Le memorie integrative previste dal nuovo art. 171-ter c.p.c., introdotto dalla Riforma Cartabia, sostituiscono le vecchie memorie ex art. 183 sesto comma

Precisazione delle domande e richieste istruttorie dopo la Riforma

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Le memorie integrative previste dal nuovo art. 171-ter c.p.c., introdotto dalla Riforma Cartabia e applicabile alle cause instaurate a partire dal 1° marzo 2023, rappresentano una delle principali novità nella disciplina del processo civile.

Il sistema previsto dalla citata norma riproduce, sostanzialmente, quanto previsto dal vecchio comma sesto dell'art. 183 e anticipa, rispetto alla previgente normativa, il momento in cui le parti possono precisare il thema decidendum e il thema probandum della causa.

L'anticipato deposito di tali memorie, unitamente al sistema di verifiche preliminari da parte del giudice previsto dal nuovo art. 171-bis, delinea una procedura innovativa rispetto al passato, che, mettendo il giudice in condizioni di conoscere appieno il tema della controversia e le richieste istruttorie delle parti sin dalla prima udienza, contribuisce a perseguire l'obiettivo generale della Riforma di rendere più celere ed efficace il processo civile.

Memorie integrative art. 171-ter: il calcolo dei termini

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Come detto, il contenuto delle memorie integrative ex art. 171-ter c.p.c. è previsto sulla falsariga di quelle che potevano essere le richieste dalle parti nel corso della prima udienza nella vigenza della precedente disciplina.

Per il deposito delle stesse, il termine viene ora calcolato a ritroso rispetto alla data della prima udienza di comparizione, così come fissata dall'attore nell'atto di citazione, o differita dal giudice o da questi fissata nel caso di adozione dei provvedimenti previsti dal primo comma dell'art. 171-bis (ad esempio se il convenuto chiama in causa un terzo nella propria comparsa di risposta).

Nel dettaglio, con la prima memoria integrativa, da depositarsi almeno quaranta giorni prima della prima udienza di comparizione, le parti possono precisare o modificare le domande, eccezioni e conclusioni già proposte e proporre le domande e le eccezioni che siano conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto o dal terzo. L'attore può inoltre chiamare in causa un terzo, in conseguenza delle difese del convenuto.

Con la seconda memoria, da depositarsi almeno venti giorni prima dell'udienza, si può replicare alle domande e alle eccezioni nuove o modificate dalle altre parti e proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande nuove da queste formulate nella precedente memoria, così delineando il thema decidendum della controversia.

Con la stessa memoria, inoltre, le parti possono indicare i mezzi di prova ed effettuare le produzioni documentali, così fornendo subito al giudice il perimetro istruttorio su cui operare.

La terza memoria, infine, va depositata almeno dieci giorni prima dell'udienza e serve per replicare alle eccezioni nuove e ad indicare la prova contraria.

Tutti i termini sopra indicati sono da rispettare a tema di decadenza.

Riforma Cartabia: i termini per la prima udienza di comparizione

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Pare opportuno, a questo punto dell'analisi, esaminare brevemente il complesso dei termini, previsti dal codice riformato, che prendono come riferimento la data della prima udienza di comparizione, per capire meglio il contesto in cui si inseriscono gli specifici termini relativi al deposito delle memorie integrative dell'art. 171-ter, appena esaminati.

Ebbene, a norma dell'art. 163-bis, tra la notificazione dell'atto di citazione e la data d'udienza devono intercorrere centoventi giorni. Rispetto alla data d'udienza indicata dall'attore, il convenuto è tenuto a costituirsi settanta giorni prima (ex art. 166). Scaduto tale termine, decorrono i quindici giorni entro cui il giudice può adottare i provvedimenti relativi alle verifiche preliminari di cui all'art. 171-bis.

Successivamente, in questo contesto si inseriscono i termini relativi alle memorie integrative ex art. 171-ter, sopra esaminati.

Inoltre, va ricordato che, a norma dell'art. 171-bis, il giudice può differire la data di udienza indicata dall'attore o fissarne una nuova, se il convenuto chiede la chiamata in causa del terzo; se, invece, il terzo è evocato in giudizio dall'attore, il giudice fisserà, nel corso della prima udienza di comparizione, la data di un'ulteriore udienza.


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