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Delle contravvenzioni di poliziaTitolo I - Delle contravvenzioni di polizia Capo I - Delle contravvenzioni concernenti la polizia di sicurezza Sezione I - Delle contravvenzioni concernenti l'ordine pubblico e la tranquillità pubblica Paragrafo 1 - Delle contravvenzioni concernenti l'inosservanza dei provvedimenti di polizia e le manifestazioni sediziose e pericolose. Art. 650. Inosservanza dei provvedimenti dell'autorità. Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica o d'ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 206. Art. 651. Rifiuto d'indicazioni sulla propria identità personale. Chiunque, richiesto da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, rifiuta di dare indicazioni sulla propria identità personale, sul proprio stato, o su altre qualità personali, è punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda fino a euro 206. Art. 652. Rifiuto di prestare la propria opera in occasione di un tumulto. Chiunque, in occasione di un tumulto o di un pubblico infortunio o di un
comune pericolo ovvero nella flagranza di un reato rifiuta, senza giusto motivo,
di prestare il proprio aiuto o la propria opera, ovvero di dare le informazioni
o le indicazioni che gli siano richieste da un pubblico ufficiale o da una
persona incaricata di un pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni o del
servizio, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro
309. Art. 653. Formazione di corpi armati non diretti a commettere reati. Chiunque, senza autorizzazione, forma un corpo armato non diretto a commettere reati è punito con l'arresto fino a un anno. Art. 654. Grida e manifestazioni sediziose. Chiunque, in una riunione che non sia da considerare privata a norma del n. 3 dell'articolo 266 ovvero in luogo pubblico, aperto o esposto al pubblico, compie manifestazioni o emette grida sediziose è punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103 a euro 619. Art. 655. Radunata sediziosa. Chiunque fa parte di una radunata sediziosa di dieci o più persone è punito,
per il solo fatto della partecipazione con l'arresto fino a un anno. Art. 656. Pubblicazione o diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose, atte a turbare l'ordine pubblico. Chiunque pubblica o diffonde notizie false, esagerate o tendenziose, per le quali possa essere turbato l'ordine pubblico, è punito se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 309. Art. 657. Grida o notizie atte a turbare la tranquillità pubblica o privata. (Abrogato) Art. 658. Procurato allarme presso l'autorità. Chiunque, annunziando disastri, infortuni o pericoli inesistenti, suscita allarme presso l'autorità o presso enti o persone che esercitano un pubblico servizio, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da euro 10 a euro 516. Art. 659. Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone. Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o
di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di
animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli
spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l'arresto fino a
tre mesi o con l'ammenda fino a euro 309.
Art. 660. Molestia o disturbo alle persone. Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a euro 516. Art. 661. Abuso della credulità popolare. Chiunque, pubblicamente, cerca con qualsiasi impostura, anche gratuitamente, di abusare della credulità popolare è punito, se dal fatto può derivare un turbamento dell'ordine pubblico, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 1.032. Paragrafo 2 - Delle contravvenzioni concernenti la vigilanza sui mezzi di pubblicità Art. 662. Esercizio abusivo dell'arte tipografica. (Abrogato) Art. 663. Vendita, distribuzione o affissione abusiva di scritti o disegni. Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico vende o distribuisce o
mette comunque in circolazione scritti o disegni, senza avere ottenuto
l'autorizzazione richiesta dalla legge, è punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 51 a euro 309. Art. 663 bis. Divulgazione di stampa clandestina. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque in qualsiasi modo divulga
stampe o stampati pubblicati senza l'osservanza delle prescrizioni di legge
sulla pubblicazione e diffusione della stampa periodica e non periodica, è
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103 a euro
619. Art. 664. Distruzione o deterioramento di affissioni. Chiunque stacca, lacera o rende comunque inservibili o illeggibili scritti o
disegni fatti affiggere dalle autorità civili o da quelle ecclesiastiche, è
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 77 a euro
