Il Tribunale di Milano recepisce i nuovi orientamenti della Cassazione considerando quale parametro per valutare l'autosufficienza economica la soglia di reddito per l'accesso al gratuito patrocinio

di Valeria Zeppilli - Se il coniuge guadagna poco meno di mille euro al mese, alla luce dei nuovi orientamenti espressi dalla Corte di cassazione non ha diritto all'assegno divorzile.

Questo è quanto emerge dalla sentenza emessa dal Tribunale di Milano il 22 maggio 2017, che ha subito recepito quanto sancito dai giudici di legittimità nella rivoluzionaria sentenza numero 11504/2017, ribadendo che il pregresso tenore di vita matrimoniale non è più un presupposto per il riconoscimento del mantenimento, che spetterà invece solo se l'ex richiedente non è indipendente economicamente.

L'indipendenza economica

Il Tribunale di Milano, nella predetta sentenza, ha inoltre precisato che per indipendenza economica deve intendersi la capacità che una persona adulta e sana ha di provvedere al proprio sostentamento, tenendo conto del contesto sociale in cui è inserita. In altre parole la sua capacità di trovare le risorse sufficienti per il vitto, l'alloggio e l'esercizio dei diritti fondamentali.

In tal senso, come si legge in sentenza, può prendersi a parametro di riferimento il mancato raggiungimento dei requisiti di reddito massimi fissati per godere del patrocinio a spese dello Stato, che ad oggi corrispondono a circa 11.528,41 euro annui. Un altro parametro utile, poi, può essere individuato nel reddito medio della zona in cui vive e abita chi richiede l'assegno.

Nel caso di specie, considerato il nuovo indirizzo di giurisprudenza e recuperandone i principi, il Tribunale di Milano ha quindi ipotizzato "una prognosi negativa circa la spettanza dell'assegno di divorzio alla … ricorrente".

Leggi anche: "Divorzio: la Cassazione dice addio al tenore di vita. Ecco le motivazioni"

Trib. Milano 22/5/2017
Valeria Zeppilli

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