L'art. 418 del Codice Penale sanziona la condotta di chiunque offra vitto, ospitalità o altri mezzi di assistenza a componenti dell'associazione mafiosa

Il testo dell'art. 418 c.p.

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Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano all'associazione è punito con la reclusione da due anni a quattro anni.

La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuatamente.

Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.

La procedibilità del reato di assistenza agli associati

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Il bene giuridico meritevole di tutela, in relazione all'art. 418 c.p., è ovviamente l'ordine pubblico. Il delitto in esame è un reato comune, dacché può essere commesso da chiunque. Si tratta di un reato di evento, donde il tentativo ex art. 56 c.p. è astrattamente configurabile.

La procedibilità è ex officio, avuto riguardo anche al bene giuridico ritenuto meritevole di tutela.

La condotta sanzionata dall'art. 418 c.p.

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Preliminarmente bisogna sottolineare come la norma in esame non si applichi alle ipotesi di favoreggiamento, dunque la norma ha carattere sussidiario. Il soggetto agente presta assistenza a soggetti che fanno parte di un'associazione mafiosa offrendo ai medesimi rifugio, vitto, ospitalità, mezzi di trasporto o strumenti di comunicazione. Se l'assistenza è prestata a tutti i componenti dell'associazione ricorre il delitto di cui all'art. 416 bis c.p., mentre se il soggetto pone in essere le condotte di cui sopra al momento della cessazione dell'associazione si configura il reato di favoreggiamento ex art. 378 c.p.. Per aversi "assistenza" il soggetto agente non deve fare parte dell'associazione, poiché in caso contrario si configurerebbe l'ipotesi di cui all'art. 416 bis c.p., ma solo prestare assistenza.

La ragione per cui il legislatore riserva un trattamento così rigoroso a coloro i quali prestino assistenza ai componenti di un'associazione mafiosa risiede nel fatto che, l'agevolazione di costoro, ne potrebbe rendere più difficoltosa la cattura.

Esimenti e cause di non punibilità

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Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.

La pena

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La pena per il delitto di cui all'art. 418 c.p. è della reclusione da da due anni a quattro anni. Se l'assistenza è prestata continuativamente la pena è aumentata ma, mancando l'indicazione dell'aumento di pena, trova applicazione l'art. 64 c.p. Si tratta di una circostanza aggravante in cui l'aumento di pena non è determinato dalla legge, donde è previsto l'aumento fino a un terzo della pena che dovrebbe essere inflitta per il reato commesso.

Elemento soggettivo

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Elemento soggettivo indefettibile ai fini della configurabilità del delitto in esame è il dolo generico, ovvero la premeditazione coscienziosa di commettere il fatto.

Daniele PaolantiDaniele Paolanti - profilo e articoli
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Vincitore del concorso di ammissione al Dottorato di Ricerca svolge attività di assistenza alla didattica.

Foto: 123rf.com
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