Per il Consiglio di Stato il divieto di patti di trasferimento patrimoniale riguarda semmai l'assegno una tantum. Ribaltata la posizione del TAR del Lazio

di Valeria Zeppilli - Il Consiglio di Stato, con la sentenza numero 4478/2016 del 26 ottobre (qui sotto allegata), ha aperto le porte all'assegno di mantenimento anche in caso di divorzio in Comune.

Con una netta inversione di marcia rispetto a quanto sancito dal TAR del Lazio nella sentenza numero 7813/2016 (sulla quale leggi: "Niente assegno di mantenimento nel divorzio davanti al sindaco"), il Consiglio ha infatti sancito che la previsione di un assegno periodico sovente rispetta pienamente la ratio della riforma di cui all'articolo 132/2014, comunque ispirata alla tutela del coniuge più debole.

L'accordo raggiunto sui coniugi sul punto, infatti, ha l'obiettivo di ricalibrare lo squilibrio economico che consegue alla crisi del rapporto patrimoniale e precludere il suo raggiungimento in via semplificata de plano non avrebbe alcun senso, in assenza di figli minori o bisognosi di tutela e di sostanziali contrasti.

Il divieto di patti di trasferimento patrimoniale, semmai, riguarda gli accordi traslativi della proprietà e la corresponsione di un assegno una tantum o la titolarità di altri diritti di un coniuge sui beni dell'altro.

Per il Consiglio di Stato, quindi, il timore condiviso dal TAR di lasciare privo di tutela il coniuge economicamente più debole vista l'assenza del difensore non ha alcun senso: manca infatti una soggezione rispetto a un "ipotetico diritto potestativo del coniuge più forte", dato che quest'ultimo non può comunque imporre all'altro di prestare il consenso dinanzi all'ufficiale di stato civile anche a condizioni inique.

Il coniuge più debole, in ogni caso, ha la libertà di aderire alle condizioni inerenti l'assegno di mantenimento e può rifiutare il proprio consenso senza alcuna conseguenza giuridica.

Anzi: se egli non intende acconsentire a pattuizioni che giudica inique, può comunque ricorrere all'assistenza legale per raggiungere un accordo equo e soddisfacente anche nell'ambito delle procedure deflattive di cui al d.l. n. 132/2014 mediante negoziazione assistita, e può anche decidere di ottenere una pronuncia del Tribunale che trovi delle condizioni economiche di scioglimento del legame coniugale che siano bilanciate. Il suo diritto di difesa è, insomma, garantito.

La posizione del TAR del Lazio va quindi ribaltata e l'assegno di mantenimento, a conclusione di un complesso e interessantissimo percorso argomentativo, ottiene il via libera del Consiglio di Stato anche nel divorzio davanti al sindaco.

Consiglio di Stato testo sentenza numero 4478/2016
Valeria Zeppilli

Foto: 123rf.com
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