464. Paragrafo 3 - Delle contravvenzioni concernenti la vigilanza su talune industrie e sugli spettacoli pubblici Art. 665. Agenzie di affari ed esercizi pubblici non autorizzati o vietati. (Abrogato) Art. 666. Spettacoli o trattenimenti pubblici senza licenza. (1) Chiunque, senza la licenza dell'autorità in un luogo pubblico o aperto o
esposto al pubblico, dà spettacoli o trattenimenti di qualsiasi natura,
o apre circoli o sale da ballo o di audizioni, è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 258 a euro 1.549. (1) La Corte costituzionale con sentenza n. 56/1070 ha dichiarato l'illegittimità di questo articolo nella parte in cui prescrive che per i trattenimenti da tenersi in luoghi aperti al pubblico, e non indetti nell'esercizio di attività imprenditoriali, occorre la licenza del questore. Art. 667. Esecuzione abusiva di azioni destinate a essere riprodotte col cinematografo. (abrogato) Art. 668. Rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive. Chiunque recita in pubblico drammi o altre opere, ovvero dà in pubblico
produzioni teatrali di qualunque genere, senza averli prima comunicati
all'autorità, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a euro
309 . Paragrafo 4 - Delle contravvenzioni concernenti la vigilanza sui mestieri girovaghi e la prevenzione dell'accattonaggio Art. 669. Esercizio abusivo di mestieri girovaghi. Chiunque esercita un mestiere girovago senza la licenza dell'autorità o senza
osservare le altre prescrizioni stabilite dalla legge, è punito con la sanzione
amministrativa da euro 10 a euro 258. Art. 670. Mendicità. (abrogato) Art. 671. Impiego di minori nell'accattonaggio. Chiunque si vale, per mendicare, di una persona minore degli anni quattordici
o, comunque, non imputabile, la quale sia sottoposta alla sua autorità o
affidata alla sua custodia o vigilanza, ovvero permette che tale persona
mendichi, o che altri se ne valga per mendicare, è punito con l'arresto da tre
mesi a un anno . Sezione II - Delle contravvenzioni concernenti l'incolumità pubblica Paragrafo 1 - Delle contravvenzioni concernenti l'incolumità delle persone nei luoghi di pubblico transito o nelle abitazioni. Art. 672. Omessa custodia e mal governo di animali. Chiunque lascia liberi, o non custodisce con le debite cautele, animali
pericolosi da lui posseduti, o ne affida la custodia a persona inesperta, è
punito con la sanzione amministrativa da lire euro 25 a euro 258. Art. 673. Omesso collocamento o rimozione di segnali o ripari. Chiunque omette di collocare i segnali o i ripari prescritti dalla legge o
dall'autorità per impedire pericoli alle persone in un luogo di pubblico
transito, ovvero rimuove i segnali o i ripari suddetti, o spegne i fanali
collocati come segnali, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda
fino a euro 516. Art. 674. Getto pericoloso di cose. Chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti, è punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda fino a euro 206. Art. 675. Collocamento pericoloso di cose. Chiunque, senza le debite cautele, pone o sospende cose, che, cadendo in un luogo di pubblico transito, o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, possano offendere o imbrattare o molestare persone, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103 a euro 619. Art. 676. Rovina di edifici o di altre costruzioni. Chiunque ha avuto parte nel progetto o nei lavori concernenti un edificio o
un'altra costruzione, che poi, per sua colpa, rovini, è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 154 a euro 929. Art. 677. Omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina. Il proprietario di un edificio o di una costruzione che minacci rovina ovvero
chi è per lui obbligato alla conservazione o alla vigilanza dell'edificio o
della costruzione, il quale omette di provvedere ai lavori necessari per
rimuovere il pericolo, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da
euro 154 a euro 929. Paragrafo 2 - Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione di infortuni nelle industrie o nella custodia di materie esplodenti Art. 678. Fabbricazione o commercio abusivi di materie esplodenti. Chiunque, senza la licenza dell'autorità o senza le prescritte cautele, fabbrica o introduce nello Stato, ovvero tiene in deposito o vende o trasporta materie esplodenti o sostanze destinate alla composizione o alla fabbricazione di esse, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda fino a euro 247. Art. 679. Omessa denuncia di materie esplodenti. Chiunque omette di denunciare all'autorità che egli detiene materie
esplodenti di qualsiasi specie, ovvero materie infiammabili, pericolose per la
loro qualità o quantità è punito con l'arresto fino a dodici mesi o con
