 406 del codice penale".

Vedi anche:

Offese a una confessione religiosa mediante vilipendio o danneggiamento di cose

Art. 405. (Turbamento di funzioni religiose del culto di una confessione religiosa )

Chiunque impedisce o turba l'esercizio di funzioni, cerimonie o pratiche religiose del culto di una confessione religiosa, le quali si compiano con l'assistenza di un ministro del culto medesimo o in un luogo destinato al culto, o in un luogo pubblico o aperto al pubblico, e' punito con la reclusione fino a due anni.

Se concorrono fatti di violenza alle persone o di minaccia, si applica la reclusione da uno a tre anni.

(185)

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Note:

La Corte Costituzionale, con sentenza 1 - 9 luglio 2002, n. 327 (in G.U. 1Є s.s. 17/7/2002, n. 28), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'articolo 405 del codice penale, nella parte in cui, per i fatti di turbamento di funzioni religiose del culto cattolico, prevede pene piu' gravi, anziche' le pene diminuite stabilite dall'articolo 406 del codice penale per gli stessi fatti commessi contro gli altri culti".

Vedi anche:

Turbamento di funzioni religiose del culto di una confessione religiosa

Art. 406.

ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 24 FEBBRAIO 2006, N. 85

CAPO II

Dei delitti contro la pieta' dei defunti

Art. 407. (Violazione di sepolcro)

Chiunque viola una tomba, un sepolcro o un'urna e' punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Vedi anche:

Violazione di sepolcro

Art. 408. (Vilipendio delle tombe)

Chiunque, in cimiteri o in altri luoghi di sepoltura, commette vilipendio di tombe, sepolcri o urne, o di cose destinate al culto dei defunti, ovvero a difesa o ad ornamento dei cimiteri, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Vedi anche:

Violazione di tombe

Art. 409. (Turbamento di un funerale o servizio funebre)

Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 405, impedisce o turba un funerale o un servizio funebre e' punito con la reclusione fino a un anno.

Vedi anche:

Turbamento di un funerale o servizio funebre

Art. 410. (Vilipendio di cadavere)

Chiunque commette atti di vilipendio sopra un cadavere o sulle sue ceneri e' punito con la reclusione da uno a tre anni.

Se il colpevole deturpa o mutila il cadavere, o commette, comunque, su questo atti di brutalita' o di oscenita', e' punito con la reclusione da tre a sei anni.

Vedi anche:

Vilipendio di cadavere

Art. 411. (Distruzione, soppressione o sottrazione di cadavere)

Chiunque distrugge, sopprime o sottrae un cadavere, o una parte di esso, ovvero ne sottrae o disperde le ceneri, e' punito con la reclusione da due a sette anni.

La pena e' aumentata se il fatto e' commesso in cimiteri o in altri luoghi di sepoltura, di deposito o di custodia.

Non costituisce reato la dispersione delle ceneri di cadavere autorizzata dall'ufficiale dello stato civile sulla base di espressa volonta' del defunto.

La dispersione delle ceneri non autorizzata dall'ufficiale dello stato civile, o effettuata con modalita' diverse rispetto a quanto indicato dal defunto, e' punita con la reclusione da due mesi a un anno e con la multa da lire cinque milioni a lire venticinque milioni.

Vedi anche:

Distruzione, soppressione o sottrazione di cadavere

Art. 412. (Occultamento di cadavere)

Chiunque occulta un cadavere, o una parte di esso, ovvero ne nasconde le ceneri, e' punito con la reclusione fino a tre anni.

Vedi anche:

Occultamento di cadavere

Art. 413. (Uso illegittimo di cadavere)

Chiunque disseziona o altrimenti adopera un cadavere, o una parte di esso, a scopi scientifici o didattici, in casi non consentiti dalla legge, e' punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire cinquemila.

La pena e' aumentata se il fatto e' commesso su un cadavere, o su una parte di esso, che il colpevole sappia essere stato da altri mutilato, occultato o sottratto.

Vedi anche:

Uso illegittimo di cadavere

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