E divieto di segnalazione alla Centrale Rischi per tutta la durata della moratoria. Le novità del ddl all'esame del Senato

di Marina Crisafi - Una moratoria di un anno per i debitori in stato di difficoltà con divieto di segnalazione alla Centrale Rischi per tutta la durata della sospensione. È quanto prevede il disegno di legge presentato nei giorni scorsi al Senato dal senatore Enrico Buemi (Psi), recante "Delega al Governo per l'istituzione di una moratoria per i debiti nei casi di situazioni individuali di emergenza" (disponibile sulla pagina Facebook Psi-Senato).

La proposta, si legge nella relazione al testo, "è volta ad una moratoria finanziaria rispetto alle segnalazioni della Centrale rischi bancaria dove i micro-debitori vengono non solo schedati e impossibilitati a utilizzare una qualsiasi banca, ma in molti casi devono per questo chiudere la loro attività, mentre i macro-debitori vengono coperti e mai segnalati continuando cosi a far danni al sistema".

Con la moratoria, i beni (garantiti) resterebbero nella disponibilità del debitore, anziché entrare nella "spirale di deprezzamento" che li vede sempre più spesso conferiti a ditte esterne di recupero da parte delle banche, portando, per questa via non solo a benefici nulli (per banche e debitori) ma altresì a quella definizione di "debito tossico - che - si autoalimenta e sottrae ogni possibilità al debitore di negoziare un piano di rientro".

La platea di destinatari della moratoria verrebbe individuata in base a precisi parametri, come ad esempio, le situazioni individuali di emergenza economica temporanea o i disagi collegati a calamità naturali.

La procedura proposta dal ddl, inoltre, introdurrebbe il divieto di segnalazione automatica alla centrale rischi per tutta la durata della moratoria, con obbligo della banca di rivalutare la situazione del debitore alla luce delle prospettive di recupero.

La platea di beneficiari

L'art. 1 del ddl delega

il Governo ad adottare entro 12 mesi dall'approvazione della legge, la disciplina attuativa degli interventi di tutela delle "persone fisiche che versino in situazione di emergenza individuale", intendendo per tale, la situazione: dei soggetti residenti nelle zone colpite da eventi calamitosi; dei soggetti che hanno subito una patologia invalidante che li rende temporaneamente inabili al lavoro o che hanno cessato il rapporto di lavoro subordinato (a termine o indeterminato) di durata superiore 12 mesi, versando in stato di disoccupazione e iscritti alle liste di collocamento.

La sospensione

I decreti dovranno disciplinare, inoltre, la sospensione legale della durata massima di un anno "dei termini processuali, fiscali e contrattuali che vedono i soggetti ivi indicati come soggetti passivi di un rapporto giuridico, anche finanziario o di tipo debitorio".

Il ddl prevede, inoltre, la possibilità per il "debitore meritevole", di stipulare una convenzione di moratoria ulteriore, laddove non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno futura, al fine di poter accedere all'esdebitazione solo per una volta, fatto salvo l'obbligo di pagamento del debito entro tre anni, allorquando sopravvengano utilità.

Il divieto di segnalazione alla Centrale Rischi

Viene previsto altresì il divieto di inviare alla Banca d'Italia per tutto il tempo della sospensione, sia nelle segnalazioni periodiche che nelle funzioni di partecipazione alla centrale dei rischi, qualsiasi comunicazione relativa alle posizioni debitorie sospese.

Il divieto prevale, altresì, su qualsiasi obbligo contrario previsto dalla legislazione vigente per chi svolge funzioni di amministrazione o di direzione, ovvero per chi è dipendente presso una banca o intermediario finanziario o presso un'impresa di assicurazione.

Viene vietato, infine, anche il conferimento dei beni garantiti a soggetti esterni alla banca o all'istituto, per tutta la durata della sospensione.


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