Per la Cassazione il reato di atti persecutori è provato dalle sole dichiarazioni della vittima se attendibili e prive di intenti calunniatori

di Lucia Izzo - Lo stalking tra vicini è realtà quando gli atti persecutori in condominio giungano al punto tale da esasperare la vittima, costringendola ad assumere tranquillanti, ad assentarsi dal luogo di lavoro e a creare un perdurante stato d'ansia. Le dichiarazioni della sola persona offesa sono idonee, inoltre, a fondare la fattispecie di reato se dotate di credibilità e prive di intenti calunniatori o contrasti economici.


Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, quinta sezione penale, nella sentenza n. 26878/2016 (qui sotto allegata) che, nel dichiarare il ricorso inammissibile, ha confermato la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti dell'indagato per il delitto di cui all'art. 612-bis c.p. in danno di un vicino di casa.


Inutile per il ricorrente lamentare violazione di legge in quanto le dichiarazioni rese dalla persona offesa erano state ritenute da sole sufficienti a fondare il giudizio di gravitò indiziaria senza ricerca di riscontri e senza che la sola parola della vittima fosse supportata da alcun documento, neppure di natura medica.


Per la Cassazione le dichiarazioni della persona offesa dal delitto possono essere anche da sole poste a fondamento dell'affermazione di responsabilità se sottoposte a vaglio critico circa l'attendibilita soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva di quanto riferito e, pertanto, non sono sottoposte alla regola di giudizio ex art. 192, co. 3, del codice di procedura penale.


Sul punto, evidenziano gli Ermellini, il Tribunale ha operato un sintetico, ma esauriente esame della credibilità del querelante, escludendo la presenza di intenti calunniatori o di contrasti economici e valorizzando razionalmente il fatto che le sue ripetute querele erano state originate da una reale esasperazione derivante dalle condotte dell'indagato che aveva denunziato. Accuse attendibili come riscontrato anche più volte da interventi della Polizia Giudiziaria.


Con motivazione adeguata e logicamente ineccepibile il provvedimento impugnato ha dato conto, altresì, delle conseguenze sulla condizione di vita della persona offesa costretta ad assentarsi dal lavoro ed assumere tranquillanti, ravvisando in esse gli eventi del mutamento delle abitudini e dell'insorgere di un grave stato d'ansia. 


Tale deduzione è coerente con la giurisprudenza di legittimità, secondo la quale la prova dell'evento del delitto in riferimento alla causazione nella persona offesa di un grave e perdurante stato di ansia o di paura deve essere ancorata ad elementi sintomatici di tale turbamento psicologico, ricavabili dalle dichiarazioni della stessa vittima del reato, dai suoi comportamenti conseguenti alla condotta posta dall'agente ed anche da quest'ultima, considerando tanto la sua astratta idoneità a causare l'evento quanto il suo profilo concreto in riferimento alle effettive condizioni di luogo e di tempo in cui è stata consumata (sentenza 14391/2012).

Cass., V sez. pen., sent.n. 26878/2016

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