Per la Cassazione è a discrezione del giudice valutare la sostituzione della pena detentiva in quella pecuniaria

di Lucia Izzo - Per il disoccupato che omette di versare più volte l'assegno divorzile all'ex coniuge, la possibilità di sostituire la pena detentiva breve in quella pecuniaria è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice.


Lo ha disposto la Corte di Cassazione, seconda sezione penale, nella sentenza n 25043/2017 (qui sotto allegata) respingendo il ricorso di un uomo condannato tra l'altro a due mesi di reclusione per il reato di cui all'art. 12-sexies della L. n. 898/1970 commesso in danno dell'ex coniuge ossia per omessa corresponsione dell'assegno divorzile.


In Cassazione, l'imputato contesta l'operato trattamento sanzionatorio ritenendo che, tra l'altro, la Corte d'Appello, nell'irrogare la pena detentiva, non abbia valutato il suo stato di disoccupazione quale condizione di oggettiva impossibilità ad adempiere.

Omesso mantenimento: discrezionale la sostituzione delle pene detentive brevi

Gli Ermellini rammentano che la sostituzione delle pene detentive brevi è rimessa a una valutazione discrezionale del giudice che deve essere condotta osservando i criteri di cui all'art. 133 c.p. prendendo in esame, tra l'altro, le modalità del fatto per il quale e intervenuta condanna e la personalità dell'interessato.


Tale sostituzione delle pene detentive brevi, prosegue il collegio, è consentita anche in relazione alla condanna inflitta a persona in condizioni economiche disagiate poiché la prognosi di inadempimento, ostativa alla sostituzione in forza dell'art. 58, secondo comma, della L. 689/1981, si riferisce solo alle pene sostitutive di quella detentiva accompagnate da prescrizioni ossia alla semidetenzione e alla libertà controllata.


Nel caso di specie, i giudici di merito hanno correttamente evidenziato come la condizione di disoccupato dell'imputato, valutata in uno alla personalità dello stesso, più volte inadempiente agli obblighi pecuniari nei confronti della ex coniuge, impedisce di ritenere che questi possa essere in condizione di adempiere 


Tuttavia, il ricorso merita in parte accoglimento in quanto la Corte d'Appello, nel determinare la pena finale, di operare la diminuente per il rito (abbrebiato) a cui è stato ammesso l'imputato. Pertanto, va operata un'ulteriore diminuzione e la pena detentiva finale è fissata in mesi uno e giorni dieci di reclusione.

Cass., II sez. pen., sent. n 25043/2017

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