l'ammenda fino a euro 371. Art. 680. Circostanze aggravanti. Le pene per le contravvenzioni prevedute dai due articoli precedenti sono aumentate se il fatto è commesso da alcuna delle persone alle quali la legge vieta di concedere la licenza, ovvero se questa è stata negata o revocata. Art. 681. Apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento. Chiunque apre o tiene aperti luoghi di pubblico spettacolo, trattenimento o ritrovo, senza avere osservato le prescrizioni dell'autorità a tutela della incolumità pubblica, è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda non inferiore a euro 103. Sezione III - Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione di talune specie di reati Paragrafo 1 - Delle contravvenzioni concernenti la tutela preventiva dei segreti Art. 682. Ingresso arbitrario in luoghi ove l'accesso è vietato nell'interesse militare dello Stato. Chiunque s'introduce in luoghi, nei quali l'accesso è vietato nell'interesse militare dello Stato, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto da tre mesi a un anno, ovvero con l'ammenda da euro 51 a euro 309. Art. 683. Pubblicazione delle discussioni o delle deliberazioni segrete di una delle Camere. Chiunque, senza autorizzazione, pubblica col mezzo della stampa, o con un altro dei mezzi indicati nell'articolo 662, anche per riassunto, il contenuto delle discussioni o delle deliberazioni segrete del Senato o della Camera dei deputati è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con l'arresto fino a trenta giorni o con l'ammenda da euro 51 a euro 258. Art. 684. Pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale. Chiunque pubblica, in tutto o in parte, anche per riassunto o a guisa d'informazione, atti o documenti di un procedimento penale, di cui sia vietata per legge la pubblicazione è punito con l'arresto fino a trenta giorni o con l'ammenda da euro 51 a euro 258. Art. 685. Indebita pubblicazione di notizie concernenti un procedimento penale. Chiunque pubblica i nomi dei giudici, con l'indicazione dei voti individuali che ad essi si attribuiscono nelle deliberazioni prese in un procedimento penale è punito con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da euro 25 a euro 103. Paragrafo 2 - Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcolismo e dei delitti commessi in stato di ubriachezza Art. 686. Fabbricazione o commercio abusivi di liquori o droghe, o di sostanze destinate alla loro composizione. Chiunque, contro il divieto della legge, ovvero senza osservare le
prescrizioni della legge o dell'autorità, fabbrica o introduce nello Stato
droghe, liquori o altre bevande alcooliche ovvero detiene per vendere o vende
droghe, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 413 a euro
2.478. Art. 687. Consumo di bevande alcooliche in tempo di vendita non consentita. Chiunque acquista o consuma, in un esercizio pubblico, bevande alcooliche fuori del tempo in cui ne è permessa la vendita, è punito con la sanzione amministrativa fino a euro 51. Art. 688. Ubriachezza. Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, è colto in stato di
manifesta ubriachezza è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
51 a euro 309. Art. 689. Somministrazione di bevande alcooliche a minori o a infermi di mente. L'esercente un'osteria o un altro pubblico spaccio di cibi o di bevande, il
quale somministra, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, bevande alcooliche
a un minore degli anni sedici, o a persona che appaia affetta da malattia di
mente, o che si trovi in manifeste condizioni di deficienza psichica a causa di
un'altra infermità, è punito con l'arresto fino a un anno. Art. 690. Determinazione in altri dello stato di ubriachezza. Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, cagiona l'ubriachezza altrui, somministrando bevande alcooliche, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da euro 30 a euro 309. Art. 691. Somministrazione di bevande alcooliche a persona in stato di manifesta ubriachezza. Chiunque somministra bevande alcooliche a una persona in stato di manifesta
ubriachezza è punito con l'arresto da tre mesi a un anno. Paragrafo 3 - Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti contro la fede pubblica Art. 692. Detenzione di misure e pesi illegali. Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, o in uno spaccio aperto al pubblico, detiene misure o pesi diversi da quelli stabiliti dalla legge, ovvero usa misure o pesi senza osservare le prescrizioni di legge, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103 a euro 619. Art. 693. Rifiuto di monete aventi corso legale. Chiunque rifiuta di ricevere, per il loro valore, monete aventi corso legale nello Stato, è punito con la sanzione amministrativa fino a euro 30. Art. 694. Omessa consegna di monete riconosciute contraffatte. Chiunque avendo ricevuto come genuine, per un valore complessivo non inferiore a euro 0.0103, monete contraffatte o alterate, non le consegna all'autorità entro tre giorni da quello in cui ne ha conosciuto la falsità o l'alterazione, indicandone la provenienza se la conosce, è punito con la sanzione amministrativa fino a euro 206. Paragrafo 4 - Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti contro la vita e l'incolumità individuale Art. 695. Fabbricazione o commercio non autorizzati di armi. Chiunque, senza la licenza dell'autorità, fabbrica o introduce nello Stato, o
