Titolo V - Dei delitti contro l'ordine pubblico
Art. 414. Istigazione a delinquere.
Chiunque pubblicamente istiga a commettere uno o più reati è punito, per il
solo fatto dell'istigazione:
1. con la reclusione da uno a cinque anni,
se trattasi di istigazione a commettere delitti;
2. con la reclusione
fino a un anno, ovvero con la multa fino a euro 206, se trattasi di istigazione
a commettere contravvenzioni.
Se si tratta di istigazione a commettere
uno o più delitti e una o più contravvenzioni, si applica la pena stabilita nel
n. 1.
Alla pena stabilita del n. 1 soggiace anche chi pubblicamente fa
l'apologia di uno o più delitti.
Fuori dei casi di cui all'articolo 302,
se l'istigazione o l'apologia di cui ai commi precedenti riguarda delitti di
terrorismo o crimini contro l'umanità la pena è aumentata della metà.
Art. 415. Istigazione a disobbedire alle leggi.
Chiunque pubblicamente istiga alla disobbedienza delle leggi di ordine
pubblico, ovvero all'odio fra le classi sociali, è punito con la reclusione da
sei mesi a cinque anni.
Art. 416. Associazione per delinquere
Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti,
coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti,
per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.
Per il solo fatto di
partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque
anni.
I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i
promotori.
Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche
vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni.
La pena è
aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.
Se
l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli
600, 601 e 602, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi
previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo
comma.
Art. 416 bis. Associazione di tipo mafioso
Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più
persone, è punito con la reclusione da sette a dodici anni.
Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione
sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da nove a quatordici anni.
L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si
avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della
condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti,
per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di
attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi
pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri,
ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di
procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni
elettorali.
Se l'associazione è armata si applica la pena della
reclusione da nove a quindici anni nei casi previsti dal primo comma
e da dodici a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo
comma.
L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la
disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o
materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.
Se
le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il
controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il
profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un
terzo alla metà.
Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la
confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e
delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne
costituiscono l'impiego.
Le disposizioni del presente articolo si
applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente
denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo
associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo
mafioso.
Art. 416 ter. Scambio elettorale politico-mafioso.
La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416 bis si applica anche a
chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo
416 bis in cambio della erogazione di denaro.
Art. 417. Misura di sicurezza.
Nel caso di condanna per i delitti preveduti dai due articoli precedenti, è
sempre ordinata una misura di sicurezza.
Art. 418. Assistenza agli associati.
Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà
rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di
comunicazione a taluna delle persone che partecipano all'associazione è punito
con la reclusione da due a quattro anni.
La pena è aumentata se
l'assistenza è prestata continuamente.
Non è punibile chi commette il
fatto in favore di un prossimo congiunto.
Art. 419. Devastazione e saccheggio.
Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 285, commette fatti di
devastazione o di saccheggio è punito con la reclusione da otto a quindici
anni.
La pena è aumentata se il fatto è commesso su armi, munizioni o
viveri esistenti in luogo di vendita o di deposito.
Art. 420. Attentato a impianti di pubblica utilità.
Chiunque commette un fatto diretto a danneggiare o distruggere impianti di
pubblica utilità, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con
la reclusione da uno a quattro anni.
Art. 421. Pubblica intimidazione.
Chiunque minaccia di commettere delitti contro la pubblica incolumità, ovvero
fatti di devastazione o di saccheggio, in modo da incutere pubblico timore, è
punito con la reclusione fino a un anno.