Per la Corte dei conti nessuna applicazione a debiti pregressi. L'ente locale dovrà disciplinare preliminarmente l'istituto

di Lucia Izzo - Può il baratto amministrativo trovare applicazione anche per crediti dell'ente diversi da quelli tributari (quali i crediti per rette, tariffe di servizi, canoni, multe, sanzioni…) in relazione ai quali si ponga il medesimo problema dell'insolvenza incolpevole, eventualmente ricorrendo anche alla previsione dell'art. 1197 (datio in solutum) ovvero dell'art. 1965 cod. civ. (transazione)?


La possibilità di ricorrere agli istituti civilistici della datio in solutum o della transazione da parte delle Amministrazioni locali è indipendente dalla disciplina del baratto amministrativo, ponendosi sul diverso piano della capacità di agire e dell'osservanza delle regole della contabilità pubblica.


Il "baratto" è quindi ammissibile anche con riferimento ai crediti di natura extra tributaria, connessi con l'erogazione di servizi pubblici o di prestazioni a domanda individuale: la natura disponibile di tali crediti discende dalla piena capacità di diritto privato dell'ente locale (ex art. 1, comma 1-bis , L. 241/90) secondo cui "Al pari di ogni soggetto di diritto comune, la pubblica amministrazione gode dell'autonomia privata ai sensi dell'art. 1321 c.c., intesa come capacità di costituire, modificare o estinguere rapporti giuridici di tipo patrimoniale, ovvero di porre in essere atti negoziali atipici (art.1322 c.c.), purché con causa lecita e meritevole di tutela".

Questa la risposta fornita dalla Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Lombardia, nel parere 225/2016 (qui sotto allegato).


Il parere origina dal quesito inoltrato dal Sindaco di Casalpusterlengo, riguardante l'interpretazione e applicazione delle norme che hanno introdotto nell'ordinamento l'istituto del "baratto amministrativo" ( per pprofondimenti: Tasse: arriva il baratto amministrativo, per pulire le strade o potare gli alberi invece di pagare i tributi) previsto dall'art. dall'art. 24 del d.l. n. 12 settembre 2014, n. 133, convertito dalla legge 11 novembre 2014, n. 1644 e disciplinato in relazione ad altri aspetti dall'art. 190 del D. Lgs. n. 50 del 2016.


Il parere rammenta che "Il baratto amministrativo necessita di previa regolamentazione a carattere generale, riveste natura temporanea (con progetti finalizzati), ambiti territoriali limitati e non può riguardare i debiti tributari pregressi".


In particolare, per quanto concerne le spettanze tributarie già dovute all'amministrazione comunale (da intendersi quali entrate fiscali proprie, o derivate, il cui gettito è destinato a beneficio dell'ente locale) l'istituto non trova applicazione, rilevato che la riduzione delle imposte non si può applicare su debiti pregressi confluiti nella massa dei residui attivi accertati dall'Ente locale. 


Inoltre, deve ritenersi che il baratto amministrativo sia utilizzabile nei soli casi nei quali l'Ente locale abbia preliminarmente disciplinato l'istituto, i casi concreti di attuazione, la tipologia di crediti ai quali applicarlo, la natura e l'individuazione dei lavori e servizi, nonché le modalità di individuazione dei soggetti che possono avvalersi dell'istituto. 


Deve escludersi che il singolo cittadino, anche se insolvente incolpevole, possa proporre l'effettuazione di interventi che non rientrino nella programmazione dell'Ente locale, potendosi effettuare unicamente le attività già previste e finanziate in bilancio, con successiva regolarizzazione contabile.


Sull'applicazione per crediti extratributari, il Collegio evidenzia che l'assenza di una norma specifica di divieto, unitamente alla carenza di una previsione legislativa speculare all'art. 190 del d.lgs. 50/2016, fa propendere il Collegio per l'applicazione, alla tematica in esame, del principio generale previsto dall'art. 1 comma 1 bis della legge 241/90, laddove il credito dell'ente locale rivesta natura extra tributaria, tranne il caso in cui l'entrata extra tributaria sia qualificata come indisponibile e salva la previsione legale della sua destinazione, in tutto o in parte, ad altro ente pubblico o allo Stato.

In conclusione, in attuazione dei vigenti principi di legalità finanziaria, l'ente locale dovrà, pertanto, predeterminare fattispecie tipizzate, quali forme latamente compensative per l'adempimento di debiti extra tributari, basate sulla sostituzione della prestazione personale in luogo del pagamento dell'originaria obbligazione pecuniaria. 


L'attività personale sostitutiva dovrà estrinsecarsi su base volontaria al servizio della collettività di riferimento e, sotto il profilo contabile, anche la quantificazione in termini monetari della prestazione sostitutiva dovrà essere predeterminata e congruamente correlata alla natura dell'attività da svolgere, secondo criteri obiettivi riferibili alla durata della prestazione (oraria o giornaliera) o al risultato da raggiungere, con previsione degli oneri riflessi, anche di tipo assicurativo e antinfortunistico.


L'amministrazione dovrà porre in essere gli strumenti di controllo necessari ad assicurare che la prestazione sostitutiva sia effettivamente eseguita e/o che il risultato prefissato sia completamente raggiunto, prima di procedere alla contabilizzazione dell'utilitas a sgravio, compensazione o riduzione del credito extra tributario.

Corte dei Conti, parere 225/2016

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