esporta, o pone comunque in vendita armi, ovvero ne fa raccolta per ragioni di
commercio o d'industria, è punito con l'arresto fino a tre anni e con l'ammenda
fino a euro 1.239. Art. 696. Vendita ambulante di armi. Chiunque esercita la vendita ambulante di armi è punito con l'arresto fino a tre anni e con l'ammenda fino a euro 1.239. Art. 697. Detenzione abusiva di armi. Chiunque detiene armi o munizioni senza averne fatto denuncia all'autorità,
quando la denuncia è richiesta, è punito con l'arresto fino a dodici mesi o con
l'ammenda fino a euro 371. Art. 698. Omessa consegna di armi. Chiunque trasgredisce all'ordine, legalmente dato dall'Autorità, di consegnare nei termini prescritti le armi o le munizioni da lui detenute, è punito con l'arresto non inferiore a nove mesi o con l'ammenda non inferiore a euro 123. Art. 699. Porto abusivo di armi. Chiunque, senza la licenza dell'Autorità, quando la licenza è richiesta porta
un'arma fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, è punito
con l'arresto fino a diciotto mesi. Art. 700. Circostanze aggravanti. Nei casi preveduti dagli articoli precedenti, la pena è aumentata qualora concorra, taluna delle circostanze indicate nell'articolo 680. Art. 701. Misura di sicurezza. Il condannato per alcuna delle contravvenzioni prevedute dagli articoli precedenti può essere sottoposto alla libertà vigilata. Art. 702. Omessa custodia di armi. (abrogato) Art. 703. Accensioni ed esplosioni pericolose. Chiunque, senza la licenza dell'autorità, in un luogo abitato o nelle sue
adiacenze, o lungo una pubblica via o in direzione di essa spara armi da fuoco,
accende fuochi d'artificio, o lancia razzi, o innalza aerostati con fiamme, o,
in genere, fa accensioni o esplosioni pericolose, è punito con l'ammenda fino a
euro 103. Art. 704. Armi. Agli effetti delle disposizioni precedenti, per armi si intendono: Paragrafo 5 - Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti contro il patrimonio Art. 705. Commercio non autorizzato di cose preziose. Chiunque, senza la licenza dell'autorità o senza osservare le prescrizioni
della legge, fabbrica o pone in commercio cose preziose, o compie su esse
operazioni di mediazione o esercita altre simili industrie, arti o attività, è
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 258 a euro
1.549. Art. 706. Commercio clandestino di cose antiche. (Abrogato) Art. 707. Possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli. Chiunque, essendo stato condannato per delitti determinati da motivi di lucro, o per contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti contro il patrimonio, o per mendicità, o essendo ammonito o sottoposto a una misura di sicurezza personale o a cauzione di buona condotta, è colto in possesso di chiavi alterate o contraffatte, ovvero di chiavi genuine o di strumenti atti ad aprire o a sforzare serrature, dei quali non giustifichi l'attuale destinazione è punito con l'arresto da sei mesi a due anni. Nota: La Corte costituzionale con sentenza 2 febbraio 1971, n. 14 ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo nella parte in cui fa richiamo alle condizioni personali di condannato per mendicità, di ammonito, di sottoposto a misure di sicurezza personale o a cauzione di buona condotta. Art. 708. Possesso ingiustificato di valori. Chiunque, trovandosi nelle condizioni personali indicate nell'articolo precedente, è colto in possesso di denaro o di oggetti di valore, o di altre cose non confacenti al suo stato, e dei quali non giustifichi la provenienza, è punito con l'arresto da tre mesi a un anno. Nota: La Corte costituzionale con sentenza 19 luglio 1968 n. 110, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo 708 nella parte in cui fa richiamo alle condizioni personali di condannato per mendicità, di ammonito, di sottoposto a misura di sicurezza personale o a cauzione di buona condotta. Art. 709. Omessa denuncia di cose provenienti da delitto. Chiunque, avendo ricevuto denaro o acquistato o comunque avuto cose provenienti da delitto, senza conoscerne la provenienza, omette, dopo averla conosciuta, di darne immediato avviso all'Autorità è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a euro 516. Art. 710. Vendita o consegna di chiavi o grimaldelli a persona sconosciuta. (abrogato) Art. 711. Apertura arbitraria di luoghi o di oggetti. (abrogato) Art. 712. Acquisto di cose di sospetta provenienza. Chiunque, senza averne prima accertata la legittima provenienza, acquista o
riceve a qualsiasi titolo cose, che, per la loro qualità o per la condizione di
chi le offre o per l'entità del prezzo, si abbia motivo di sospettare che
provengano da reato, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda non
inferiore a euro 10 . Art. 713. Misura di sicurezza. Il condannato per alcuna delle contravvenzioni prevedute dagli articoli precedenti può essere sottoposto alla libertà vigilata. Paragrafo 6 - Delle contravvenzioni concernenti la custodia di minori o di persone detenute Art. 714. Omessa o non autorizzata custodia, in manicomi o in riformatori, di alienati di mente o di minori. (abrogato) Art. 715. Omessa o non autorizzata custodia privata di alienati di mente. (abrogato) Art. 716. Omesso avviso all'autorità dell'evasione o fuga di minori. Il pubblico ufficiale o l'addetto a uno stabilimento destinato all'esecuzione
di pene o di misure di sicurezza ovvero ad un riformatorio pubblico, che omette
di dare immediato avviso all'autorità dell'evasione o della fuga di persona ivi
detenuta o ricoverata, è punito con l'ammenda da euro 10 a euro 206. Art. 717. Omessa denuncia di malattie di mente o di gravi infermità psichiche pericolose. (abrogato) Capo II - Delle contravvenzioni concernenti la polizia amministrativa sociale Sezione I - Delle contravvenzioni concernenti la polizia dei costumi Art. 718. Esercizio di giuochi d'azzardo. Chiunque in un luogo pubblico o aperto al pubblico, o in circoli privati di
qualunque specie, tiene un giuoco d'azzardo o lo agevola è punito con l'arresto
da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a euro 206. Art. 719. Circostanze aggravanti. La pena per il reato preveduto dall'articolo precedente è
raddoppiata: Art. 720. Partecipazione a giuochi d'azzardo. Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, o in circoli privati di
qualunque specie, senza essere concorso nella contravvenzione preveduta
dall'articolo 718, è colto mentre prende parte al giuoco d'azzardo, è punito con
l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a euro 516. Art. 721. Elementi essenziali del giuoco d'azzardo. Case da giuoco. Agli effetti delle disposizioni precedenti: Art. 722. Pena accessoria e misura di sicurezza. La condanna per alcuna delle contravvenzioni prevedute dagli articoli precedenti importa la pubblicazione della sentenza. È sempre ordinata la confisca del denaro esposto nel giuoco e degli arnesi od oggetti ad esso destinati. Art. 723. Esercizio abusivo di un giuoco non d'azzardo. Chiunque, essendo autorizzato a tenere sale da giuoco o da bigliardo, tollera
che vi si facciano giuochi non d'azzardo, ma tuttavia vietati dall'autorità, è
punito con l'ammenda da euro 5 a euro 103. Art. 724. Bestemmia e manifestazioni oltraggiose verso i defunti. (1) Chiunque pubblicamente bestemmia, con invettive o parole oltraggiose, contro
la divinità [o i simboli o le persone venerati nella religione dello Stato], è
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 51 a euro 309. Art. 725. Commercio di scritti, disegni o altri oggetti contrari alla pubblica decenza. Chiunque espone alla pubblica vista o, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, offre in vendita o distribuisce scritti, disegni o qualsiasi altro oggetto figurato, che offenda la pubblica decenza, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103 a euro 619. Art. 726. Atti contrari alla pubblica decenza. Turpiloquio. Chiunque, in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti contrari alla pubblica decenza è punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da euro 10 a euro 206. Art. 727. Abbandono di animali. Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della
cattività è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a
10.000 euro. Sezione II - Delle contravvenzioni concernenti la polizia sanitaria Art. 728. Trattamento idoneo a sopprimere la coscienza o la volontà altrui. Chiunque pone taluno, col suo consenso, in stato di narcosi o d'ipnotismo, o
esegue su lui un trattamento che ne sopprima la coscienza o la volontà, è
punito, se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità della persona, con
l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda da euro 30 a euro 516. Art. 729. Abuso di sostanze stupefacenti. (abrogato) Art. 730. Somministrazione a minori di sostanze velenose o nocive. Chiunque, essendo autorizzato alla vendita o al commercio di medicinali,
consegna a persona minore degli anni sedici sostanze velenose o stupefacenti,
anche su prescrizione medica, è punito con l'ammenda fino a euro
516.
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